Sentenza 14 maggio 2009
Massime • 1
In tema di prescrizione, ai fini dell'applicazione delle disposizioni transitorie previste dall'art. 10, comma terzo, L. 5 dicembre 2005, n. 251, la pendenza del grado d'appello ha inizio dopo la pronuncia della sentenza di primo grado.
Commentario • 1
- 1. Cassazione a sezioni unite; prescrizione in materia penale; applicabilita’ della disciplina piu’ favorevole; pronunica della sentenza di primo grado;…Buzzoni Alessandro · https://www.diritto.it/ · 22 luglio 2010
All'indomani dell'entrata in vigore della legge n.251 del 2005 (c.d. ex Cirielli), che ha profondamente modificato il regime dei termini di prescrizione dei reati pervenendo ad una disciplina certamente più favorevole, abbreviandone la durata, per i reati di c.d. “media-gravità”, si è immediatamente posto il problema di decifrare chiaramente la locuzione contenuta nell'articolo 10 della predetta legge, laddove si era originariamente esclusa l'applicabilità della relativa disciplina – appunto maggiormente benevola – per i “processi già pendenti in primo grado, ove vi fosse stata la dichiarazione di apertura del dibattimento, nonchè per i processi pendenti in grado d'appello o avanti la …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 14/05/2009, n. 34231 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 34231 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. COLONNESE Andrea - Presidente - del 14/05/2009
Dott. FERRUA Giuliana - Consigliere - SENTENZA
Dott. AMATO Alfonso - Consigliere - N. 1059
Dott. MARASCA Gennaro - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SCALERA Vito - Consigliere - N. 007430/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) OL UA, N. IL 06/04/1958;
avverso SENTENZA del 03/11/2008 CORTE APPELLO di MILANO;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARASCA GENNARO;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Dott. DELEHAYE Enrico, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Udito il difensore della parte civile avvocato Petringa Nicolosi Roberto, che ha concluso per il rigetto o per la inammissibilità del ricorso;
Udito il difensore dell'imputato avvocato LEPIANE Patrizio, che ha concluso per l'annullamento della sentenza impugnata, insistendo in ordine alla prescrizione del reato.
La Corte di Cassazione:
OSSERVA
LI UA veniva tratto a giudizio per i reati di truffa e falso in titoli di credito per avere, quale amministratore di fatto della ONDA scarl, indotto in errore i dipendenti di alcune banche alle quali aveva presentato oltre trecento assegni per l'incasso, sui quali era stata apposta una firma apocrifa, e per avere apposto una falsa firma anche su un atto di fideiussione.
Il Tribunale di Milano, giudicando con il rito abbreviato in data 1 dicembre 2004, dichiarava non doversi procedere contro il LI per il delitto di truffa, essendo lo stesso estinto per prescrizione, dal momento che i fatti erano stati consumati fino al mese di novembre del 1998, e condannava l'imputato alla pena ritenuta di giustizia per il delitto di falso, negando il riconoscimento delle attenuanti generiche.
La Corte di Appello di Milano, con sentenza del 3 novembre 2008, confermava la decisione di primo grado.
Con il ricorso per cassazione LI UA, dopo avere richiamato l'iter processuale, deduceva:
1) la inosservanza o erronea applicazione della legge penale dovendosi ritenere il reato prescritto;
osservava il ricorrente che la pena edittale massima era di quattro anni e che al momento di entrata in vigore della L. n. 251 del 2005 la sentenza di primo grado non era stata ancora depositata, cosicché delle aggravanti non si sarebbe dovuto tenere conto;
2) il travisamento del fatto e la violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e) perché nessuna delle due perizie grafologiche aveva attribuito al ricorrente la falsificazione della firma della fideiussione;
ciò unitamente ad altri elementi, quali l'assenza di azioni concernenti i numerosi assegni, il riconoscimento del debito da parte del PI nella misura di L. duecento milioni, avrebbe dovuto far ritenere errata la valutazione di gravità del danno prodotto;
3) il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e la mancata revoca della subordinazione della sospensione condizionale della pena al pagamento della provvisionale, sia perché contraddittoriamente il giudice di primo grado aveva formulato una prognosi positiva tanto è vero che aveva concesso il beneficio di cui all'art. 163 c.p., sia perché il danno non era provato e, comunque, il termine per adempiere alla condizione di cui all'art. 165 c.p. decorreva dal passaggio in giudicato della sentenza.
