Sentenza 6 marzo 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 06/03/2002, n. 3271 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3271 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2002 |
Testo completo
0069832 3271/02 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO TAL ORTE SUPREM Oggetto SEZIONE TRIBUTARIA Tributaria Agevolazioni: Zone a dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Tenimstate Michele CANTILLO Presidente R.G. N. 10912/00 Dott. Nino Cron. 7549Consigliere FICO Dott. Paolo GIULIANI Consigliere- Rep. Dott. Vittorio RAGONESI Consigliere Ud. 21/12/01 Dott. Francesco Antonio GENOVESE Rel. Consigliere. CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente CAMPIONE CIVILE S ENTENZA N. 69832 sul ricorso proposto da: MINISTERO DELLE FINANZE UFF II DD ISERNIA, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- ricorrente -
contro
SO TO;
- intimato avverso la sentenza n. 241/99 della Commissione tributaria regionale di CAMPOBASSO, depositata il2001 2777 30/06/99; -1- udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 21/12/01 dal Consigliere Dott. Francesco Antonio GENOVESE;
ai sensi della legge 89/01; lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. Federico SORRENTINO che ha concluso per il rigetto del ricorso per essere manifestamente infondato, con le conseguenze di legge. -2- Svolgimento del processo NE TO, residente in uno dei comuni colpiti dagli eventi sismici del 1984, dopo aver beneficiato della sospensione del pagamento delle imposte dirette, previsto dall'art. 13-quinquies del d.l. 26 maggio 1984, convertito nella legge 24 luglio 1984, n. 363, nella dichiarazione dei redditi dell'anno successivo detraeva dall'imponibile l'ammontare dell'imposta sospesa. 7 L'Ufficio, ritenendo che in aggiunta alla sospensione non spettasse la detrazione N I rideterminava l'ammontare del reddito imponibile con esclusione della stessa notificava al contribuente cartella di pagamento per la maggior somma. Il ricorso del contribuente veniva accolto dalla Commissione Tributaria Provincial La Commissione Tributaria Regionale confermava la decisione, con sentenza, contre la quale proponeva ricorso il Ministero delle Finanze, denunciando la violazione falsa applicazione degli artt.: 28, della legge 13 maggio 1999, n. 133; 3, comman della legge 27 dicembre 1997, n. 449; 10, della legge 28 febbraio 1986, n. 46; P. R. 29 settembre 1973, n. 597. La parte intimata non ha presentato difese. Il Procuratore generale presso questa Corte, con requisitoria scritta in data 8 ottobre 2001, ha osservato che, in base alla giurisprudenza della Cassazione, il ricorso appare manifestamente infondato, ai sensi dell'art. 375 del codice di rito civile. Motivi della decisione Il ricorso deve essere rigettato. Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, l'art. 3, comma 2-bis, del Decreto legge 30 dicembre 1985, n. 791, convertito con modificazioni in legge 28 febbraio 1986, n. 46 il quale prevede che le somme relative a pagamenti delle - imposte dirette, sospese in virtù dell'art. 13-quinquies del Decreto legge 26 maggio 1984, n. 159, fino al 31 dicembre 1985 per i residenti nei comuni dell'Italia centrale e meridionale colpiti da eventi sismici, non concorrono alla formazione dell'imponibile ai fini dell'IRPEF e dell'ILOR - in virtù dell'interpretazione autentica di cui all'art. 28 della legge 13 maggio 1999, n. 133, posto in relazione all'art. 11 della legge 18 febbraio 1999, n. 28 - deve essere considerato quale norma introduttiva di un'ulteriore agevolazione, consistente nella rideterminazione dell'imponibile, dopo la scadenza della sospensione, al netto dei versamenti sospesi>> (Cassazione, sentt. nn. 4945 del 2000, 8659 del 2001, 10237 del 2001 e 11248 del 2001). Non venendo addotte nuove e valide ragioni per discostarsi da tale indirizzo giurisprudenziale, il ricorso deve essere rigettato, senza che occorra provvedere sulle spese del giudizio atteso che la parte vittoriosa non ha svolto attività di difesa.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Così deciso in Roma, nella sede della Corte di Cassazione, il 21 dicembre 2001 L'Estensore Dr. Francesco Antonio GENOVESE Il Presidente Dr. Michele CANTILLO IL CANCEL DEPOSITATO IN CANCELLERIA NO IS 6 MAR 2002 . Oggi IL CANCELLIERE C1 IN AT