Sentenza 22 ottobre 2003
Massime • 1
In tema di riscossione delle somme dovute a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria per violazione delle norme sulla circolazione stradale, il rinvio operato dall'art. 27 della legge 24 novembre 1981, n. 689 - a sua volta richiamato dall'art. 206 del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (recante il nuovo codice della strada)-, alla disciplina della riscossione in materia di imposte dirette deve ritenersi non esteso agli artt. 53 e 54 del dPR 29 settembre 1973, n. 602 (i quali - nel testo anteriore alla sostituzione operata con il d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46 - riservano all'intendente di finanza la cognizione delle opposizioni agli atti esecutivi dell'esattore e il potere di sospensione dell'esecuzione, sanciscono il divieto di opposizione ai sensi degli articoli da 615 a 618 cod. proc. civ. dinanzi al giudice ordinario ed ammettono l'azione giudiziaria per il risarcimento del danno soltanto dopo il compimento dell'esecuzione esattoriale), atteso che tale disciplina, configurante una sospensione della tutela giudiziaria ordinaria durante la procedura esattoriale, va ritenuta applicabile soltanto per la riscossione delle entrate tributarie. Ne consegue che sussiste la giurisdizione del giudice ordinario in ordine alla controversia avente ad oggetto l'affermata illegittimità degli atti di esecuzione esattoriale e la responsabilità extracontrattuale per il danno che da tali atti sarebbe derivato.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 22/10/2003, n. 15810 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15810 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CORONA Rafaele - Primo Presidente f.f. -
Dott. OLLA Giovanni - Presidente di Sezione -
Dott. VITTORIA Paolo - Consigliere -
Dott. PAOLINI Giovanni - Consigliere -
Dott. ELEFANTE Antonino - Consigliere -
Dott. PREDEN Roberto - Consigliere -
Dott. ALTIERI Enrico - rel. Consigliere -
Dott. ROSELLI Federico - Consigliere -
Dott. MARZIALE Giuseppe - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
MONTEPASCHI SE.RI.T. - SERVIZIO RISCOSSIONE TRIBUTI S.P.A. TITOLARE PER LA SICILIA DEL SERVIZIO RISCOSSIONE TRIBUTI, in persona del Direttore "pro-tempore", domiciliata in ROMA, presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato CONTI GUGLIA GIANFRANCO, giusta delega a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
ZA NA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MONTE ZEBIO 43, presso lo studio dell'avvocato PERTICA FABRIZIO, rappresentata e difesa dall'avvocato CILIA GIOVANNI, giusta delega in calce controricorso;
- controricorrente -
avverso la sent. n. 107/98 del Giudice di pace di RAGUSA, depositata il 17 dicembre 1998;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 3 luglio 2003 dal Consigliere Dott. Enrico ALTIERI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Marco PIVETTI che ha concluso per la giurisdizione dell'a.g.o., rigetto del quarto motivo del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione notificata il 18 novembre 1997 GI ZA conveniva in giudizio dinanzi al giudice di pace di Ragusa la Montepaschi SE.RI.T. - servizio riscossione tributi - s.p.a", chiedendone la condanna al risarcimento del danno, quantificato in L. 924.000, pari all'importo di due avvisi di mora per sanzioni amministrative per violazioni in materia di circolazione stradale, assumendo che gli stessi erano illegittimi in quanto non preceduti dalla notificazione di cartelle esattoriali. Deduceva di aver pagato la somma richiesta al solo scopo di evitare l'esecuzione.
Con sentenza pronunciata e pubblicata il 17 dicembre 1998 il giudice di pace dichiarava la nullità della procedura esattoriale e accoglieva la domanda risarcitoria con la seguente motivazione:
- doveva essere affermata la legittimazione passiva della concessionaria, non essendo l'azione diretta a contestare la fondatezza dell'iscrizione a ruolo, ma la regolarità della procedura esattoriale;
- dal combinato disposto degli articoli 25, 26 e 46 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, deriva l'obbligo dell'esattore di notificare la cartella di pagamento e l'avviso di mora prima di procedere agli atti esecutivi, obbligo che trova giustificazione nella necessità di garantire al contribuente l'esatta conoscenza del debito e l'esperimento dei mezzi di tutela;
- nella specie le cartelle di pagamento non risultavano emesse, e gli avvisi di mora non contenevano alcun elemento per identificare l'obbligazione. Nè risultava che le violazioni fossero state contestate alla ZA;
- la domanda di risarcimento era, pertanto, proponibile ai sensi dell'art. 54 del D.P.R. n. 602 del 1973. Avverso tale sentenza la Montepaschi SE.RI.T. ha proposto ricorso per cassazione, sulla base di cinque mezzi d'annullamento. GI ZA resiste con controricorso.
Con ordinanza 19 marzo 2002 la prima Sezione civile della Corte, ritenuto che con il quinto motivo veniva proposta una questione di giurisdizione, ha rimesso gli atti al Primo Presidente che, a sua volta, ha assegnato il ricorso alle sezioni unite civili. 2) Il motivo di ricorso in punto di giurisdizione.
2.1. Denunciando violazione degli articoli 2 e 4 legge 6 dicembre 1971, n. 1034; artt. 4 e 5 legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. E;
art. 53 D.P.R. n. 602 del 1973, col quinto motivo la ricorrente deduce che, in base agli articoli 2, 4 e 5 della legge n. 2248 del 1865 il giudice ordinario può disapplicare gli atti amministrativi solo quando incidano su diritti soggettivi, non potendosi derogare alla giurisdizione del giudice amministrativo sugli atti lesivi di interessi legittimi. In tale caso, una cognizione del giudice ordinario sulla legittimità dell'atto avverrebbe "principaliter", e non "incidenter tantum". Nella specie, l'affermata illegittimità costituirebbe un elemento della "causa petendi", per cui l'accertamento richiesto, ai fini di ottenere il risarcimento del danno, non potrebbe considerarsi incidentale.
