Sentenza 11 novembre 2004
Massime • 1
Nella condotta posta in essere da un esercente la professione legale il quale, d'intesa con un funzionario di un'impresa assicuratrice e con un giudice, promuova fittiziamente controversie civili relative ad incidenti stradali mai avvenuti o già definiti stragiudizialmente, allo scopo di ottenere, come poi ottenga, che venga pronunciata condanna al risarcimento del danno nei confronti di detta impresa, è configurabile il reato di truffa in danno di quest'ultima ma non in danno dello Stato, atteso che, pur subendo anche lo Stato una perdita economica corrispondente alle spese di giustizia, essa non rappresenta lo scopo perseguito dagli agenti, ma costituisce solo un passaggio necessario per il conseguimento dello scopo effettivo.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 11/11/2004, n. 49289 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 49289 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MORELLI Francesco - Presidente - del 11/11/2004
Dott. COSENTINO Giuseppe Maria - Consigliere - SENTENZA
Dott. DE CHIARA Francesco - Consigliere - N. 1605
Dott. PAGANO Filiberto - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FUMO Giacomo - Consigliere - N. 27816/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
P.M. presso Tribunale di Perugia;
avverso ordinanza Tribunale Perugia 14.6.2004;
Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. G.M. Cosentino;
Udito il Pubblico Ministero nella persona del Dott. GALASSO Aurelio che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito il difensore avv. Giuseppe Merlino.
OSSERVA
Con ordinanza del 25.5.2004 del G.I.P. del Tribunale di Perugia veniva disposta la misura cautelare della custodia in carcere a carico di NI GI, NI PA e NI MA, indagati, tra l'altro, di associazione per delinquere e di truffa in danno dello stato (i tre si sarebbero associati, il primo e il secondo in qualità di avvocati, il terzo, quale funzionario dell'I.N.A. Assitalia, con RG AL, giudice di pace, per commettere una serie di reati contro il patrimonio e contro la fede pubblica, attraverso la promozione di controversie civili relative ad incidenti stradali, a volte simulati, a volte già definiti stragiudizialmente, che il citato GO decideva a favore degli assistiti dei due legali: il tutto fraudolentemente e avvalendosi anche dell'ausilio di GA TO, contitolare della carrozzeria CI).
Proposta dagli indagati istanza di riesame, la stessa, con l'ordinanza indicata in epigrafe, veniva accolta con conseguente ordine di scarcerazione dei predetti indagati.
Ha rilevato, in particolare il Tribunale: 1) che non è ipotizzabile una truffa in danno dello stato nei termini contestati. Infatti, perché questa ricorra, "è necessario che, a mezzo di artifici o raggiri, si induca in errore la P.A., in modo tale da procurare a sè o ad altri un ingiusto profitto, con danno per il soggetto pubblico passivo.
"... Nel caso di specie, invece, da un lato, gli artifici e raggiri rilevati dagli inquirenti non erano finalizzati all'errore dell'Ente pubblico, quanto all'inganno delle società di Assicurazione di volta in volta attinte dalla condotta criminosa dei correi. Dall'altro non può ritenersi che, dalla azione degli indagati, oggetti di attenzione investigativa, sia derivato effettivamente un danno al patrimonio pubblico, con atti di disposizione lesivi dell'interesse alla integrità di quest'ultimo, in quanto la proposizione di una domanda giudiziale, quale che sia la fondatezza o meno della stessa, importa l'esercizio di un munus pubblicum comunque dovuto allo stato ...".
