Sentenza 14 agosto 1999
Massime • 1
Il consulente tecnico d'ufficio, nell'ambito di un esame contabile, può tenere conto di documenti non ritualmente prodotti in causa soltanto con il consenso delle parti. In mancanza di tale elemento la suddetta attività dell'ausiliare è, al pari di ogni altro vizio della consulenza tecnica, fonte di nullità relativa soggetta al regime di cui all'art. 157 cod. proc. civ. con la conseguenza che il difetto deve ritenersi sanato se non è fatto valere nella prima istanza o difesa successiva al deposito della relazione peritale.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 14/08/1999, n. 8659 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8659 |
| Data del deposito : | 14 agosto 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Sergio LANNI Presidente
Dott. Pietro CUOCO Consigliere
Dott. Giuseppe CELLERINO Consigliere
Dott. Antonio LAMORGESE Cons. relatore
Dott. Arcangelo DE BIASE Consigliere
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
BE OQ s.n.c. di TO RU & C., in persona dei legali rappresentanti e soci RU TO e LI NA, elettivamente domiciliato in Roma, Lungotevere Mellini n. 51, presso l'avv. Giorgio Ghia, che con l'avv. Vittorangelo Croce la rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del presidente prof. Giovanni Billia, elettivamente domiciliato in Roma, via della Frezza n. 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto e rappresentato e difeso dagli avv.ti Fabrizio Correra e Leonardo Lironcurti, giusta proc. spec. per atto notar Franco Lupo di Roma del 2/10/96 R.G 27941;
avverso la sentenza 261/96 del Tribunale di Biella in data 7 maggio 1996, depositata il 31 maggio 1996 (R.G. n. 139/96). Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12 gennaio 1999 dal Relatore Cons. Antonio Lamorgese;
Udito l'avv. Antonino Sgroi per delega avv. Leonardo Lironcurti;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Ennio Attilio Sepe, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 29 novembre 1995 il Pretore di Biella rigettava l'opposizione proposta dalla TO ET s.n.c. e dai soci RU TO e LI NA avverso il decreto con il quale ad istanza dell'INPS era stato ingiunto il pagamento della somma di lire 61.526.069 per omissioni contributive per integrazione salariale e indebita fiscalizzazione degli oneri sociali in relazione al periodo 1^ settembre 1985 - 31 luglio 1993.
La decisione appellata dalla società è stata confermata dal Tribunale della stessa sede con sentenza del 7/31 maggio 1996. Ha ritenuto il giudice del gravame che correttamente il Pretore aveva affermato l'inquadramento della società nel settore edilizio in base al carattere prevalente dell'attività di installazione di pavimenti in legno e moquettes rispetto a quella di vendita al minuto di moquettes e relativi prodotti di pulizia pure esercitata dalla medesima società.
Per la cassazione di questa pronuncia ricorre la società soccombente con un solo motivo.
L'INPS ha depositato procura.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'unico mezzo di annullamento la società ricorrente denuncia, con riferimento all'art. 360 n. 5 cod. proc. civ., vizio di insufficienza e contraddittorietà della motivazione, per avere la sentenza impugnata disatteso la richiesta di ammissione di una consulenza contabile di ufficio, la quale in mancanza di altri elementi era l'unico mezzo per accertare quale fra le due attività svolte fosse quella prevalente. Nessuna efficacia probatoria, ad avviso della società ricorrente, poteva infatti essere attribuita all'accertamento compiuto dal funzionario dell'INPS in sede di ispezione, in quanto per consolidata giurisprudenza i verbali dei funzionari dell'Ispettorato del lavoro e dell'Istituto previdenziale hanno fede privilegiata soltanto in ordine alla provenienza dei documenti dal funzionario che li ha formati, nonché delle dichiarazioni e degli altri fatti attestati come avvenuti in presenza dello stesso, e potendo detti atti per il resto costituire utili elementi di giudizio, senza avere però valore di piena prova. E peraltro, sottolinea la ricorrente, il funzionario nel verbale redatto si era limitato ad esprimere una propria opinione sulla prevalenza dell'attività edilizia della società, la quale non era fondata su alcun accertamento.
