Sentenza 15 ottobre 2009
Massime • 1
Il difensore, nel cui atto di nomina sia contenuto un riferimento all'ordine di esecuzione emesso nei confronti dell'assistito, è legittimato a proporre istanza di applicazione di misure alternative alla detenzione a seguito della sospensione dell'ordine medesimo.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 15/10/2009, n. 42461 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 42461 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CHIEFFI Severo - Presidente - del 15/10/2009
Dott. ZAMPETTI Umberto - Consigliere - SENTENZA
Dott. DI TOMASSI Mariastefania - Consigliere - N. 2682
Dott. BRICCHETTI Renato - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CASSANO Margherita - Consigliere - N. 18824/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AL VL nato il [...] in [...], alias LAMAJ RI, nato il [...] a [...];
avverso la ordinanza in data 28.1.2009 del Tribunale di sorveglianza di Bologna;
Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
Udita la relazione fatta dal consigliere Dott. M. Stefania Di Tomassi;
Lette le richieste del Sostituto Procuratore generale, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
FATTO
1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Bologna ha dichiarato inammissibile la domanda di affidamento in prova, semilibcrtà, detenzione domiciliare, avanzata nell'interesse di LAMAJ RI dal difensore avvocato Andrea Cechini. A ragione osservava che l'avvocato Cechini non era "munito di mandato specifico", dal momento che "agli atti il suddetto non risulta essere mai stato nominato difensore dell'interessato" e che questo non aveva redatto personalmente l'istanza.
2. Ricorre di persona il condannato e chiede l'annullamento del provvedimento.
Denunzia che il Tribunale di sorveglianza avrebbe erroneamente considerato privo di mandato l'avvocato Cechini, quando invece lo stesso era stato nominato in data 11.10.2008 a mezzo della matricola della Casa circondariale in relazione al procedimento SIEP 76/2005 cui si riferiva l'istanza proposta al Tribunale di sorveglianza ex art. 656 c.p.p., comma 5. E allega gli atti indicati, osservando che era onere dell'amministrazione penitenziaria inoltrarli al Pubblico ministero.
DIRITTO
1. Osserva il collegio che il ricorso appare fondato. L'istanza redatta dall'avvocato Cechini in riferimento ad ordine di esecuzione assertivamente sospeso, indicato con il numero 76/2005 SIEP, aveva ad oggetto la richiesta di misure alternative ai sensi dell'art. 656 c.p.p., comma 5. E in relazione a tale procedura esecutiva parrebbe effettuata la nomina dal carcere che il ricorrente ha prodotto in allegato al ricorso.
2. È vero, come rileva il Procuratore generale presso questa Corte, che è in linea di massima principio consolidato quello secondo cui in materia di benefici penitenziari ogni procedura è autonoma e a sè stante, e abbisogna perciò di apposita nomina fiduciaria. Tuttavia proprio nella situazione in tesi considerata, di istanza rivolta al Tribunale di sorveglianza ai sensi dell'art. 656 c.p.p., a seguito di ordine di esecuzione sospeso, il combinato disposto dei commi 5 e 6, di detto articolo fissa la regola che abilitato a proporre l'istanza è, assieme all'interessato, il difensore cui è stato notificato l'ordine di esecuzione o quello "allo scopo" nominato a seguito di detta notifica. Sicché ben può ritenersi sufficiente ai fini della legittimazione a proporre l'istanza di cui al comma 5, (allo "scopo" di ottenere una misura alternativa a seguito di ordine di esecuzione sospeso) una nomina contenente il riferimento all'ordine di esecuzione da cui scaturisce l'istanza medesima.
Non può dubitarsi d'altra parte del fatto che a norma del comma 6 dell'art. 656 c.p.p., il Pubblico Ministero sia tenuto a trasmettere al Tribunale di sorveglianza non solo la domanda dell'interessato (o del suo difensore) ma ogni allegato e in particolare l'eventuale nomina di difensore a lui inoltrata. E un eventuale disguido in relazione alla completezza degli atti trasmessi non può andare a detrimento del condannato.
3. Il provvedimento impugnato deve dunque essere annullato con rinvio al Tribunale di sorveglianza di Bologna, perché procederà a nuovo esame valutando, secondo i principi prima enunziati, la nomina a difensore dell'avvocato che ha sottoscritto l'istanza.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di sorveglianza di Torino.
Così deciso in Roma, il 15 ottobre 2009.
Depositato in Cancelleria il 5 novembre 2009