Sentenza 5 agosto 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 05/08/2002, n. 11668 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11668 |
| Data del deposito : | 5 agosto 2002 |
Testo completo
el 70654 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO OggettoOF 1 1668/02 CORT ASSAZIONE Tributaria Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Enrico ALTIERI - Presidente - R.G.N. 13762/00 - Rel. Consigliere Cron.29277 Dott. Stefano MONACI Dott. Francesco RUGGIERO. - Consigliere Rep. Dott. Francesco TIRELLI Consigliere Ud.23/04/02 Dott. Antonino DI BLASI Consigliere ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE CAMPIONE CIVILE S ENTENZA N. 70654 sul ricorso proposto da: MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- ricorrente
contro
EZ ENTE ZONA IND TRIESTE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA FABIO MASSIMO 60, presso lo studio dell'avvocato SEBASTIANO MASTROBUONO, che la difende unitamente agli avvocati SERGIO MOZE, TIZIANA ZUPPI,2002 1659 giusta procura a margine;
-1- - controricorrente avverso la sentenza n. 131/99 della Commissione tributaria regionale di TRIESTE, depositata il 18/01/00; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23/04/02 dal Consigliere Dott. Stefano MONACI;
udito per il ricorrente, l'Avvocato dello Stato LETTERA, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito per il resistente, 1'Avvocato MOZE, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo NARDI che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1. La controversia nasce da una serie di domande di rimborso presentate dall'Ente Zona Industriale di Trieste (EZ) e relative alle imposta IRPEG per 1'anno 1995, pagata in via cautelativa dall'Ente che ne aveva chiesto il rimborso. La Commissione Tributaria di primo grado di Trieste accoglieva i ricorsi dell'Ente. Con sentenza in data 14 dicembre 1999 / 18 gennaio 2000 la Commissione Tributaria Regionale del Friuli Venezia Giulia confermava questa decisione.
2. Avverso la sentenza, notificata alla Direzione Generale delle Entrate di Trieste il 3 maggio 2000, ha proposto ricorso per cassazione, notificato il 23 giugno 2000, 1'Amministrazione delle Finanze chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata, ed esponendo un solo motivo di impugnazione. Si è costituito 1'EZ con controricorso notificato il 18 settembre 2000 chiedendo la reiezione del ricorso dell'Amministrazione. Successivamente l'Ente resistente ha presentato memoria illustrativa. MOTIVI DELLA DECISIONE l'unico motivo di impugnazione 1. Con 1'Amministrazione ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dell'art.88 del DPR n.917/1988, dell'art.23 dell'ordine del Governo Militare Alleato n.66 del 1953, richiamato dell'art. 29 del decreto 29 settembre 1973, n.601, come prorogato dal D.L. 29 dicembre 1981, n.790, convertito, con modificazioni, dalladalla legge 23 febbraio 1982, n.47, ed all'art.2 della legge 29 gennaio 1986. Non era esatto che l'EZ fosse sottratto ad imposizione, e, d'altra parte, la riforma fiscale degli anni 1972-1973 aveva posto fine alle esenzioni fiscali previste da leggi speciali nel periodo precedenti, eliminando tutte quelle non espressamente confermate. L'art.42 precisava che tra le agevolazioni soppresse erano comprese quelle che estendevano ad altri soggetto il trattamento tributario proprio dello stato, e tra esse anche quelle disposte dal precedente Governo Militare Alleato. Il decreto 29.9.1973, n.601 disponeva, peraltro, che nei territori della provincia di Trieste si applicasse solamente l'esenzione decennale dall'I.L.O.R. Anche l'equiparazione al trattamento fiscale delle amministrazioni statali, a suo tempo disposta dal Governo Militare Alleato si era riferita unicamente agli atti dell'ente, ma non a quelle imposte che colpivano il reddito ed il patrimonio. Il difetto, inoltre, di intenti speculativi non era di per se motivo per l'esenzione alle imposte.
