Sentenza 22 maggio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 22/05/2001, n. 6991 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6991 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2001 |
Testo completo
Aula B REPUBBLICA ITALIANA IN NOMI699 1/0 1 LA CORTE SUPREMA CASSAZIONE SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: SAGGIO Presidente R.G.N.12265/00 Dott. Antonio Dott. Giovanni PRESTIPINO Consigliere Dott. Francesco MAIORANO Consigliere 15823 Cron. Consigliere Rep. Dott. Raffaele FOGLIA MAMMONE Cons. Relatore C.C. 12/03/01 Dott. Giovanni ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso per regolamento di competenza proposto da: ZINCATURA DI CARAMAGNA s.r.l. ZINCA, in persona del legale rappresentante pro tempore geom. BA LA, elettivamente domiciliata in Roma, Lungotevere dei Mellini n. 24, presso l'avv.' Saverio Mussari, dal rappresentata e difesa assieme dall'avv.quale è Gianluigi Matta, per procura speciale in calce al orso;
[429ric ricorrente
contro
BD LL AW AH HM, intimato Qu nonché 1 COOPERATIVA SOLIDARIETA' DUE a r.l. - intimata- avversO l'ordinanza del Tribunale di Saluzzo del 8.5.2000 (in causa n. 114/99 r.g.c.l.). Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del giorno 12/3/2001 dal Relatore Cons. Giovanni Mammone;
P.M., in persona del Viste le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giuseppe Napoletano, che ha concluso per la dichiarazione della competenza del Tribunale di Saluzzo in funzione di giudice del lavoro. Svolgimento del processo Con ricorso al Tribunale di Saluzzo BD LL RA HM HM conveniva in giudizio la ZItura di Caramagna s.r.l. (ZI) per ottenere l'accertamento dell'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato alle dipendenze della detta società e la condanna della stessa al pagamento di varie somme per differenze retributive. Chiedeva, altresì, la declaratoria di nullità del licenziamento intimatogli in data 1.3.99, con reintegrazione nel posto di lavoro e condanna al pagamento della retribuzione fino alla дц data dell'effettiva reintegra nel posto di lavoro. 2 Costituitasi in giudizio, la SOC. ZI eccepiva l'incompetenza per territorio in favore del Tribunale di Torino e chiedeva di chiamare in causa la SOC. cooperativa Solidarietà Due r.l., della quale l'attore era socio lavoratore, contestando nel merito la domanda e chiedendo di essere garantita dalla detta cooperativa. Autorizzata la chiamata, si costituiva la Società cooperativa contestando la domanda di garanzia e chiedendo, in via riconvenzionale, la risoluzione del contratto di appalto stipulato con la società chiamante per inadempimento di quest'ultima e la condanna della stessa al risarcimento dei danni. indicata inIl Tribunale, con l'ordinanza epigrafe, sulla base della domanda proposta dal ricorrente, respingeva l'eccezione di incompetenza ed emanava provvedimenti ordinatori del processo. Avverso questa ordinanza propone ricorso per regolamento di competenza la Soc. ZI chiedendo che sia dichiarata l'incompetenza funzionale e territoriale del Tribunale di Saluzzo-giudice del lavoro, in favore del Tribunale di Torino. Non si è costituito il lavoratore attore. дц 3 Il Procuratore Generale ha proposto le conclusioni indicate in epigrafe. Motivi della decisione Con il ricorso vengono dedotti due profili di incompetenza, il primo di carattere funzionale, il secondo di carattere territoriale. La ricorrente sostiene che l'attore è socio della società cooperativa chiamata in causa e che in tale qualità aveva svolto la sua attività lavorativa presso la propria azienda, di modo che oggetto della domanda sarebbe l'accertamento non di un rapporto di lavoro dall'art. 409 c.p.c., ma di una regolato "simulazione del rapporto sociale". La causa avrebbe dovuto essere promossa con il rito ordinario dinanzi al Tribunale di Torino, giudice del luogo ove hanno sede tanto la società convenuta che quella chiamata in causa, non trovando applicazione l'art. 413 c.p.c. Avrebbe, pertanto, errato il giudice di merito a determinare la competenza sulla base della tesi sostenuta dall'attore, senza considerare che, nella sostanza, a fondamento del petitum è, in realtà, posta la simulazione del rapporto sociale. Qu Ritiene la Corte che i motivi dedotti dalla ricorrente non possano essere presi in esame essendo il ricorso inammissibile. Preliminarmente, deve rilevarsi che, affinchè si abbia una sentenza (quantomeno implicita) sulla competenza, impugnabile con istanza di regolamento ai sensi dell'art. 43 c.p.c., è