Sentenza 5 febbraio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 05/02/2003, n. 1692 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1692 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2003 |
Testo completo
¡ Aula 'A' REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 0 10 92 /036 Oggetto Lavoro | Composta dagl Sig.ri ais ti R.G.N. 12960/00Presidente Dott. Salvatore SENESE - Consigliere- Cron. 3890 FIGURELLI Dott. Donato - Rel. Consigliere Rep.Dott. Pietro CUOCO Consigliere Dott. Paolo STILE Ud.25/09/02 Dott. Grazia CATALDI Consigliere- ha pronunciato la seguente S E NTENZA sul ricorso proposto da: I.N.P.S. ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, | in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, | " presso 1'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati CARLO DE ANGELIS, MICHELE DI LULLO, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
LO TO RM, elettivamente domiciliata in ROMA VIA ARNO 471 presso lo studio dell'avvocato FRANCO AGOSTINI, che la rappresenta e difende unitamente2002 3624 all'avvocato CALOGERO TURCO, giusta delega in atti;
-1- controricorrente avverso la sentenza n. 797/00 del Tribunale di AGRIGENTO, depositata il 08/04/00 R.G.N. 375/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 25/09/02 dal Consigliere Dott. Pietro CUOCO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Carlo DESTRO che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- Svolgimento del processo Con ricorso del 7 luglio 1999 l'ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (I.N.P.S.) propose appello avverso la sentenza con cui il Pretore di Agrigento aveva riconosciuto il diritto di EL Lo UA, vedova di NZ OM, alla pensione di reversibilità della pensione di vecchiaia, di cui il marito godeva. L'Istituto aveva eccepito l'incumulabilità, prevista dall'art. 1 comma 43 della legge 335 del 1995, della pensione di reversibilità con la rendita ai Mucho superstiti, che l'ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE
CONTRO
GLI INFORTUNI SUL LAVORO (I.N.A.L.L.) aveva riconosciuto per la morte del OM determinata da malattia professionale. Con sentenza dell'8 aprile 2000 il Tribunale ha respinto l'appello. Afferma il Tribunale che l'incumulabilità prevista dall'invocata norma ha per espresso presupposto che le prestazioni abbiano come fondamento "lo stesso evento invalidante”. Ciò non è nel caso in esame, ove il decesso, da cui traggono origine le due prestazioni, è solo il fatto immediato che determina le prestazioni, che nella loro genesi hanno cause ben distinte: la reversibilità della pensione per vecchiaia ha per fondamento la maturazione dei requisiti contributivi e la rendita erogata dall'I.N.A.I.L. ha per presupposto il decesso per malattia professionale. Per la cassazione di questa sentenza ricorre l'I.N.P.S., percorrendo le linee d'un unico motivo;
EL Lo UA resiste con controricorso. 3 Motivi della decisione Con l'unico motivo, denunciando per l'art. 360 nn. 3 e 5 cod. proc. civ. violazione e falsa applicazione dell'art. 1 comma 43 della legge 335 del 1995 nonché difetto di motivazione, il ricorrente sostiene che la disposizione in esame, al fine di contenere la spesa previdenziale, ha previsto il divieto di duplicazione di prestazioni ricollegabili ad un unico evento dannoso;
e nel caso in esame le prestazioni hanno origine dallo stesso evento: il decesso del OM. Il ricorso è infondato. L'art. 1 quarantatreesimo comma della legge Нико agosto 1995 n. 335 dispone che "le pensioni di inabilità e di reversibilità e l'assegno ordinario di invalidità a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, liquidati in conseguenza di infortunio sul lavoro o malattia professionale, non sono cumulabili con la rendita vitalizia liquidata per lo stesso evento invalidante a norma del d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, fino a concorrenza della rendita M stessa". E' da osservare preliminarmente, che la pensione di reversibilità ha un parametro di qualificazione (rapporto di famiglia o di convivenza con soggetto deceduto, titolare di trattamento previdenziale diretto) autonomo, in quanto diverso da