I motivi posti a sostegno del ricorso proposto da LI UA non sono fondati.
Il ricorrente ha eccepito la estinzione per prescrizione del reato sul presupposto che si sarebbero dovuti applicare i nuovi termini prescrizionali previsti dalla L. n. 251 del 2006 dal momento che la sentenza di primo grado era stata emessa in data 1 dicembre 2005 e, quindi, prima della entrata in vigore della legge citata, mentre il deposito della motivazione della sentenza era avvenuto in un momento successivo, cosicché non poteva dirsi che il processo era pendente in grado di appello.
Con riferimento a tale motivo di impugnazione si deve rilevare che, a seguito della sentenza della Corte Costituzionale del 23 novembre 2006 n. 393, che ha dichiarato parzialmente illegittimo costituzionalmente la L. 5 dicembre 2005, n. 251, art. 10, le norme sulla prescrizione contenute nella legge citata non sono applicabili ai processi già pendenti in grado di appello o davanti alla Corte di Cassazione;
a tali processi si applicano, pertanto, le disposizioni previste dalla previgente formulazione dell'art. 157 c.p.. Il Collegio è consapevole che la interpretazione dell'inciso già pendenti in grado di appello ha dato luogo ad un contrasto di giurisprudenza in ordine al momento in cui il processo deve considerarsi già pendente in appello e tuttavia ritiene di doversi uniformare a quelle decisioni che hanno ritenuto che tale momento deve essere identificato in quello della pronunzia della sentenza di primo grado (Cass., Sez. 6^, penale, n. 31702 del 2008; Cass., Sez. 6^, 20 novembre 2007, n. 1574; Cass., Sez. 4^, 14 marzo 2008, n. 16477; Cass., Sez. 2^, 11 marzo 2008, n. 17349 e Cass., Sez. 3^, 10 luglio 2008, n. 38836). Appare opportuno precisare che soltanto in data 27 maggio 2009, con ordinanza n. 1135 depositata il 18 giugno 2009, e, quindi, in un momento successivo alla pronuncia della presente sentenza, che è del 14 maggio 2009, ma precedente alla stesura della motivazione, la Sezione 3^ della Corte di Cassazione ha rimesso la questione alle Sezioni Unite Penali per la soluzione del contrasto giurisprudenziale segnalato.
Tanto precisato, va detto che, nonostante il contrasto, questo Collegio non ha ritenuto di rimettere la questione alle Sezioni Unite Penali, apparendo pienamente fondato, come si è già detto, l'indirizzo che individua la pendenza del processo in grado di appello nel momento della pronuncia della sentenza di primo grado. È giusto ricordare che la originaria formulazione della L. n. 251 del 2005, art. 10 prevedeva che si applicavano i nuovi termini prescrizionali ai procedimenti ed ai processi pendenti alla data di entrata in vigore della legge innovatrice, ad esclusione dei processi già pendenti in primo grado ove vi fosse stata la dichiarazione di apertura del dibattimento, nonché dei processi già pendenti in gradi appello o davanti alla Corte di Cassazione.
Orbene l'intervento della Corte Costituzionale del 23 novembre 2006 n. 393 ha dichiarato la illegittimità della norma limitatamente alla parte dei processi già pendenti in primo grado ove vi sia stata la dichiarazione di apertura del dibattimento, nonché. Ovviamente la Corte Costituzionale non poteva riformulare la norma, come forse sarebbe stato necessario, cosicché, espunta la prima parte, è rimasta la inapplicabilità dei nuovi termini ai processi già pendenti in appello e/o in cassazione.
La formula, che appariva chiara prima della pronuncia di illegittimità costituzionale, possiede certamente ora un grado di equivocità, che ha consentito differenti interpretazioni. Secondo alcuni, infatti, la pendenza in appello sussisterebbe soltanto dopo la proposizione della impugnazione, mentre secondo altri sarebbe necessaria la iscrizione del processo nel registro generale della Corte di Appello.
Secondo l'attuale ricorrente si dovrebbe tenere conto, quantomeno, del momento del deposito della motivazione della sentenza perché da tale momento incominciano a decorrere i termini per la presentazione della impugnazione.
