Sentenza 29 agosto 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 29/08/2003, n. 12670 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12670 |
| Data del deposito : | 29 agosto 2003 |
Testo completo
| Aula 'B' 12 670/0 3 IN ON EL P OLO TALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Vincenzo MILEO - Presidente R.G.N. 2177/01 - Consigliere Cron. 26552 Dott. Fernando LUPI CAPITANIO Rel. Consigliere Rep. Dott. Natale Dott. Attilio CELENTANO Consigliere Ud.25/02/03 Dott. Camillo FILADORO Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA I sul ricorso proposto da: IN RI, elettivamente domiciliata in ROMA VIA ASINARI DI SAN MARZANO 46, presso lo studio dell'avvocato LOREDANA CORIGLIANI, rappresentata e dall'avvocato GIUSEPPE PASQUINO, giusta delega difesa in atti;
- ricorrente
contro
I.N.P.S. ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA - 2003 FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, 1206 rappresentato e difeso dagli avvocati VINCENZO -1- CERIONI, GIOVANNA BIONDI, MANLIO NARDI, giusta delega in atti;
controricorrente - avverso la sentenza n. 9/00 della Corte d'Appello di CATANZARO, depositata il 15/06/00 R.G.N. 54/00; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza dei 25/02/03 dal Consigliere Dott. Natale CAPITANIO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Marcello MATERA che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- UB NA
contro
INPS SVPLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso al giudice unico presso il Tribunale di Vibo Valentia AR UB conveniva in giudizio l'INPS chiedendo la sua condanna al pagamento dell'indennità di maternità per astensione obbligatoria e facoltativa per il parto avvenuto in data 31 ottobre 1992 e non concessa dall'Istituto nonostante la medesima potesse vantare un numero di giornate sufficienti come lavoratrice agricola regolarmente iscritta negli appositi elenchi nominativi per il conseguimento della richiesta indennità. L'INPS si costituiva disconoscendo la sussistenza del rapporto di lavoro e, in conseguenza, sollecitando il rigetto della domanda. Con sentenza in data 20 ottobre / 2 novembre 1999 il Tribunale rigettava la domanda. Con sentenza in data 16 maggio 2000 la Corte d'Appello di Catanzaro rigettava l'appello della UB osservando che l'iscrizione agli elenchi nominativi dei braccianti agricoli, in caso di contestazione da parte dell'INPS, non costituisce fondamento per il diritto all'indennità di maternità se non viene dimostrata la sussistenza del rapporto di lavoro agricolo nel periodo richiesto allo scopo e che le stesse dichiarazioni rese dalla UB in ordine al lavoro svolto su chiamata del cognato titolare dell'azienda - agricola e sull'utilizzo dei prodotti agricoli per il consumo familiare facevano propendere per la sussistenza di una collaborazione familiare nell'azienda agricola stessa. Inoltre il giudice di merito rilevava che i testi escussi, avendo riferito come orario di lavoro osservato dalla UB una indicazione contrastante con quella dichiarata dalla UB medesima, apparivano poco attendibili al fine di dimostrare che fosse sussistito : un vero e proprio rapporto di lavoro agricolo subordinato. AR UB ricorre per cassazione con due motivi. Resiste l'INPS con controricorso. 1 MOTIVI DELLA DECISIONE B La ricorrente, denunziando omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, nonché violazione e falsa applicazione dell'art. 2094 c.c. deduce che la Corte d'Appello di " Catanzaro avrebbe erroneamente escluso la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato agricolo dalla stessa intrattenuto alle dipendenze dell'azienda agricola del cognato Giuseppe Messina, nonostante che dagli atti di causa venisse ad evincersi, a prescindere dalle discordanze testimoniali sull'orario di lavoro e dalle verificatesi interruzioni nello svolgimento dell'attività lavorativa, che la stessa aveva eseguita la prestazione alle dipendenze e sotto le direttive del datore di lavoro ed era rimasta costantemente alle sue dipendenze in attesa di sue chiamate. La ricorrente aggiunge che anche i testi escussi avevano concordemente riferito che essa aveva svolto l'attività lavorativa, sia pure dietro chiamata del datore di lavoro, con regolare retribuzione e sotto le direttive e sotto il potere gerarchico del datore di lavoro. Il proposto ricorso è infondato. La ricorrente, infatti, si limita a contrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella eseguita dalla Corte d'Appello con motivazione succinta ma esauriente e immune da vizi logici. Infatti il giudice di merito ha fondato il proprio convincimento in ordine alla insussistenza del dedotto rapporto di lavoro agricolo subordinato e, per contro, in ordine alla sussistenza di un rapporto di collaborazione familiare, attraverso una congrua e logica valutazione di merito- in quanto tale non sindacabile in sede di legittimità- eseguita sulla base delle stesse dichiarazioni rese dalla UB agli ispettori dell'INPS ( avendo la medesima riferito che lavorava quando il cognato la chiamava e che gli + ortaggi venivano consumati in famiglia ) e sulla base delle deposizioni dei testi escussi, discordanti sull'orario di lavoro e, perciò, ritenuti inattendibili. I proposto ricorso va, pertanto, rigettato. 2 Nulla va disposto per le spese del presente giudizio a norma dell'art. 152 disp. att. c.p.c.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese del presente giudizio. Così deciso in Roma il 25 febbraio 2003. Il Consigliere estensore Matale Cypheri Il Presidente ircents MilloVir IL CANCELLIERE Depositato in Cangelleria 28 Rossi, 3 AGO. 2003 IL CANCELLIERE R O C 3