Sentenza 11 novembre 2010
Massime • 1
Non viola il principio di correlazione con l'imputazione la condanna in ordine al reato di detenzione per il commercio o somministrazione di alimenti in cattivo stato di conservazione (art. 5, comma primo, lett. b), legge 30 aprile 1962, n. 283), a fronte della contestazione di tentativo di frode in commercio. (Nella specie, a seguito del rinvenimento all'interno di un frigo congelatore, esistente nel locale dispensa di un albergo, di alimenti arbitrariamente congelati e scaduti di validità, il giudice aveva escluso, in mancanza di una concreta offerta al cliente, la configurabilità del reato di cui agli artt. 56 e 515 cod. pen., ritenendo invece sussistere la fattispecie prevista dalla legge speciale).
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 11/11/2010, n. 42503 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 42503 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. PETTI Ciro - Presidente - del 11/11/2010
Dott. SQUASSONI Claudia - Consigliere - SENTENZA
Dott. LOMBARDI Alfredo Maria - Consigliere - N. 1777
Dott. AMORESANO Silvio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. GAZZARA Santi - Consigliere - N. 14759/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Avv. Gonzi Giacomo, difensore di fiducia di \De ES AS, n. a *Castellammare di Stabia il 15.4.1955*;
avverso la sentenza in data 18.11.2009 del Tribunale di Montepulciano, con la quale venne condannato alla pena di Euro 2.000,00 di ammenda, quale colpevole del reato di cui alla L. n. 283 del 1962, art. 5, lett. b), così diversamente qualificata l'originaria imputazione di cui agli artt. 56 e 515 c.p.. Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso;
Udita in pubblica udienza la relazione del Consigliere Dott. Alfredo Maria Lombardi;
Udito il P.M., in persona del Sost. Procuratore Generale Dott. Montagna Alfredo, che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza;
Udito il difensore dell'imputato, Avv. Gonzi Giacomo, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza impugnata il Tribunale di Montepulciano ha affermato la colpevolezza di \De ES AS in ordine al reato di cui alla L. n. 283 del 1962, art. 5, lett. b), così diversamente qualificata l'originaria imputazione di cui agli artt. 56 e 515 c.p., a lui ascritta perché, quale gestore dell'Hotel *Hermitage*, compiva atti idonei univocamente diretti a consegnare ai clienti dell'albergo cibi diversi da quelli dichiarati o pattuiti ed in particolare confezioni di tortelli e gnocchi di patate, arbitrariamente congelati e scaduti di validità; alimenti che erano stati rinvenuti in un frigo congelatore esistente nel locale dispensa dell'albergo. Il giudice di merito ha affermato che, in mancanza di una concreta offerta al cliente degli alimenti di cui si tratta, non è configuratale il tentativo del reato di frode in commercio, integrando l'attività posta in essere dall'imputato un atto preparatorio non punibile. Ha ritenuto, però, che il fatto contestato integra la fattispecie contravvenzionale di cui alla affermazione di colpevolezza e, cioè, la detenzione per il commercio o la somministrazione di alimenti in cattivo stato di conservazione, sia per essere detti alimenti scaduti di validità, sia per essere stato effettuato il loro congelamento in contrasto con le previsioni del D.Lgs. n. 110 del 1992. Avverso la sentenza ha proposto ricorso il difensore dell'imputato, che la denuncia per violazione di legge e vizi di motivazione. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo mezzo di annullamento il ricorrente denuncia la violazione ed errata applicazione dell'art. 521 c.p.p.. Si deduce, in sintesi, che la sentenza impugnata ha affermato la colpevolezza dell'imputato per un fatto diverso da quello descritto nel capo di imputazione con la conseguente nullità della pronuncia di condanna.
Si osserva che il fatto oggetto di contestazione non è in rapporto di continenza e neppure di omogeneità con la contravvenzione di cui alla condanna, trattandosi nel primo caso di condotta commissiva e nel secondo omissiva, e che al fine di configurare la fattispecie contravvenzionale, in particolare, è stata ritenuta sussistente la violazione del D.Lgs. n. 110 del 1992, che non aveva formato oggetto di contestazione ed in ordine alla cui inosservanza l'imputato non ha avuto modo di difendersi.
Con il secondo mezzo di annullamento si denuncia la violazione ed errata applicazione della L. n. 283 del 1962, art. 5, lett. b). Si deduce che nel caso in esame risulta carente l'accertamento che le modalità di conservazione del prodotto fossero idonee a dar luogo ad un pericolo di alterazione dello stesso. Si aggiunge che l'affermazione secondo la quale il congelamento era avvenuto dopo la scadenza del prodotto è frutto di mera ipotesi, così come la ritenuta violazione del D.Lgs. n. 110 del 1992, il quale si limita a prevedere che gli alimenti destinati ad essere surgelati siano sani, di buona qualità e abbiano il necessario grado di freschezza. Con il terzo mezzo di annullamento si denunciano vizi di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza della fattispecie contravvenzionale.