2. Nei limiti di quanto di ragione, il ricorso è fondato e merita accoglimento. Va chiarito innanzi tutto che l'esenzione di carattere soggettivo in favore dell'EZ, a suo tempo stabilita dal Governo Militare Alleato dell'allora Territorio Libero di Trieste con l'ordine n.66 del 1953, deve ritenersi definitivamente venuta meno a seguito della nuova disciplina delle agevolazioni e delle esenzioni tributarie introdotta con il D.P.R. 29 settembre 1973, n.601. Come è noto, in occasione della riforma tributaria degli anni 1972-1973, il legislatore ha voluto, tra l'altro, riordinare e razionalizzare l'intero sistema delle agevolazioni e delle esenzioni. 3 L'art.42 del decreto appare inequivocabile nel senso della non sopravvivenza delle agevolazioni e delle esenzioni non espressamente confermate, ed ha un dichiarato valore onnicomprensivo e di norma di chiusura. Vi si legge, infatti: "con effetto dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogate e cessano di avere applicazione le disposizioni concernenti agevolazioni ed esenzioni tributarie, anche sotto forma di regimi fiscali sostitutivi, diverse da quelle considerate nel decreto stesso o in altri decreti emanati in attuazione della L.9 ottobre 1971, n.825, comprese le norme che estendono in qualsiasi forma ad altri soggetti e agli atti da essi stipulati il trattamento tributario previsto per lo Stato e per gli atti stipulati dallo Stato. Con la stessa decorrenza cessano di avere effetto, salvo quanto stabilito nei precedenti articoli, le disposizioni recanti proroga di esenzioni, agevolazioni e regimi sostitutivi fino alla data di entrata in vigore del presente decreto o a data da stabilire con il decreto medesimo. Le esenzioni e le agevolazioni fiscali previste dal presente decreto con riferimento ad altre disposizioni di legge cessano di avere applicazione al termine di scadenza risultante dalle disposizioni medesime." In questa ampia previsione appare ricompresa anche la disposizione dell'ordine n.66 del 1953 del Governo Militare Alleato, che estendeva all'EZ (che gestiva l'unico porto e l'unica zona industriale rilevante esistenti nel Territorio Libero, di cui si intendeva fare un porto franco, e di cui, perciò, si voleva favorire lo sviluppo) 10 stesso trattamento tributario proprio dello Stato: l'ultima parte del primo comma sottolinea, infatti, che venivano abrogate anche le disposizioni che estendevano ad altri soggetti il regime tributario proprio dello Stato, e agli atti da essi stipulati quello proprio degli atti dello Stato. Per quanto interessa ai fini di causa l'art.42 va coordinato con l'art. 29 dello stesso decreto che contiene le "agevolazioni per la provincia di Trieste", e prevede a questo proposito che “nei territori della provincia di Trieste nei quali attualmente sono in vigore le agevolazioni fiscali stabilite dagli ordini del cessato Governo militare alleato n.206 del 3 novembre 1950 e n.66 del 18 aprile 1953, e successive modificazioni, prorogati dalla L.21 aprile 1969, n.163, si applica 1'esenzione decennale dell'imposta locale sui redditi.” Nella struttura dell'articolo il riferimento alle esenzioni disposte a suo tempo dal Governo Militare Alleato ha l'unica funzione di individuazione dell'ambito territoriale cui applicare la disposizione: le precedenti esenzioni non sono affatto confermate, ma sostituite con l'esenzione per un periodo di dieci anni (peraltro poi prorogato) dalla sola imposta ILOR. Con l'entrata in vigore del D.P.R. n.601/1973, oppure, a tutto concedere, con la scadenza del termine previsto nell'ultima proroga, quella disposta con la legge 21 aprile 1969, n.163, l'esenzione di carattere soggettivo in favore dell'EZ è venuta meno;
in ogni caso era già cessata all'epoca cui si riferiscono i fatti di causa. Ciò non significa necessariamente che l'Ente debba essere assoggettato alle diverse imposte, e - per quanto qui interessa specificamente a quelle oggetto di questa causa: occorre piuttosto verificare, sulla base dell'apposita normativa (ed, eventualmente, distinguendo tra i differenti periodi), l'applicabilità all'Ente dell'imposta in contestazione.
