Sentenza 13 gennaio 2003
Massime • 1
Il momento iniziale della decorrenza del termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno va individuato in quello in cui, a seguito dell'altrui condotta, si verifica la lesione concreta (e non potenziale) nella sfera giuridica del danneggiato. (Nella specie la S.C. ha ritenuto che il diritto ad ottenere il risarcimento del danno causato dall'inadempimento o dall'inesatto adempimento professionale da parte di un geometra nella richiesta di condono edilizio, danno consistente nella perdita di tale beneficio, inizi a decorrere dalla data in cui è scaduto il termine ultimo per la presentazione della domanda di condono).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 13/01/2003, n. 311 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 311 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SPADONE Mario - Presidente -
Dott. MENSITIERI Alfredo - Consigliere -
Dott. ELEFANTE Antonino - rel. Consigliere -
Dott. TRIOLA Roberto Michele - Consigliere -
Dott. SETTIMJ NN - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Sui ricorsi iscritti al n. 2876/00 + 3545/00;
Ricorso n. 2876/00 proposto da:
AT GI e BO RL, elettivamente domiciliati in Roma, Viale Carso n. 77, presso lo studio dell'Avv. Edoardo Pontecorvo che con l'Avv. Matteo Guadagnini li difende come da procura in calce al ricorso.
- ricorrenti -
contro
TT EN, elettivamente domiciliato in Roma, Via Pier Luigi da Palestrina n. 63, presso lo studio dell'Avv. Mario Contaldi che lo difende come da procura a margine del controricorso. - controricorrente e ricorrente incidentale -
Ricorso n. 3545/00 proposto da:
TT EN, elettivamente domiciliato in Roma, Via Pier Luigi da Palestrina n. 63, presso lo studio dell'Avv. Mario Contaldi che lo difende come da procura a margine del controricorso. - ricorrente incidentale -
contro
AT GI e BO RL.
- intimati -
per la cassazione della sentenza del Tribunale di Torino n. 6161/99 del 28.04.1999/21.08.1999. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13.06.2002 dal Cons. Dott. Antonino Elefante.
Sentiti gli Avv.ti Edoardo Pontecorvo e Mario Contaldi. Udito il P.M. in persona del Sost. Proc. Gen.le Dott. Fulvio Uccella che ha concluso per il rigetto del ricorso principale, assorbito il ricorso incidentale condizionato.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione 11.09.1996, i coniugi NN TA e AR BB convennero in giudizio davanti al TO di Moncalieri il geometra LE RI al fine di sentirlo condannare al pagamento della somma di L. 47.561.772, corrispondente a sanzione amministrativa, oltre interessi e rivalutazione, a titolo di risarcimento danni per asserita negligenza professione in ordine all'espletamento della pratica di condono edilizio relativa ad un immobile sito in Moncalieri, strada Moncalvo n. 109. Costituitosi, il RI contestò la domanda, eccepì la prescrizione del preteso diritto al risarcimento dei danni;
chiese ed ottenne di chiamare in giudizio il suo ex socio di studio, geom. Piero Rostagno, per l'eventuale manleva.
