Sentenza 13 ottobre 2005
Massime • 1
La previsione dell'obbligatorietà dell'arresto, con conseguente giudizio direttissimo, dello straniero che si renda autore del reato di cui all'art. 14, comma quinto ter (ingiustificato trattenimento sul territorio dello Stato in violazione dell'ordine del Questore) o del reato di cui all'art. 14, comma quinto quater (permanenza sul territorio dello Stato in esito alla procedura di espulsione con accompagnamento alla frontiera) del D.Lgs. n. 286 del 1998 non ha modificato la normativa in materia di convalida dell'arresto in flagranza, sicché ben può il P.M. disporre l'immediata liberazione dell'arrestato ed al contempo richiedere la convalida dell'arresto. Il procedimento di convalida dell'arresto è infatti autonomo rispetto al procedimento che si svolge con il rito direttissimo, che può essere celebrato anche con l'imputato a piede libero.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 13/10/2005, n. 39771 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 39771 |
| Data del deposito : | 13 ottobre 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. TERESI Renato - Presidente - del 13/10/2005
Dott. CHIEFFI Severo - Consigliere - SENTENZA
Dott. DE NARDO Giuseppe - Consigliere - N. 3376
Dott. TURONE Giuliano - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CORRADINI Grazia - Consigliere - N. 12704/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PUBBLICO MINISTERO PRESSO IL TRIBUNALE di BUSTO ARSIZIO;
nei confronti di:
1) ON OL N. IL 10/04/1979;
avverso ORDINANZA del 29/01/2005 GIP TRIBUNALE di BUSTO ARSIZIO;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. CHIEFFI SEVERO;
lette le conclusioni del P.G. annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata.
CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO
Con ordinanza 29/01/2005 il G.I.P. del Tribunale di Busto Arsizio non convalidava l'arresto di PO LA, imputato del reato previsto dall'art. 14 co. 5 ter D.Lvo 286/1998 (come modificato dalla L. 189/2002), osservando che - poiché l'arrestato era stato rimesso in libertà contrariamente al disposto dell'art. 14 co. 5 quinquies del decreto citato di guisa che non era possibile procedere a giudizio direttissimo - ricorreva una ipotesi di incompetenza funzionale, che comportava la restituzione degli atti al P.M., onde consentire la tempestiva attivazione della procedura imposta dalla legge. Avverso la predetta ordinanza ha proposto ricorso il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Busto Arsizio, che ne ha chiesto l'annullamento per violazione di legge sul rilievo che il G.I.P., a prescindere dalla procedura adottata dal Pubblico Ministero nell'esercizio dell'azione penale, non poteva sottrarsi alla convalida dell'arresto.
Il ricorso è fondato.
Va premesso che ai sensi dell'art. 121 disp. att. c.p.p. il Pubblico Ministero, quando ritiene di non dover chiedere l'applicazione di misure coercitive, può disporre con decreto che l'arrestato sia posto immediatamente in libertà. In tal caso, ricorrendone i presupposti, la convalida dell'arresto deve essere comunque fatta dal G.I.P., non costituendo la liberazione dell'arrestato ostacolo alla instaurazione del procedimento di convalida.
Ciò premesso va rilevato che l'art. 14 comma 5 quinquies D.Lvo 286/1998 (come modificato dalla L. 189/2002) - secondo il quale per i reati previsti dai commi 5 ter e 5 quater del decreto citato "è obbligatorio l'arresto dell'autore del fatto e si procede con rito direttissimo" - non ha introdotto alcuna nuova normativa in tema di convalida, di guisa che ben può il Pubblico Ministero disporre la liberazione dell'arrestato e nel contempo chiedere la convalida dell'arresto. Infatti il procedimento di convalida è autonomo rispetto al procedimento che si svolge con il rito direttissimo, che potrà essere celebrato anche con l'imputato a piede libero. Ciò si evince in modo evidente dal comma 4 dell'art. 449 c.p.p. (richiamato dal comma 9 dell'art. 558 c.p.p.), che autorizza il P.M. a procedere a giudizio direttissimo quando l'arresto è stato convalidato, nonché dal comma 5 dell'art. 449 c.p.p. (anch'esso richiamato dal comma 9 dell'art. 558 c.p.p.), che svincola il procedimento direttissimo dalla convalida dell'arresto e dallo stato di detenzione dell'imputato.
Pertanto - poiché, a prescindere dalla strategia processuale adottata dal Pubblico Ministero, il G.I.P. non poteva sottrarsi ad un atto dovuto quale è il giudizio di convalida dell'arresto, tanto più che la liberazione dell'imputato eseguita ai sensi dell'art. 121 disp. att. c.p.p. non costituisce ostacolo alla celebrazione del processo con il rito direttissimo - l'ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio al G.I.P. del Tribunale di Busto Arsizio per quanto di competenza.
P.T.M.
La Corte Suprema di Cassazione annulla l'ordinanza impugnata e rinvia al G.I.P. del Tribunale di Busto Arsizio per quanto di competenza. Così deciso in Roma, il 13 ottobre 2005.
Depositato in Cancelleria il 31 ottobre 2005