Il ricorso è infondato. La costante giurisprudenza di questa Corte è nel senso di ritenere sussistenti i vizi di insufficienza e contraddittorietà della motivazione solo quando nel ragionamento del giudice di merito sia rinvenibile traccia evidente dell'insufficiente esame di punti decisivi della controversia, prospettato dalle parti o rilevabile di ufficio, ovvero quando esista insanabile contrasto tra le argomentazioni complessivamente adottate, tale da non consentire l'identificazione del procedimento logico-giuridico posto a base della decisione (cfr. fra le tante Cass. sez. unite 27 dicembre 1997 n. 13045). Orbene, relativamente alla mancata ammissione della consulenza tecnica di ufficio, che è il primo punto in relazione al quale la società ricorrente deduce il vizio di motivazione della sentenza impugnata, il Tribunale ha disatteso la richiesta avanzata in proposito, rilevando come dinanzi alla carenza della documentazione probatoria offerta dalla appellante, la consulenza di ufficio non potesse essere utilizzata quale mezzo che esonera la parte dall'onere della prova delle circostanze affermate e che, trattandosi di una indagine contabile, il consulente di ufficio avrebbe potuto esaminare anche documenti e registri non prodotti in causa soltanto previo consenso di tutte le parti. Queste argomentazioni, che spiegano in modo esauriente le ragioni in base alle quali non era stato disposto l'invocato esame della contabilità aziendale, sono immuni da errori logico-giuridici. Si deve infatti rilevare che la effettività della prevalenza della propria attività poteva essere dimostrata dall'azienda attraverso la documentazione contabile e i bilanci di cui soltanto la società aveva la disponibilità e se è pur vero che il giudice può affidare al consulente tecnico di ufficio non solo l'incarico di valutare i fatti accertati da esso giudice o dati per esistenti dalle parti, ma anche quello di accertare situazioni di fatto rilevabilì solo mediante il ricorso a determinate situazioni tecniche, costituendo la consulenza tecnica in questa seconda ipotesi fonte oggettiva di prova (Cass. 5 luglio 1996 n. 6166, Cass. sez. unite 4 novembre 1996 n. 9522), ciò non significa comunque che la parte possa sottrarsi all'onere probatorio cui è tenuta e quindi essere, nella specie, esonerata dalla produzione dei documenti contabili e dei bilanci, attraverso cui appurare quelle situazioni di fatto acclarabili solo mediante il ricorso a determinate cognizioni tecniche. Ed esattamente il giudice del merito ha posto in rilievo che nell'ambito di un esame contabile il consulente tecnico di ufficio non può tenere conto di documenti non ritualmente prodotti in causa, se non con il consenso delle parti (v. Cass. 26 giugno 1984 n. 3743, la quale ha specificato che diversamente siffatta attività dell'ausiliare costituisce vizio della consulenza tecnica, fonte di nullità relativa, soggetta al regime dell'art. 157 cod. proc. civ., per cui, ove non sia fatta valere nella prima istanza o difesa successiva al deposito della relazione, si intende sanata). Nè peraltro al consulente tecnico di ufficio avrebbe potuto essere demandato il compito di procedere ad un'indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati (Cass. 16 marzo 1996 n. 2205), così come la ricorrente mostra di ritenere laddove in ricorso sostiene che la consulenza contabile di ufficio era, nella specie, il "solo ed unico incombente atto a risolvere con sicurezza il criterio di prevalenza" fra le due attività aziendali svolte, senza cioè esprimere un giudizio di certezza sugli elementi che sarebbero emersi dall'indagine.
Riguardo all'altro profilo della censura, la consolidata giurisprudenza di legittimità, a cui del resto la stessa ricorrente si richiama nelle deduzioni svolte, è nel senso che i verbali redatti dai funzionari degli enti previdenziali o dall'ispettorato del lavoro fanno piena prova, fino a querela di falso, dei fatti che il funzionario attesta essere avvenuti in sua presenza o essere stati da lui compiuti, mentre, per le altre circostanze di fatto che il verbalizzante segnali di aver accertato nel corso dell'inchiesta per averle apprese "de relato", o in seguito ad ispezione di documenti, il materiale raccolto è liberamente apprezzabile dal giudice, il quale può anche considerarlo prova sufficiente delle circostanze riferite dal verbalizzante qualora il loro specifico contenuto probatorio o il concorso di altri elementi renda superfluo l'espletamento di altri mezzi istruttori (Cass. 1^ aprile 1995 n. 3853, Cass. 18 aprile 1998 n. 3973, Cass. 18 giugno 1998 n. 6110). E tanto ha fatto la sentenza impugnata, ponendo in evidenza come le dichiarazioni del funzionario INPS, che aveva svolto l'accertamento relativo all'inquadramento dell'azienda nel settore dell'edilizia, avessero trovato riscontro nelle dichiarazioni del commercialista dell'azienda in ordine al fatturato della stessa. Nè la ricorrente può utilmente dedurre quale motivo di ricorso ex art. 360 n. 5 cod. proc. civ. la valutazione effettuata dal giudice del merito della prova testimoniale espletata, che essa critica, per giunta in modo estremamente generico, soltanto sotto il profilo della attendibilità e senza fare alcun riferimento ad incongruenze logiche o ad errori di diritto che possano inficiare quella valutazione.
Il ricorso deve essere perciò rigettato e la società
ricorrente è tenuta al pagamento in favore della controparte delle spese del presente giudizio di legittimità, liquidate, tenuto conto della limitata attività difensiva svolta (solo partecipazione alla discussione orale), come in dispositivo.
P. Q. M.
la Corte rigetta il ricorso e condanna la società ricorrente al pagamento. nei confronti dell'INPS, delle spese del presente giudizio di legittimità, liquidate in lire 10.000, oltre a lire 2.000.000 (duemilioni) per onorari.
Così deciso in Roma, il 12 gennaio 1999.
Depositato in Cancelleria il 14 agosto 1999