Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 14/08/1999, n. 8659
CASS
Sentenza 14 agosto 1999

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Il consulente tecnico d'ufficio, nell'ambito di un esame contabile, può tenere conto di documenti non ritualmente prodotti in causa soltanto con il consenso delle parti. In mancanza di tale elemento la suddetta attività dell'ausiliare è, al pari di ogni altro vizio della consulenza tecnica, fonte di nullità relativa soggetta al regime di cui all'art. 157 cod. proc. civ. con la conseguenza che il difetto deve ritenersi sanato se non è fatto valere nella prima istanza o difesa successiva al deposito della relazione peritale.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 14/08/1999, n. 8659
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 8659
    Data del deposito : 14 agosto 1999

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