"Ne deriva che, non apparendo identificabili artifici o raggiri diretti all'inganno della P.A. e comunque un effettivo danno patrimoniale derivante, in via diretta ed immediata dalla condotta contestata a gli indagati, viene meno la stessa configurabilità della fattispecie iscritta al capo b) di rubrica, limitatamente al richiamo del capoverso dell'art. 640, e 2 n. 1, c.p.". 2) che anche il reato di cui all'art. 416 c.p. (capo A) non è, in concreto, configurabile mancando la consapevole volontà, da parte di almeno tre soggetti, di aderire ad un apparato organizzativo finalizzato a realizzare un programma delittuoso indeterminato. Ed invero, nei confronti di NI GI, il quadro indiziario non è univoco (avvenuta sottoscrizione, in autentica, di firme di alcuni clienti sulle deleghe rilasciate per le azioni civili innanzi al giudice di pace di Subiaco, deleghe in seguito disconosciute dagli apparenti sottoscrittori;
esito delle intercettazioni telefoniche nel caso delle quali l'indagato, informato della appropriazione di una somma di denaro, versata a titolo di risarcimento danni a tale Romani RA, cliente dell'agenzia I.N.A. Assitalia di NI MA, esortava quest'ultimo a restituire immediatamente la somma, di cui si sarebbe impossessato all'avente diritto) atteso che, da un lato, l'avvenuta sottoscrizione delle predette deleghe potrebbe essere stata realizzata nella inconsapevolezza della falsità delle sottoscrizioni e, dall'altro, l'esortazione alla restituzione del denaro induce in senso diametralmente opposto all'ipotesi di accusa. Per quanto riguarda, poi, il giudice di pace AL RG, se dagli atti emerge che costui era sempre alla ricerca di vantaggi patrimoniali, non risulta, però, che egli abbia inteso associarsi stabilmente ad un gruppo organizzato al fine di realizzare plurime attività delittuose in favore del sodalizio criminoso facente capo agli altri indagati. In realtà il medesimo si rendeva "disponibile" verso chiunque poteva procurargli vantaggi economici. Analogo discorso va fatto per i titolari della carrozzeria CI, GA AN e TO. Infatti il rilascio di preventivi "gonfiati" in favore dello studio NI non implica una consapevole partecipazione ad uno stabile sodalizio criminoso. Ricorre per Cassazione il P.G. e deduce:
1) L'erronea applicazione dell'art. 640, c.. 2 n. 1, c.p.p. e la manifesta illogicità dell'ordinanza.
È sfuggito, invero, al Tribunale, quanto al ritenuto reato di truffa semplice, che l'elemento psicologico di tale delitto è costituito dal dolo generico, diretto o indiretto, avente ad oggetto gli elementi costitutivi del reato, anche se preveduti dall'agente come conseguenze possibili, anziché certe della propria condotta e, tuttavia, accertate nel loro verificarsi e, sotto altro profilo, è incomprensibile come si possono mettere sullo stesso piano la causa infondata e quella illecita (è questo il caso di specie), frutto cioè dell'accordo criminoso tra l'avvocato e il giudice, al fine di creare un fittizio contenzioso dal quale trarre indebiti guadagni, per cui l'attività del secondo non è più riferibile alla pubblica amministrazione di appartenenza.
Sussiste, pertanto, la contestata truffa aggravata ex art. 640, 2^ co. n. 1, c.p..
2) L'erronea applicazione dell'art. 273 c.p.p. e la manifesta illogicità della motivazione dell'ordinanza.
In ordine all'associazione per delinquere, poi, il Tribunale ha ritenuto la mancanza di indizi per due dei partecipanti (l'avv. GI NI, padre di PA e fratello di MA e il giudice di pace RG) e, pertanto, la insussistenza del reato. In tal modo quel giudice prescinde da due dati oggettivi insormontabili:
"il fatto che PA NI abbia ottenuto l'abilitazione alla professione solo nell'ultimo scorcio del periodo in cui l'associazione è vissuta;
il fatto che le telefonate tra GI NI ed il fratello MA intervengono quando i Carabinieri stavano già compiendo una verifica a tappeto delle controversia civili sospette". Per il RG, in particolare, il ragionamento del Tribunale, per escluderne la partecipazione al sodalizio criminosi, è del tutto illogico assumendo, in particolare, che il giudice, angustiato dai suoi problemi economici, "era troppo occupato a delinquere con chiunque gli capitasse a tiro".
Tanto premesso, osserva questo S.C..
Il primo motivo è infondato.
Infatti è vero che l'elemento soggettivo del reato di truffa è costituito dal dolo generico, diretto o indiretto, e che il danno provocato può essere preveduto dall'agente come conseguenza possibile e non certa della sua azione, purché accettata (Cass. SS.UU. n. 1/99) ed è vero, altresì, che la P.A., del comportamento degli indagati, ha subito un danno (spese di giustizia per controversie "illecite", secondo il costretto accusatorio), ma è altrettanto indiscutibile che il dolo di costoro era diretto verso gli istituti assicuratori, che intendevano passaggio, sia pure obbligato, per ottenere lo scopo illecito prefissosi verso i detti istituiti che risultano, in concreto, i diretti ed effettivi danneggiati, configurandosi quello dello Stato come semplicemente "mediato" e, in definitiva, non prefigurato nell'ordito piano criminoso. Quindi, in ordine all'ipotesi aggravata, quanto meno manca la prova dell'elemento soggettivo.
Il secondo motivo, poi, come emerge dalla narrativa che precede, a fronte di una motivazione della gravata sentenza sufficiente e non illogica sul punto, si sostanzia in rilievi di puro merito, in suscettibili, in quanto tali, di esame in questa sede. Ne discende il rigetto del gravame.
P.T.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 11 novembre 2004.
Depositato in Cancelleria il 22 dicembre 2004