3. Per l'imposta IRPEG ci si deve riportare in linea di principio ai criteri indicati dagli artt.87 ed 88 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n.917. Si tratta, cioè, di verificare se l'Ente eserciti funzioni statali, che come tali non costituiscono esercizio di attività commerciali (art.88, secondo comma, lettera a), e se abbia per oggetto esclusivo principale l'esercizio didi attività commerciale (art. 87, primo comma, lettera b), in quanto nel caso contrario (art. 87, primo comma, lettera c), sono soggetti a tassazione soltanto i redditi specificamente indicati al successivo art.108 che precisa anche, nell'ultima parte del primo comma, che per questi enti "non si considerano attività commerciali le prestazioni di servizi non rientranti nell'art. 2195 del codice civile rese in conformità alle finalità istituzionali dell'ente senza specifica organizzazione e verso pagamento di corrispettivi che non eccedono i costi di diretta imputazione.'"I La legge specifica, inoltre, che "1'oggetto esclusivo o principale dell'ente" deve essere determinato "in base all'atto costitutivo, se esistente in forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata, e, in mancanza, in base all'attività effettivamente esercitata." (art. 87, comma quarto, nella formulazione esistente all'epoca dei fatti di causa, prima delle modifiche introdotte con l'art.1 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n.460). E' necessario accertare perciò: a) innanzi tutto, sul piano formale, se le finalità dell'EZ siano determinate dall'atto costitutivo, se redatto in forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata;
seb) in secondo luogo, sul piano sostanziale, 1'EZ eserciti funzioni statali, ed, in ipotesi, quali ed in che misura, e se, invece, svolga attività commerciale (il che, in caso di struttura con attività plurime, può non essere incompatibile con il contemporaneo esercizio di funzioni statali), oppure costituisca un ente con commerciale, ed in quest'ultimo caso, quali rispondano cespiti siano tassabili e quali l A invece siano esenti da tassazione ai sensi dell'art. 108. Questa analisi di carattere sostanziale dovrà essere effettuata su base documentale (sicuramente dell'atto costitutivo, ma anche si deve ritenere - statuto, ancorché il - della leggelegge o dello riferimento a questi ultimi sia stato introdotto soltanto dall'art.1 del decreto legislativo n.460/1997) purché i documenti richiesti esistano, e rispondano ai requisiti richiesti dal quarto. comma dell'art.87; altrimenti si dovrà fare riferimento all'attività esercitata in concreto. In linea di principio un ente pubblico non economico, che svolga attività proprie dello non è soggetto a tassazione (cfr. Stato, Cass.civ., Sez. I, 21 novembre 1998, n.11779, Min. Finanze c. Mediocredito). In un'altra occasione la Corte (Cass.civ., Sez. Unite, 15 dicembre 1993, n.12380, Ente Zona Industriale di Trieste c.Trevi) ha stabilito, a fini completamente diversi, per determinare la giurisdizione competente a giudicare della domanda in materia di lavoro proposta da un dipendente, che l'EZ aveva natura di ente pubblico non economico;
il precedente appare significativo, ma non può essere considerato decisivo ai diversi fini di questa causa. L'analisi della natura dell'Ezit deve essere effettuata in concreto sulla base dei criteri sopra indicati. Questa indagine comporta anche la necessità di accertamenti di fatto, sull'esistenza dell'atto costitutivo e/o dello statuto, sulla loro forma, nell'ipotesi in cui gli stessi non rispondano ai requisiti voluti dalla norma, in ipotesi sul contenuto dell'attività effettivamente svolta e prevalentesul carattere esclusivo 0 dell'esercizio di attività commerciali. Come tale costituisce una verifica di competenza del giudice del merito, che non l'ha compiuta nella pronunzia impugnata. La causa deve essere perciò rimessa al giudice del merito per il compimento della la verifica predetta.
4. Concludendo, il ricorso dell'Amministrazione finanziaria deve essere accolto per quanto di ragione. Di conseguenza la sentenza della Commissione Tributaria Regionale deve essere cassata, e la un nuovo esame, d altra causa va rinviata, per Commissione Tributaria sezione della stessa Regionale del Friuli Venezia Giulia, che provvederà anche alla liquidazione delle spese di questa fase di legittimità.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso per quanto di ragione, cassa la sentenza impugnata, e rinvia anche per le ' spese, ad altra sezione della Commissione Tributaria Regionale del Friuli Venezia Giulia. I✓ Presidente Il Consigliere estensore (dr. Enrico Altieri) (dr.stefano Monaci) рока чешь IL CANCELLIERE C1 NZ AT CANCELLERIAŁ DEPOSITATO IN 5 AGO. 2002 Oggi IL CANCELLIERE C1 NO AT 11