Nella sostanza si ribadisce che l'affermazione della sentenza, secondo la quale il congelamento del prodotto è avvenuta dopo la scadenza, è fondata su una mera presunzione, stante la carenza di qualsiasi accertamento sul punto.
Con l'ultimo mezzo di annullamento si denuncia, infine, la illogicità della motivazione in punto di affermazione di colpevolezza dell'imputato per la fattispecie contravvenzionale. Si deduce, in sintesi, che la sentenza ha escluso la sussistenza del tentativo di frode in commercio, essendo stato accertato che non vi erano prove per ritenere che gli alimenti rinvenuti nel congelatore della dispensa fossero destinati ai clienti dell'albergo, mentre ha poi ritenuto provato, in contrasto logico con tale affermazione, che i predetti alimenti erano destinati alla commercializzazione ovvero al consumo, come richiesto dalla L. n. 283 del 1962, art. 5, lett. b).
Il ricorso non è fondato.
Secondo il consolidato indirizzo interpretativo di questa Suprema Corte il principio di correlazione fra contestazione e sentenza risulta violato allorché vi sia una sostanziale immutazione del fatto contestato, tale da determinare uno "stravolgimento" dell'imputazione originaria. Quando il fatto accertato in sentenza si trovi cioè, rispetto a quello contestato, in rapporto di ontologica eterogeneità o incompatibilità, nel senso che viene a realizzarsi una vera e propria trasformazione, sostituzione o variazione dei contenuti essenziali dell'addebito nei confronti dell'imputato posto in tal modo di fronte ad un fatto "nuovo", rispetto al quale non ha alcuna possibilità di effettiva difesa.
Ne consegue che non vi è immutazione, ma solo diversa qualificazione giuridica, quando la condotta inizialmente contestata resta identificabile in quella ritenuta in sentenza, che della prima ha mantenuto i connotati distintivi fondamentali, come ad esempio accade quando fra le due condotte vi è un rapporto di continenza, (cfr. sez. 1, 27.10.1997 n. 9958, Carelli ed altri, RV 208935; sez. 3, 13.7.1999 n. 11861, Firrincieli, RV 215551). Orbene, nel caso in esame, la contestazione del reato di cui agli artt. 56 e 515 c.p. e, cioè, del tentativo di consegnare ai clienti dell'albergo alimenti diversi per qualità da quelli dichiarati o pattuiti implica (contiene) la detenzione per la somministrazione dei predetti alimenti.
Nel capo di imputazione inoltre sono espressamente enunciate le ragioni del tentativo frode, che risultano coincidenti con la descrizione degli alimenti in cattivo stato di conservazione "confezioni di tortelli freschi arbitrariamente congelati e conservati in un frigo congelatore, nonché scaduti di validità". Inoltre sia il delitto che la contravvenzione sono reati commissivi. In punto di cattiva conservazione degli alimenti, infine, pur non essendo specificamente indicata la violazione delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 110 del 1992, è stata contestata in fatto la arbitrarietà del congelamento, oltre alla scadenza degli alimenti. Anche gli ulteriori motivi di gravame sono infondati. Il citato D.Lgs. n. 110 del 1992 espressamente stabilisce che possono essere surgelate solo materie prime fresche e non cibi già confezionati (art. 3, comma 1) e, peraltro, l'operazione deve avvenire in stabilimenti all'uopo autorizzati dall'autorità sanitaria competente e con apposite attrezzature tecniche (art. 6, comma 1).
Sicché correttamente il giudice di merito ha ritenuto sussistente il cattivo stato di conservazione degli alimenti di cui sì tratta in considerazione della loro conservazione mediante operazioni non consentite di congelamento e, peraltro, protraendo artificiosamente la apparente genuinità di prodotti scaduti di validità. Va, infine, osservato che non vi è contrasto logico tra la esclusione del tentativo di frode in commercio e l'affermazione di colpevolezza per il reato di cui al D.Lgs. 283 del 1962, art. 5, lett. b), in quanto la detenzione per la somministrazione di alimenti in cattivo stato di conservazione, che deve essere solo caratterizzata, sul piano soggettivo, dalla predetta finalità, costituisce una condotta prodromica rispetto al tentativo di frode in commercio, di cui il giudice di merito non ha ravvisato gli estremi. Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato.
Ai sensi dell'art. 616 c.p.p. segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte rigettato il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, nella Pubblica udienza, il 11 novembre 2010. Depositato in Cancelleria il 1 dicembre 2010