Il TO rigettò la domanda degli attori, in quanto accolse l'eccezione del convenuto di prescrizione decennale del diritto, essendo stata la domanda di condono presentata il 30.04.1986 e la richiesta di risarcimento danni fatta valere il 3.05.1996. Il gravame proposto dai coniugi TA-BB venne rigettato dal Tribunale di Torino, con sentenza n. 6161/99 del 28.04.1999/21.08.1999, il quale, dopo aver premesso che la proposta azione risarcitoria per inadempimento contrattuale, nel caso specifico, era soggetta alla prescrizione decennale ordinaria di cui all'art. 2946 c.c. (e non a quella più breve di cui all'art. 2226, secondo comma, c.c., come sostenuto dal RI, trattandosi di contratto d'opera professionale), osservò che tale l'azione risarcitoria, essendo stata proposta il 3.05.1996, si era prescritta in quanto il termine ordinatorio decennale era incominciato a decorrere dalla data in cui il professionista aveva compiuto l'ultimo atto di espletamento del mandato, identificabile nella data di presentazione della domanda di condono avvenuta il 30.04.1986, atteso che a tale data i coniugi TA-BB erano in grado di verificare la correttezza della domanda, essendo consapevoli della composizione e struttura della propria abitazione. Disattese, pertanto, l'assunto che la prescrizione doveva farsi decorrere da una data diversa, e cioè dal momento in cui i predetti coniugi erano venuti a conoscenza della mancata inclusione nella domanda di sanatoria di una serie di opere abusive, che avevano costituito oggetto di un secondo mandato professionale peraltro affidato allo stesso RI. Al riguardo osservò che i coniugi TA-BB, avendo sottoscritto la pratica di sanatoria corredata dei relativi documenti, erano in grado di rendersi conto con esattezza della portata della richiesta e come questa riguardava solo il sottotetto e il piano terreno, per cui era da escludere che essi solo al momento di alienare l'immobile si fossero resi conto che la domanda di condono non riguardava anche il piano interrato pure abusivamente realizzato. Invero, poiché la seconda domanda di condono (fatta redigere dallo stesso professionista) aveva ad oggetto proprio tutto il piano interrato che non era stato neppure menzionato nella descrizione dell'immobile contenuta nel primo atto di condono, era poco credibile che i coniugi TA-BB non fossero in grado di rilevare immediatamente una tale macroscopica dimenticanza. Aggiunse, inoltre, il Tribunale che il RI aveva sempre contestato che il mandato originariamente conferitogli avesse ad oggetto tutte le opere abusive, essendo invece limitato a quelle effettivamente comprese nella prima domanda. A fronte di tale contestazione nessuna prova era stata fornita dai coniugi TA-BB, anzi il fatto che, in vista della stipula dell'atto di alienazione dell'immobile, la seconda domanda di sanatoria, relativa al piano interrato (neppure menzionato nella prima domanda) e nonostante l'evidenza dell'omissione, fosse stata commissionata allo stesso professionista, faceva ritenere verosimile che i coniugi avessero inizialmente scelto di condonare solo le opere eseguite nei due piani fuori terra.
Infine il Tribunale ritenne inidonea a interrompere la prescrizione, ex art. 2944 c.c., la dichiarazione del RI contenuta nella relazione allegata alla seconda pratica di condono, dove si diceva che "al tecnico incaricato di presentare l'istanza di condono edilizio è sfuggita la rilevazione di alcune opere abusive", poiché da tale dichiarazione non era possibile evincere che il professionista intendesse riconoscere un proprio debito. Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso per cassazione i coniugi TA-BB in base a sette motivi.
Il RI ha resistito con controricorso, proponendo ricorso incidentale condizionato in base a due motivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
A) Preliminarmente va disposta la riunione, ai sensi dell'art. 335 c.p.c., dei ricorsi (principale e incidentale) perché proposti contro la stessa sentenza.
B) Va respinta l'eccezione, sollevata in memoria dal controricorrente RI, di inammissibilità del ricorso principale per difetto di procura giacché questa, ancorché non faccia menzione al giudizio di legittimità, tuttavia non contiene espressioni che escludano univocamente la volontà della parte di proporre ricorso per cassazione;
per cui deve ritenersi nel dubbio speciale e non generica, in applicazione del principio interpretativo di conservazione dell'atto giuridico (art. - 1367 c.c.), di cui è espressione l'art. 159 c.p.c. per gli atti processuali (Cass.
3.2.1999 n. 921; 1.4.1997 n. 2842), non sussistendo elementi incompatibili con il requisito di specialità, richiesto dalla norma (art. 365 c.p.c.), per il giudizio di cassazione (Sez. Un. 17.12.1998 n. 12615; Cass.
9.10.1998 n. 10033;
28.3.1997 n. 2791).
C) Il ricorso principale contiene sette motivi.
