Cass. civ., SS.UU., sentenza 22/10/2003, n. 15810
CASS
Sentenza 22 ottobre 2003

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In tema di riscossione delle somme dovute a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria per violazione delle norme sulla circolazione stradale, il rinvio operato dall'art. 27 della legge 24 novembre 1981, n. 689 - a sua volta richiamato dall'art. 206 del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (recante il nuovo codice della strada)-, alla disciplina della riscossione in materia di imposte dirette deve ritenersi non esteso agli artt. 53 e 54 del dPR 29 settembre 1973, n. 602 (i quali - nel testo anteriore alla sostituzione operata con il d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46 - riservano all'intendente di finanza la cognizione delle opposizioni agli atti esecutivi dell'esattore e il potere di sospensione dell'esecuzione, sanciscono il divieto di opposizione ai sensi degli articoli da 615 a 618 cod. proc. civ. dinanzi al giudice ordinario ed ammettono l'azione giudiziaria per il risarcimento del danno soltanto dopo il compimento dell'esecuzione esattoriale), atteso che tale disciplina, configurante una sospensione della tutela giudiziaria ordinaria durante la procedura esattoriale, va ritenuta applicabile soltanto per la riscossione delle entrate tributarie. Ne consegue che sussiste la giurisdizione del giudice ordinario in ordine alla controversia avente ad oggetto l'affermata illegittimità degli atti di esecuzione esattoriale e la responsabilità extracontrattuale per il danno che da tali atti sarebbe derivato.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., SS.UU., sentenza 22/10/2003, n. 15810
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 15810
    Data del deposito : 22 ottobre 2003

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