Sentenza 29 ottobre 2009
Massime • 1
In tema di tutela penale dell'onore, l'accertamento del carattere ingiurioso delle parole o delle frasi profferite implica la valutazione del contesto nel quale sono state pronunciate. (Fattispecie relativa ad espressioni, riconosciute come ingiuriose, pronunciate nel contesto nella vita di relazione quotidiana tra vicini di casa).
Commentari • 3
- 1. IngiuriaAccesso limitatoSimone Marani · https://www.altalex.com/ · 28 maggio 2013
- 2. L'uso comune della parolaccia può integrare reato di ingiuriaAccesso limitatoSimone Marani · https://www.altalex.com/ · 24 settembre 2010
- 3. Ingiuria, vicini di casa, epiteti spregiativi, contesto socialeAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 25 agosto 2010
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 29/10/2009, n. 3931 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3931 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MARASCA Gennaro - Presidente - del 29/10/2009
Dott. CARROZZA Arturo - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. OLDI PA - Consigliere - N. 1928
Dott. SAVANI Piero - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. VESSICHELLI Maria - Consigliere - N. 17817/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI ANCONA;
nei confronti di:
1) RE RG, N. IL 28/11/1930;
avverso la sentenza n. 226/2007 GIUDICE DI PACE di ANCONA, del 10/03/2009;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 29/10/2009 la relazione fatta dal Consigliere Dott. ARTURO CARROZZA;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. SALZANO Francesco, che ha concluso per la conversione in appello.
FATTO E DIRITTO
1.- Il Giudice di Pace di Ancona ha assolto il LL dal reato di ingiuria nei confronti di LI PA perché il fatto non sussiste, argomentando che la frase "fate schifo .....vaffanculo a te e a chi ti ci ha portato" non assumeva una valenza tale da offendere l'onore e il decoro, trattandosi di espressione di uso comune pronunciata tra soggetti in parità perché vicini di casa. 2.- Il Procuratore Generale propone ricorso per Cassazione deducendo che tali espressioni avevano un significato di disprezzo. 3.- Il ricorso è fondato.
Questo collegio conosce la giurisprudenza di questa Corte che ha affermato il principio secondo il quale non integra il reato di ingiuria l'utilizzo in determinati contesti di parole o frasi che, pur rappresentative di concetti osceni ad es. vaffanculo, rompere le scatole), sono ormai diventati di uso comune, perdendo la loro portata offensiva specialmente se profferite in un discorso tra soggetti in posizione di parità. (Cass. sez. 5, 23 maggio 2007, n. 27966, sez. 5, 3 giugno 2005, n. 39454). La stessa giurisprudenza ha però precisato che il significato delle stesse parole o frasi è condizionato dal contesto nel quale sono pronunciate (Cass. cit.).
E nella specie il contesto esclude che le parole (fate schifo, vaffanculo) profferite dall'imputato abbiano perso il carattere spregiativo.
Risulta dalla sentenza impugnata che dette parole erano state pronunciate nei confronti di un vicino di casa per una questione di parcheggio di automobili.
Ora, proprio perché coinvolgono la vita di relazione quotidiana tra vicini di casa, le parole "fate schifo" e "vaffanculo" non perdono la valenza spregiativa dell'onore che contengono in sè. Infatti, i rapporti di vicinato devono essere improntati ad un maggiore rispetto reciproco tra le persone, perché altrimenti inducono ad una impossibilità di convivenza, che invece è necessitata dalla quotidiana relazione nascente dal fatto abitativo, e che deve essere garantita.
Pertanto, le frasi "fate schifo e vaffanculo", nel contesto in cui sono state pronunciate, hanno mantenuto la valenza spregiativa dell'onore e del decoro della parte lesa che esse contengono. La sentenza impugnata va pertanto annullata e gli atti vanno rinviati al Giudice di Pace di Ancona per nuovo esame.
P.Q.M.
La Corte annulla la sentenza impugnata con rinvio al Giudice di Pace di Ancona per nuovo esame.
Così deciso in Roma, il 29 ottobre 2009.
Depositato in Cancelleria il 28 gennaio 2010