indispensabile un provvedimento che, oltre a comportare una decisione irretrattabile, presupponga l'affermazione о la negazione della competenza, mentre non può ritenersi che contenga una implicita statuizione al riguardo il provvedimento ordinatorio, che retrattabile ed è comunque inidoneo a pregiudicare la decisione finale (giurisprudenza costante di questa Corte, cfr. ex multis la sentenza 19.6.98 n. 6134 e l'ordinanza 19/06/1993 n. 524). Nella specie, avendo il Tribunale del lavoro affermato la propria competenza in risposta ad esplicita eccezione di senso contrario formulata da parte convenuta, deve ritenersi che il provvedimento impugnato possieda il carattere di stabilità idoneo a fissare la competenza nell'ambito del processo. A prescindere dallo strumento utilizzato (l'ordinanza) dal giudice, il conflitto è, pertanto, sul piano del provvedimento QU 5 ! impugnato, correttamente promosso. Tanto premesso, pregiudiziale all'esame del merito del regolamento è l'accertamento della sua ammissibilità in base alla recente normativa di modifica ordinamentale. Il d.lgs. 19.2.98 n. 51, come modificato dalla 1. 16.6.98 n. 188, ha soppresso con effetto dal 2.6.99, l'ufficio del pretore, ed ha devoluto, nella materia civile, le cause precedentemente di competenza del pretore al tribunale (artt. 49 e 50). Tale situazione ordinamentale fa venir meno la condizione di ammissibilità del regolamento, costituita dalla possibilità di scelta tra due giudici diversi, e comporta l'inammissibilità del regolamento di competenza. Ove, come nel caso di specie, il contrasto verta non sull'individuazione del giudice -competente, ma sulla natura della controversia e cioè se la stessa sia soggetta o meno al rito del - si pone un problema non di competenza, lavoro dato che l'ufficio deve essere ormai individuato esclusivamente (e pacificamente) nel tribunale, ma di rito applicabile e di ripartizione degli affari не all'interno dello stesso ufficio, in relazione all quale non è ammissibile il regolamento di яц 6 competenza (cfr. Cass., S. u., 7.2.94 n. 1238 e numerose altre sentenze conformi, tra cui, di recente la pronunzia 23.1.99 n. 649). Tale inammissibilità investe il regolamento proposto sia di ufficio, che necessario e facoltativo, atteso che la modifica legislativa più volte richiamata, pur non negando l'interesse della parte a che la controversia sia decisa dal giudice competente, impedisce che tale interesse possa essere fatto valere in assoluto con lo strumento del regolamento di competenza (cfr. Cass., S. u., 28.9.2000 n. 1045). In conclusione, può affermarsi che il tribunale investito di controversia nelle forme ordinarie, ove ritenga che la stessa riguardi uno dei rapporti di cui all'art. 409 c.p.c., O viceversa - nel caso che la controversia sia promossa con il rito speciale e ritenga di doverla trattare con il rito ordinario, emetterà un provvedimento di cambiamento di rito non impugnabile con regolamento di competenza. Nel caso di specie, pertanto, essendo impugnato un provvedimento del giudice del lavoro che fissa la propria competenza, il regolamento è inammissibile. Qu 7 Ulteriore profilo di inammissibilità del ricorso è ravvisabile a proposito della richiesta di declaratoria della competenza territoriale del Tribunale-giudice ordinario di Torino. Sul punto, infatti, parte ricorrente sviluppa la sua tesi difensiva unicamente con riferimento al criterio generale dell'art. 19 c.p.c., per il quale il foro generale delle persone giuridiche è quello dove la giuridica stessa ha sede, del tuttopersona ignorando i fori speciali alternativamente previsti dall'art. 413 c.p.c., uno dei quali (foro del luogo ove è sita l'azienda o una sua dipendenza) è stato prescelto dall'attore per promuovere la controversia. Il ricorso è, pertanto, del tutto generico in quanto non rivolge alcuna specifica I D , . A contestazione al fondamento giuridico dato dal O S L S . 3 L T A 3 O T R 5 B , A ' I A giudice alla declaratoria della propria competenza. . L S D E L N E P A S 3 T I S 7 I N - Anche sotto questo secondo profilo, pertanto, il S 8 G - N O 1 E M 1 I S A D A E E ricorso è inammissibile. D , G E O G O T R E T N T T L S I E I S Nulla deve prevedersi per le spese non avendo R I G E A E D L R L E D l'attore depositato memoria.
Per questi motivi
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. SH Così deciso in Roma il 12 marzo 2001. Il Presidente Il Consigliere estensore IL CANCELLIERE Статшоси Depositato in Cancelleria Jus was on ogg22 MAG. 2001 8 CANCELLIERE I N O S T