quello di altre prestazioni previdenziali (qualificate per il fondamento del diritto spettante al titolare del rapporto previdenziale: invalidità, vecchiaia, anzianità, malattia, infortunio). Da ciò, in funzione del diritto del precedente titolare, le sue molteplici origini (preesistente pensione diretta di invalidità, di vecchiaia, di anzianità .....). Questo autonomo parametro di qualificazione rende non pienamente coerente l'elencazione contenuta nell'indicata norma, ove, con pensioni aventi ognuna uno specifico alternativo fondamento nel diritto del titolare, compare la pensione di reversibilità, che, in quanto reversione di pensione diretta, cela nel suo modulo una pluralità di possibili titoli (Cass. 27 settembre 2002 n. 14033). E' tuttavia da rilevare, sul piano letterale (come osservato da Cass. 22 dicembre 2000 n. 16129), che nella predetta norma le pensioni di "reversibilità" sono topograficamente collocate fra pensioni di inabilità ed assegni di invalidità: ciò conduce a ritenere che il tacito presupposto della norma sia il riferimento a pensione di reversibilità avente origine (titolo della pensione diretta) in prestazioni per invalidità. Di ciò è prova l'espresso presupposto della norma: le prestazioni sono non cumulabili solo ove abbiano per fondamento "lo stesso evento invalidante" (fondamento della rendita liquidata dall'I.N.A.I.L.). L'espressione consente di ritenere che la pensione di reversibilità quivi indicata sia solo quella che abbia fondamento in un evento invalidante. Da ciò è deducibile che la reversibilità indicata dall'art. 1 comma 43 della legge 8 agosto 1995 n. 335 sia da intendere come la reversione d'un diritto (del dante causa) che ha fondamento in una situazione di invalidità, nella quale trova fondamento anche la rendita liquidata dall'I.N.A.I.L. (Cass. 27 settembre 2002 n. 14033). Poiché il decesso del titolare di pensione di anzianità non è evento invalidante, è da escludere che la pensione di reversibilità avente origine in una pensione diretta di anzianità rientri nell'ipotesi di divieto di cumulo 5 delineata dall'indicata norma (per analoga decisione, nell'ipotesi di pensione di reversibilità avente origine in pensione diretta di vecchiaia, Cass. 22 dicembre 2000 n. 16129; e nell'ipotesi di reversibilità avente origine in pensione diretta di anzianità, Cass. 17 dicembre 2001 n. 15944). Per esigenza di completezza è da aggiungere che la situazione in esame, essendo estranea allo spazio dell'art. 1 quarantatreesimo comma della legge 8 agosto 1995 n. 335, non è investita dall'art. 73 primo comma Jena della legge n. 388 del 2000, per cui "a decorrere dal 1° luglio 2001 il divieto di cumulo di cui all'art. 1 quarantatreesimo comma della legge 8 agosto 1995 n. 335 non opera fra il trattamento di reversibilità a carico dell'A.G.O. invalidità vecchiaia e superstiti nonché delle forme esclusive esonerative e sostitutive della medesima e la rendita ai superstiti erogata dall'I.N.ALL, spettante in caso di decesso del lavoratore conseguente ad infortunio sul lavoro o malattia professionale ai sensi dell'art. 85 del d.P.R. 30 giugno 1065 n. 1124" (per l'applicazione di questa disposizione alla pensione d'inabilità fondata sullo stesso evento invalidante della rendita I.N.A.I.L. ai superstiti, Cass. 3 giugno 2002 n. 8028), norma che, peraltro, secondo la sua stessa lettera ("a decorrere dal 1° luglio 2001"; "le disposizioni si applicano alle rate di pensione di reversibilità successive alla data del 30 giugno 2001"), non ha efficacia retroattiva (Cass. 14 settembre 2002 n. 14033). Il ricorso deve essere respinto;
ed il ricorrente Istituto deve essere condannato al pagamento delle spese del giudizio di legittimità. 6 L
PQM
La Corte respinge il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in EURO 10,00-1 oltre ad EURO 1.000 per onorario, ed attribuite all'avv. Franco Agostini, procuratore della resistente. Così deciso in Roma, il 25 settembre 2002. Pietro Cuoro Il Consigliere estensore Спосо IL PRESIDENTE alutí IL CANCELLIERE Depositate in Cancelleria EYEB. 2003 IL CANCELLIERE MPOSTA DI BOLLO, DI DA OGNI SPESA, TASSA SENSI DELL'ART. 10 1 A-73 N. 533 7