Cass. pen., sez. VI, sentenza 19/11/2010, n. 42913
CASS
Sentenza 19 novembre 2010

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La Corte di Cassazione, Sezione Sesta Penale, si è pronunciata su un ricorso avverso la sentenza della Corte d'Appello dell'Aquila che aveva riformato la decisione di primo grado del Tribunale di Chieti. Il Tribunale aveva assolto l'imputato, un patrocinatore legale, dal reato di patrocinio infedele (art. 380 c.p.) per non aver citato i testi a difesa del suo assistito in una causa di opposizione a decreto ingiuntivo, ritenendo la condotta una scelta processuale non penalmente rilevante. La Corte d'Appello, invece, aveva dichiarato l'imputato colpevole, ravvisando un'omissione dolosa nell'astensione da ogni attività difensiva, inclusa la mancata comparizione alle udienze e la mancata presentazione delle conclusioni, configurando così un abbandono della difesa e un danno per il patrocinato. L'imputato, nel suo ricorso, sollevava due motivi: il primo concernente l'erronea applicazione della legge penale, lamentando la mancata sussistenza del requisito dell'"evento" dannoso concreto, interpretato dalla giurisprudenza di legittimità come essenziale per la configurazione del reato, e criticando l'interpretazione della Corte d'Appello che aveva equiparato la perdita di possibilità difensive al nocumento; il secondo motivo riguardava l'assenza di motivazione in ordine alla valutazione degli elementi costitutivi del reato, sostenendo che la Corte d'Appello avesse omesso di distinguere la condotta infedele da comportamenti discrezionali del difensore, censurabili solo a livello disciplinare, e che gli atti processuali civili dimostrassero che la revoca del decreto ingiuntivo non fosse imputabile alla sua inerzia.

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, ritenendolo infondato. Ha ribadito che il delitto di patrocinio infedele richiede una condotta irrispettosa dei doveri professionali e un nocumento agli interessi della parte assistita, inteso non solo in senso patrimoniale ma anche come mancato conseguimento di benefici, anche morali, derivanti dal corretto esercizio del patrocinio. La Corte ha ritenuto che la Corte d'Appello avesse correttamente applicato tali principi, motivando in modo immune da vizi logici o contraddizioni. La condotta dell'imputato, consistente nella consapevole omissione di ogni attività difensiva e nella mancata comparizione alle udienze, è stata qualificata come dolosa prevaricazione dei doveri professionali, non come una mera scelta processuale. Il nocumento è stato correttamente individuato nella perdita totale di possibilità di far valere le ragioni del patrocinato, stante la mancanza di prospettazioni difensive. La Corte ha altresì chiarito che non rileva la volontà specifica di nuocere, ma la consapevolezza della violazione dei doveri. Pertanto, il ricorso è stato rigettato con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

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Massime1

Ai fini della sussistenza dell'elemento soggettivo del delitto di infedele patrocinio non è necessaria la specifica volontà dell'agente di nuocere alla parte assistita.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 19/11/2010, n. 42913
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 42913
    Data del deposito : 19 novembre 2010

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