1. Col primo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione (art. 360 n. 3 c.p.c.) degli artt. 1176 e 2230 c.c., assumendosi che il Tribunale avrebbe erroneamente interpretato e applicato tali articoli, in tema di prestazione d'opera intellettuale e diligenza dell'adempimento delle relative obbligazioni, allorché ha ritenuto che il contenuto dell'incarico al professionista è determinato dalle attività tecniche concrete che il cliente gli affida, senza considerare (conformemente a dottrina e giurisprudenza) che la prestazione del professionista, caratterizzata dalla sua intellettualità e discrezionalità, si sostanzia nella facoltà di scelta tra i vari comportamenti ed i vari mezzi tecnici da adottare, in relazione agli interessi del cliente. Pertanto rientrano tra le attività del professionista da lui dovute tutte quelle attività che, pur non dedotte specificamente nell'incarico, rientrano nella competenza tecnica del professionista e sono necessarie nella generalità dei casi per produrre il risultato pratico perseguito dal cliente.
2. Col secondo motivo si denuncia ancora violazione e falsa applicazione (art. 360 n. 3 c.p.c.) degli artt. 1176 e 2230 c.c., e si censura l'impugnata sentenza laddove ha ritenuto che i coniugi TA-BB avrebbero dovuto accorgersi al momento della sottoscrizione della domanda di condono edilizio dei vizi del professionista, con ciò addossando ai clienti un obbligo di controllo sulle scelte tecniche del professionista che la legge non prevede. Invero in una materia così farraginosa come quella sul condono edilizio non è configurabile un onere a carico dei clienti di rilevare gli eventuali errori del professionista nel decidere quali opere sono da condonare e quali no. La conclusione del giudice d'appello sull'esistenza di detto onere a carico dei clienti ha condotto il Tribunale a fissare in modo errato il momento di inizio della decorrenza della prescrizione.
3. Col terzo motivo si deduce omessa motivazione (art. 360 n. 5 c.p.c.) in ordine alla totale obliterazione di elementi probatori il cui esame avrebbe comportato una diversa decisione in ordine all'estensione dell'incarico professionale e alla responsabilità del professionista. Si censura l'impugnata sentenza laddove ha ritenuto che i coniugi TA-BB nessuna prova avevano fornito in ordine all'estensione dell'originario mandato. Si sostiene che, tra i documenti da essi prodotti, c'era la proposta di parcella (doc. n. 1) del 29.12.1989 del RI, in cui, tra le varie prestazioni rese, si menziona "sopralluogo all'immobile con verifica situazione esistente e rilievo delle opere da sanare", nonché la relazione tecnica (doc. n. 2) del 19.10.1989 di accompagnamento della seconda richiesta di condono, dove è detto che "purtroppo al tecnico incarico di presentare l'istanza di condono edilizio, è sfuggita la rilevazione di alcune opere abusive...". Il Tribunale ha esaminato solo tale secondo documento sotto il profilo dell'interruzione della prescrizione, ed ha completamente ignorato il primo documento. Tutto ciò ha determinato un erroneo e deficiente esame di un punto decisivo della controversia, dato che in base alle ammissioni contenute in detti documenti il Tribunale non avrebbe che potuto concludere nel senso che il professionista era stato incaricato di rilevare quali opere erano da sanare e nell'attendere a questa parte dell'incarico aveva compiuto un errore, non rilevandone alcune.
4. Col quarto motivo si denuncia violazione e falsa applicazione (art. 360 n. 3 c.p.c.) dell'art. 2697 c.c., in tema di ripartizione dell'onere probatorio. Si assume che, una volta provata l'esistenza dell'incarico professionale, spettava al professionista dimostrare che il suo contenuto escludeva lo svolgimento di precise attività, provando, in particolare, l'esistenza di una espressa dispensa delle parti da un certo compito.
5. Col quinto motivo, deducendo insufficiente e contraddittoria motivazione (art. 360 n. 5 c.p.c.) in ordine alla possibilità di rilevare immediatamente eventuali errori nella richiesta di condono, i ricorrenti censurano l'impugnata sentenza laddove ha ritenuto che i coniugi TA-BB, essendo consapevoli della composizione e struttura della loro abitazione, sarebbero stati consapevoli anche delle opere abusive e dei condoni proponibili. Tale conclusione si base su di una massima di esperienza errata perché il proprietario di una abitazione può conoscere la sua struttura ma non anche gli abusi edilizi compiuti (magari da altri molti anni prima). Inoltre non tiene conto della congerie di norme succedutesi in decenni di normazione sul condono edilizio, ne' del fatto che nella generalità dei casi non e sufficiente essere proprietari di un'abitazione per sapere quali dei suoi vizi sono sanabili o non col condono edilizio. In base a tale vizio motivazionale l'impugnata sentenza è giunta a conclusioni errate e pregiudizievoli su un punto decisivo della controversia: la determinazione del momento di inizio della prescrizione.