A ben vedere tutti i termini indicati appaiono incerti nel loro concreto verificarsi, nel senso che il momento del deposito della sentenza dipende dalla maggiore o minore solerzia del giudice estensore, o meglio dalla minore o maggiore complessità degli argomenti da sviluppare, quello della presentazione della impugnazione dipende dalla volontà dell'impugnante che può a suo piacimento scegliere il momento più opportuno per il deposito dell'atto nell'ambito dei termini posti a sua disposizione, il momento della iscrizione nel registro della Corte di Appello dipende sia da quello del deposito della impugnazione, sia dalle maggiori o minori difficoltà burocratiche dell'Ufficio nella predisposizione degli atti da trasmettere al giudice competente per l'appello.
Si tratta, pertanto, di termini che in larga misura dipendono dalla volontà di alcuni attori processuali.
Non sembra possibile che il legislatore abbia voluto lasciare a fattori casuali o volontari di alcune parti processuali la determinazione di un rilevantissimo effetto quale è la estinzione per prescrizione di un reato.
Il momento della pronuncia della sentenza appare, invece, sotto tale profilo un momento preciso e certo nel suo verificarsi e non manipolabile dalla volontà di soggetti processuali. Ma oltre a questa considerazione di buon senso, che, comunque, deve essere sempre presente nella interpretazione delle norme, va detto che di sicuro una volta che sia stata pronunciata la sentenza dal giudice di primo grado non si potrà più dire che il processo pende in primo grado, essendosi esso indiscutibilmente concluso appunto con la pronuncia della sentenza.
Il fatto che risultino ancora pendenti i termini per la impugnazione significa che la sentenza non è passata in giudicato e che il processo non si è ancora concluso, ma non significa che esso penda ancora in primo grado.
Il fatto che il fascicolo non sia stato ancora trasmesso al giudice della impugnazione o agli uffici addetti alla esecuzione della sentenza non muta i termini della questione perché non vi è alcun dubbio che una volta pronunciata la sentenza il giudice di primo grado non possa più adottare alcun provvedimento sul merito della questione e, quindi, non può dirsi che il processo penda ancora in tale fase.
Ciò significa, come logica conseguenza, che la pendenza del giudizio in appello ai fini del citato art. 10 ha inizio dal momento della pronunzia della sentenza di primo grado.
Del resto quanto detto trova conferma in una interpretazione logico - sistematica della norma in discussione, come precisata dalla Corte costituzionale. Essa, invero, nasce dalla necessità di contemperare l'esigenza della entrata in vigore immediata di nuove norme, che in ipotesi possono essere in concreto più favorevoli per l'imputato, e quella di garantire che processi che si trovino già in una fase avanzata, e che abbiano avuto inizio in un regime prescrizionale diverso, possano pervenire alla loro naturale conclusione. In effetti la Corte Costituzionale, con la sentenza già citata, ha individuato nella pronuncia di una sentenza di condanna il fatto ostativo all'efficacia retroattiva della lex mitior, salvaguardando in tal modo il valore della efficienza del processo, evitando un sacrificio della aspettativa, costituzionalmente tutelata, della ragionevole durata, che implica che il processo, dopo una pronuncia di condanna, possa essere portato a conclusione e tutelando i diritti dei soggetti che, in vario modo, sono destinatari della funzione giurisdizionale (vedi Cass., Sez. 6^, 27 novembre 2006 - 21 dicembre 2006, n. 42189, CED 234954). Giustamente irragionevole era, invece, apparso alla Corte Costituzionale non applicare la lex mitior nel caso non vi fosse stata ancora la pronuncia di alcuna sentenza di condanna. Ma la ridefinizione, operata dalla Corte Costituzionale, della L. n.251 del 2006, art. 10, comma 3 e, quindi, del suo significato e della sua portata impongono all'interprete di attribuire rilievo, ai fini della applicazione o meno delle nuove norme in materia di prescrizione, soltanto ad atti che, oltre a connotare indefettibilmente ogni giudizio, siano inclusi tra quelli ai quali il legislatore attribuisce rilevanza ai fini della interruzione della prescrizione ex art. 160 c.p., che richiama una serie di atti processuali, tra cui la sentenza e il decreto di condanna (Cass., Sez. 6^, n. 31702 del 2008).