Infine, secondo la ricorrente, gli atti in esame non potrebbero considerarsi emessi in carenza di potere, e pertanto integranti un'ipotesi di fatto illecito.
2.2. Nel controricorso si eccepisce, preliminarmente, l'inammissibilità del ricorso, non contenendo questo censure contro la parte della sentenza con la quale è stata ritenuta l'illegittimità degli atti della concessionaria.
Per quanto attiene alle questioni svolte col quinto motivo, le stesse sarebbero inammissibili, in quanto dedotte per la prima volta in sede di legittimità; esse sono, inoltre, infondate, in quanto non sussiste dubbio alcuno circa la devoluzione al giudice ordinario delle azioni risarcitorie, anche in considerazione che l'avviso di mora non è un atto amministrativo, ricollegandosi ad un'attività gestita da privato in appalto, sotto il regime di una legislazione speciale diretta a favorire la riscossione dei tributi. MOTIVI DELLA DECISIONE
3.1. Le questioni d'inammissibilità del ricorso svolte dalla controricorrente non possono ritenersi fondate.
Si deve escludere, innanzitutto, che il ricorso non contenga censure sulla legittimità degli atti della concessionaria. Infatti, dopo aver premesso nell'esposizione delle vicende processuali che il giudice di pace aveva ritenuto sussistere la nullità degli avvisi di mora perché non preceduti da cartelle, col secondo motivo la ricorrente ha svolto una serie di considerazioni, contestando che ricorresse una qualsiasi ipotesi d'invalidità degli atti che avrebbero costituito fonte di responsabilità.
Quanto all'affermata inammissibilità delle censure sulla giurisdizione, l'indagine su quest'ultima non può ritenersi preclusa, potendo la stessa essere effettuata, anche d'ufficio, nel giudizio di cassazione, e non esistendo alcun giudicato, neppure implicito, sulla giurisdizione.
3.2. Il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, prospettato col quinto motivo di ricorso, non può ritenersi sussistente. Detta giurisdizione, però, non può fondarsi sulla tesi della controricorrente, secondo la quale gli atti del concessionario della riscossione avrebbero una natura puramente privatistica. In forza del meccanismo concessorio, infatti, al concessionario viene trasferito l'esercizio di pubbliche funzioni di cui è titolare l'amministrazione concedente.
Come è riconosciuto da una consolidata giurisprudenza della Corte (Sez. Unite, 2 aprile 1993, n. 3965; 7 novembre 2000, n. 1146), gli atti del procedimento di riscossione emessi dal concessionario hanno natura autoritativa e devono essere impugnati, anche per vizi propri. Si pongono, quindi, i problemi del riparto di giurisdizione tra giudici ordinario, amministrativo e tributario propri di tali atti. La giurisdizione del giudice ordinario in materia di riscossione di sanzioni pecuniarie per la violazione di norme sulla circolazione stradale si fonda su altre ragioni giuridiche.
Secondo una consolidata giurisprudenza delle sezioni unite civili (fra le altre, sentenze 16 novembre 1999, n. 780; 4 aprile 2000, n. 96; 13 luglio 2000, n. 491; 10 ottobre 2000, n. 562; 9 novembre 2000, n. 1162; 28 dicembre 2001, n. 16217) il richiamo contenuto nell'art. 27 della legge 24 novembre 1981, n. 689, a sua volta richiamato dall'art. 206 del codice della strada (D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285), alla disciplina della riscossione in materia d'imposte dirette non deve ritenersi esteso agli articoli 53 e 54 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, i quali riservano all'intendente di finanza la cognizione delle opposizioni agli atti esecutivi dell'esattore e il potere di sospensione dell'esecuzione, sanciscono il divieto di opposizione ai sensi degli articoli da art. 615 c.p.c. a art. 618 c.p.c. dinanzi al giudice ordinario, e ammettono l'azione giudiziaria per il risarcimento dei danni soltanto dopo il compimento dell'esecuzione esattoriale. Tale disciplina, infatti, configurante una sospensione della tutela giudiziaria ordinaria durante la procedura esattoriale, deve ritenersi applicabile soltanto per la riscossione delle entrate tributarie.
In applicazione di tale principio deve, quindi, ritenersi la giurisdizione del giudice ordinario sulla controversia avente ad oggetto l'affermata illegittimità degli atti di esecuzione esattoriale e la responsabilità extracontrattuale per il danno che da tali atti sarebbe derivato. Non è compito delle sezioni unite civili - alle quali è rimessa soltanto la questione di giurisdizione, ai sensi dell'art. 142 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile - verificare se con la domanda introdotta dinanzi al giudice di pace l'attrice si sia limitata ad esercitare una pretesa risarcitoria o abbia anche inteso proporre un'opposizione agli atti esecutivi e i termini per quest'ultima siano stati osservati.
3.3. Conclusivamente, deve rigettarsi il quinto motivo di ricorso e dichiararsi la giurisdizione del giudice ordinario. Gli atti devono, quindi, essere trasmessi al Primo Presidente per l'assegnazione a Sezione semplice per l'ulteriore corso.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione a sezioni unite civili;
rigetta il quinto motivo e dichiara la giurisdizione del giudice ordinario;
rimette gli atti al Primo Presidente per l'assegnazione a Sezione semplice per l'ulteriore corso.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio delle sezioni unite civili, il 3 luglio 2003. Depositato in Cancelleria il 22 ottobre 2003