6. Col sesto motivo, deducendo violazione e falsa applicazione (art. 360 n. 3 c.p.c. degli artt. 2935 e 1218 c.c. e omessa motivazione
(art. 360 n. 5 c.p.c.) in ordine al momento di inizio della decorrenza della prescrizione, i ricorrenti censurano l'impugnata sentenza laddove ha ritenuto che il diritto al risarcimento del danno da inadempimento contrattuale si prescrive dal momento dell'inadempimento e non dal momento del verificarsi del danno. Invero il Tribunale avrebbe dovuto far decorrere la prescrizione dal momento di verificazione del danno che, nel caso specifico, si è avuto il 19.10.1995 con l'applicazione della sanzione pecuniaria;
sicché il 3.05.1996, data in cui è stata proposta l'azione di risarcimento, il diritto non si era ancora prescritto.
7. Col settimo motivo, deducendo violazione e falsa applicazione (art. 360 n. 3 c.p.c.) dell'art. 2944 c.c. e omessa motivazione (art. 360 n. 5 c.p.c.) in ordine alla natura di riconoscimento del diritto nell'ammissione del professionista, i ricorrenti censurano l'impugnata sentenza per aver ritenuto che tale ammissione non era idonea a interrompere la prescrizione perché non conteneva alcun riconoscimento del "debito". Assumono i ricorrenti che, ai fini dell'interruzione della prescrizione, occorre che vi sia riconoscimento del "diritto" e nel caso specifico la dichiarazione del professionista contenuta nella relazione tecnica alla seconda richiesta di condono (doc. 2), dove è detto che "al tecnico incaricato di presentare l'istanza di condono edilizio è sfuggita la rilevazione di alcune opere abusive", costituisce riconoscimento di un proprio inadempimento contrattuale e quindi riconoscimento del diritto al risarcimento del danno.
D) Il ricorso incidentale condizionato di LE RI contiene due motivi.
1) Col primo si deduce omessa motivazione circa un punto decisivo della controversia (art. 360 n. 5 c.p.c.) violazione c/o falsa applicazione di legge (art. 360 n. 3 c.p.c.) in relazione all'art. 342 c.p.c., nonché all'art. 2909 c.c., per mancata decisione sulla eccezione di giudicato interno. Si assume che la sentenza di primo grado era motivata su due ordini logici: a) il mancato controllo, da parte dei committenti, sull'operato del professionista;
b) la eccezione di prescrizione. Il giudice di primo grado ha accolto l'eccezione di prescrizione del diritto al risarcimento, proprio rilevando che i committenti non avevano controllato l'operato del professionista. Con l'appello i committenti non avevano specificamente censurato tale capo della sentenza, in ordine al quale si sarebbe quindi formato il giudicato (interno) non rilevato dal Tribunale.
2) Col secondo motivo si deduce violazione e/o falsa applicazione di legge (art. 360 n. 3 c.p.c.) in relazione agli artt. 2226 e 2230 c.c. e si censura l'impugnata sentenza in ordine al mancato accoglimento dell'eccezione di prescrizione-decadenza breve. Si sostiene che, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, l'opera professionale prestata dal RI sarebbe di natura "materiale" e non intellettuale, in quanto i grafici, i disegni, i calcoli, le planimetrie illustrative e la relazione descrittiva attesterebbero l'espletamento di un'opera materiale, ancorché realizzata attraverso prestazione intellettuale. Conseguentemente il Tribunale avrebbe dovuto applicare la prescrizione-decadenza breve. E) In ordine al ricorso principale, per ragioni di priorità logica, vanno esaminati innanzitutto il quinto e il sesto motivo, da trattare congiuntamente perché strettamente connessi. Tali motivi meritano accoglimento per quanto di ragione in base alle seguenti considerazioni.