Insomma dalla norma, così come modificata dall'intervento della Corte Costituzionale, risulta evidente che l'esigenza di salvaguardare il valore dell'efficienza del processo, impedendo la retroattività dei nuovi termini prescrizionali, appare rilevante quando sia intervenuta una sentenza di condanna, anche se di primo grado, e, quindi, non prima di tale momento, come stabilito dalla Corte, ne' dopo di esso perché è proprio con la pronuncia della prima sentenza di merito che il processo perviene ad un primo approdo significativo e ad uno snodo rilevante e meritevole di tutela. Del resto ove si volesse collegare la pendenza del grado di appello ad un atto diverso dalla pronuncia della sentenza di primo grado, come ad esempio alla impugnazione, atto di parte privo di valenza interruttiva della prescrizione, la libertà di scelta di cui il legislatore dispone in tema di deroga al principio di retroattività della legge più favorevole risulterebbe, anche per tutto ciò che si è detto nella parte iniziale di questa riflessione, esercitata non ragionevolmente. Per concludere sul punto la interpretazione della norma in discussione che appare più coerente con la impostazione della Corte Costituzionale è quella prospettata.
La questione è evidentemente rilevante nel caso di specie perché la sentenza di primo grado, come già osservato, è stata pronunciata in data 1 dicembre 2005 ed è stata depositata il 6 dicembre 2005 e, quindi, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, prima della entrata in vigore della L. 251 del 2005 che è stata pubblicata sulla gazzetta ufficiale il 7 dicembre 2005.
Ne consegue che per le ragioni esposte alla fattispecie in esame andavano applicate le disposizioni del previgente testo dell'art. 157 c.p.. In base ad esse, per effetto della presenza di tre aggravanti ritualmente contestate e ritenute dal giudice del merito, la prescrizione del reato è di dieci anni ed in caso di interruzione, che si è verificata nel caso di specie, di quindici anni;
il termine prescrizionale, dal momento che il reato è stato consumato nel 1998, non è ancora decorso.
Il motivo di impugnazione è, pertanto, infondato.
Di merito è il secondo motivo di impugnazione perché la motivazione della sentenza impugnata in ordine alla ritenuta responsabilità del ricorrente è immune da vizi logici ed è molto precisa nell'indicare tutti gli elementi a carico dell'imputato.
Gli esiti delle perizie e delle consulenze grafologiche acquisite agli atti non lasciano adito a dubbi, come messo in evidenza dai giudici di merito, perché moltissime firme apposte sugli assegni o come firma di traenza o come girata e quelle apposte sull'atto di fideiussione sono risultate compatibili con la grafia del ricorrente. Se a ciò si aggiungono altri elementi rilevanti, quale ad esempio il fatto che una buona parte dei circa quattrocento assegni è stata incassata direttamente dall'imputato o dalla moglie e da altri soggetti gravitanti nell'ambito della società Locarent s.r.l., della quale la moglie del LI era amministratore unico, si comprende che la motivazione della sentenza impugnata, oltre ad essere immune da vizi logici è anche congrua.
Corretta appare, pertanto, la valutazione di gravità del danno cagionato con la sua condotta dal ricorrente, posto che la Corte di merito ha accertato un danno di L. sei miliardi.
È infondato il terzo motivo di impugnazione perché i giudici del merito hanno negato il riconoscimento delle attenuanti generiche proprio per la gravità del fatto, per le modalità dei fatti e per l'assenza di segni di resipiscenza del LI;
si tratta di una valutazione di merito che, in quanto sorretta da logica motivazione, non è impugnabile in sede di legittimità.
Nè appare esservi contraddizione tra l'avere negato le attenuanti generiche ed l'avere concesso la sospensione condizionale della pena perché i presupposti dei due istituti e le finalità degli stessi sono differenti, dal momento che il riconoscimento delle generiche si fonda su una valutazione delle circostanze della condotta, la concessione della sospensione trova il suo fondamento in una prognosi del comportamento successivo alla condanna.
Per le ragioni indicate il ricorso deve essere rigettato ed il ricorrente condannato a pagare le spese del procedimento. Il ricorrente deve essere, altresì, condannato alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalla parte civile, spese che si liquidano in complessivi Euro 2.350,00, oltre accessori come per legge.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a pagare le spese del procedimento;
Condanna, altresì, il ricorrente alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile, liquidate in complessivi Euro 2.350,00, oltre accessori come per legge.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 14 maggio 2009. Depositato in Cancelleria il 4 settembre 2009