Sentenza 6 aprile 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 06/04/2001, n. 5204 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5204 |
| Data del deposito : | 6 aprile 2001 |
Testo completo
Aula 'B' LA CORTES$5204 1 REPUBBLICA ITALIANA INNOMEDE OP ITA ANO I CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Vincenzo TREZZA - Presidente R.G.N. 19397/98 Dott. Luciano VIGOLO Rel. Consigliere Cron. 1060 Dott. Gabriella COLETTI Consigliere Rep. Dott. Aldo DE MATTEIS Consigliere Ud. 06/02/01 ConsigliereDott. Gianfranco SERVELLO ha pronunciato la seguente SENTENZA 1 sul ricorso proposto da: ST NN MA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DELLA STAZIONE S. PIETRO 4, presso lo studio dell'avvocato PACETTI MASSIMO, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato BARBERO GIOVANNI, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
MIISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE;
intimato avverso l'ordinanza del Pretore di ALBA, depositata il 28/07/98 R.G.N. 552/98;2001 642 udita la relazione della causa svolta nella pubblica -1- udienza del 06/02/01 dal Consigliere Dott. Luciano VIGOLO;
udito l'Avvocato PACETTI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Maurizio VELARDI che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso ed in subordine il rinnovo notifica del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO. Con ordinanza in data 27 /28 luglio 1998, notificata ad istanza del $ cancelliere il 5 agosto 1998, il Pretore /giudice del lavoro di Alba, dichiarava inammissibile il ricorso della sig.ra NN IA LA in opposizione all'ordinanza ingiunzione n.331/98 del Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale - Direzione Provinciale di Cuneo, che le aveva intimato il pagamento della sanzione amministrativa di £.
1.000.000 per violazione degli artt.1 e 9 bis, comma secondo, Legge 28 novembre 1996, n.608 per non avere inviato nel termine prescritto alla competente Sezione circoscrizionale per l'impiego una comunicazione contenente il nominativo del lavoratore DA NE, la data di assunzione (17 settembre 1995), la tipologia contrattuale, la qualifica ed il trattamento economico. Ha ritenuto il Pretore che il ricorso era stato inviato al Pretore con plico postale, anziché essere depositato presso la cancelleria, a mani del cancelliere, secondo le regole generali. Per la cassazione di questa ordinanza ricorre la LA con unico motivo. 1 L'Amministrazione non si è costituita. MOTIVI DELLA DECISIONE. Il ricorso, notificato al Ministero del Lavoro, del quale la Direzione provinciale del lavoro di Cuneo costituisce una articolazione, è ammissibile. Con il motivo di ricorso, la LA, denunziando violazione dell'art.360 c.p.c., in relazione all'art.156, terzo comma, c.p.c. per violazione e/o falsa ny i V 1939798.doc applicazione di norma di diritto, sostiene che la tempestività del deposito risultava dagli atti;
risultava, così, anche il conseguimento dello scopo del deposito del ricorso, seppur avvenuto non nelle forme previste, il Pretore non avrebbe potuto dichiarare l'inammissibilità dell'opposizione. Il motivo è infondato. Si è infatti consolidato nella giurisprudenza di questa Corte (cfr. Cass. 8 novembre 1999, n.12438; 30 agosto 1999, n.9122 18 marzo 1999, n.2450; 15 febbraio 1999, n.1262; 14 marzo 1992, n.3137), cui il Collegio presta adesione in considerazione agli argomenti, letterali e sistematici sui quali si fonda, il principio secondo cui il ricorso in opposizione contro le ordinanze - ingiunzione, irrogative di sanzione amministrativa, non può essere inoltrato al giudice competente con plico postale, ma deve essere depositato presso la cancelleria con consegna a mani del cancelliere, considerato che tale deposito, mancando negli artt. 22 e seguenti della legge 24 novembre 1981, n.689 una disposizione derogativa alle regole generali, costituisce il necessario strumento per portare all'esame del giudice adito l'atto di impulso processuale e che inoltre il deposito medesimo è effettuabile a mezzo del servizio postale solo in presenza di una specifica norma che preveda la relativa modalità in alternativa a quel della consegna diretta al cancelliere (quale l'art. 134 disp. att. c.p.c. inerente al deposito del ricorso per cassazione non suscettibile di applicazione analogica). Pertanto il ricorso deve essere rigettato. Non vi è luogo a provvedere sulle spese del giudizio di legittimità non ol essendosi l'amministrazione costituita. iy P. T. M. V 1939798.doc La Corte rigetta il ricorso e dichiara di non dover provvedere sulle spese. Così deciso in Roma, addì 6 febbraio 2001. IL PRESIDENTE Vinceurs res IL CONSIGLIERE ESTENSORE. meiam Shill IL CANCELLIERE I Depositato in Cancelleria A D S , S O oggi, 6 APR 2001 A 0 L 3 T 1 L 3 , . O 5 A T R S R . I E P IL CANCELLIERE A D N ' S L A I L 3 T N E 7 S - G D O 8 O I - P S 1 A M N 1 I D E E S A E , I D G O A E R G T T E O S N I L T E T G I S E E A R R I L D L E O D 1939798.doc 5