E.1) La tematica che essi evocano è quella dell'individuazione del giorno a partire dal quale inizia a decorrere la prescrizione dell'azione di responsabilità contrattuale nel caso di inadempimento o inesatto adempimento professionale nell'espletamento di richiesta di condono edilizio.
L'impugnata sentenza, la quale ha limitato la sua indagine all'eccezione di prescrizione del diritto al risarcimento del danno, senza esaminare compiutamente tutte le altre questioni dedotte dalle parti, ha identificato tale giorno con quello della presentazione della domanda di condono, avendo affermato, come sopra ricordato, che la prescrizione è incominciata a decorrere dalla data in cui il geom. RI aveva compiuto l'ultimo atto di espletamento del mandato, individuabile nella data di presentazione della domanda di condono avvenuta il 30.04.1986, essendo a tale data i coniugi TA-BB in grado di verificare la correttezza della domanda medesima.
I ricorrenti, al contrario, sostengono che il giorno di inizio della prescrizione è quello della conoscenza della verificazione del danno che, nella fattispecie, è il 19.10.1995 data in cui è stata ad essi applicata la sanzione amministrativa.
E.2) Nel precedente di questa Corte (Cass. 29.8.1995, n. 9060) richiamato dai ricorrenti, relativo a responsabilità contrattuale del notaio per violazione degli obblighi professionali per aver trascritto un atto di compravendita di un immobile presso una conservatoria territorialmente incompetente, si legge che "L'azione di responsabilità del debitore (art. 1218 c.c.) presuppone la produzione del danno, non diversamente dall'azione di responsabilità extracontrattuale (art. 2043 c.c.). Se l'inadempimento del debitore sussiste prima ed a prescindere dall'effetto dannoso, il diritto del creditore ad ottenere il risarcimento del danno prodotto dallo stesso inadempimento non può sorgere prima del verificarsi di tale danno".
Da qui la massima: "Posto che il diritto del cliente ad ottenere il risarcimento del danno causato dall'inadempimento professionale non può sorgere prima del suo verificarsi, ne consegue che la prescrizione della azione di responsabilità contrattuale, nell'ipotesi di non coincidenza tra inadempimento e danno, inizierà a decorrere solo a partire dal giorno in cui quest'ultimo si è prodotto".
Tale precedente, che ha riguarda l'ipotesi appunto in cui inadempimento e danno non siano contestuali, è però solo in parte utilizzabile per la problematica del caso specifico attinente all'individuazione del giorno a partire dal quale inizia a decorrere la prescrizione dell'azione di responsabilità contrattuale nei confronti del professionista incaricato di presentare domanda di condono edilizio.
E.3) Invero l'eterogeneità degli interessi contrapposti da tutelare si riverbera nelle diverse forme di protezione che la legge concede. E per ciascuna di queste si presenta in modo autonomo il divario fra tutela accordata in astratto e concreto ricorso ad essa da parte del titolare del diritto.
La breve dizione dell'art. 2935 c.c. che, quale norma generale sulla decorrenza della prescrizione, colloca il dies a quo nel "giorno in cui il diritto può essere fatto valere", va intesa in relazione a ciascuna situazione protetta, nella già indicata considerazione di divergenza tra interesse tutelato in astratto e richiesta in concreto di tutela. La formula dell'art. 2935 c.c. (che sembra ispirarsi alla cd. teoria della realizzazione rispetto a quella della lesione, nel senso che il termine decorre non dal momento in cui il diritto sia stato violato, ma da quello in cui se ne può sperimentare la tutela), proprio per essere comprensiva di casi tanto differenti l'uno dall'altro, finisce per fornire indicazioni prive di specificità, tant'è che sono assai numerose le norme speciali sulla decorrenza della prescrizione, dettate per singole ipotesi nel codice civile (ad es. art. 1073 in tema di servitù) e altrove.
EA) Secondo l'art. 2947, primo comma, c.c. il giorno "in cui il fatto si è verificato" segna il dies o quo nella prescrizione del diritto al risarcimento del danno da illecito aquiliano. Se tra il comportamento illecito e il verificarsi del danno non vi è coincidenza cronologica, la prescrizione del diritto al risarcimento del danno comincia a decorrere dal momento in cui il danno si è verificato e non da quello in cui è stato posto in essere l'atto illecito (cfr. ex plurimis Cass.: 10.6.1999, n. 5701; 4.1.1993, n. 13). Mentre nell'ipotesi di fatto illecito di carattere permanente (quale quello della violazione delle norme edilizie sulla distanza tra costruzioni), la decorrenza del termine di prescrizione si rinnova di momento in momento, con la conseguenza che la prescrizione, secondo la regola propria del suo computo, ha inizio da ciascun giorno rispetto al danno già verificatosi (art. 2935 c.c.) ed al corrispondente diritto al risarcimento (v. fra le tante:
Cass. 16.11.2000, n. 1486 l;
17.2.1997 n. 1439). Non v'è dubbio che il termine "fatto" contenuto nell'art. 2947 c.c. è apprezzato nel senso di "evento nel suo complesso", comprensivo, cioè, del comportamento dell'agente e dell'effetto dannoso. E.5) Ma affermare che anche nel settore negoziale la prescrizione dell'azione risarcitoria inizia a decorrere dalla verificazione dell'evento pregiudizievole, non è sufficiente a risolvere la questione in esame, ne' a dare una soluzione atta a comporre con equilibrio le esigenze contrapposte, anche perché legare la decorrenza della prescrizione al momento stesso in cui l'obbligo contrattuale non viene rispettato, cioè all'inadempimento (che sarebbe di per sè produttivo di danno consistente nel mancato soddisfacimento dell'interesse della controparte), ovvero al momento della percezione e conoscenza dell'evento che ha determinato il pregiudizio economico, potrebbe significare anticipare o posticipare arbitrariamente il dies a quo della prescrizione, con conseguente sacrificio degli interessi generali dell'istituto. E.6) Premesso, allora, che l'azione risarcitoria si presenta autonoma rispetto agli ordinari meccanismi di tutela contrattuale e che essa è legata essenzialmente all'elemento del danno, il momento iniziale della decorrenza del termine di prescrizionale del diritto al risarcimento del danno va individuato in quello in cui a seguito dell'altrui condotta si verifica la lesione concreta (e non potenziale) nella sfera giuridica del danneggiato. E.7) Nel caso specifico se l'inesatto adempimento dell'obbligazione a carico del geom. RI si verificò con la presentazione (incompleta) della domanda di condono edilizio, il danno posto a fondamento dell'azione risarcitoria proposta dai coniugi TA- BB contro il professionista si è verificato soltanto per effetto della scadenza del termine per poter usufruire del condono edilizio, perché soltanto in tale data la violazione edilizia è divenuta irrimediabilmente non sanabile, con conseguente applicazione della sanzione amministrativa.
Pertanto la prescrizione del diritto del cliente ad ottenere il risarcimento del danno, causato dall'inadempimento o inesatto adempimento professionale nella richiesta di condono edilizio, consistente nella perdita di tale beneficio, inizierà a decorrere dalla data in cui è scaduto il termine per poter presentare la domanda di condono.
F) In base alle considerazioni innanzi esposte, il quinto e il sesto motivo, relativi all'individuazione del giorno a partire dal quale è incominciata a decorrere la prescrizione del diritto al risarcimento del danno, vanno accolti nei limiti indicati, mentre tutti gli altri motivi risultano assorbiti, unitamente al ricorso incidentale.
Di conseguenza, la sentenza impugnata va cassata in relazione ai motivi accolti e la causa va rinviata alla Corte di Appello di Torino per nuovo esame, che, in ordine alla questione della prescrizione del diritto al risarcimento del danno, si atterrà ai principi e ai rilievi come sopra enunciati, e provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione, facendone questa Corte espressa rimessione (art. 385, ult. cpv., c.p.c.).
P.Q.M.
La Corte, riuniti i ricorsi, accoglie, per quanto di ragione, il quinto e sesto motivo del ricorso principale;
dichiara assorbiti gli altri motivi e il ricorso incidentale;
cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia la causa per nuovo esame alla Corte di Appello di Torino, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 13 giugno 2002. Depositato in Cancelleria il 13 gennaio 2003