CASS
Sentenza 22 novembre 2023
Sentenza 22 novembre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 22/11/2023, n. 47001 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 47001 |
| Data del deposito : | 22 novembre 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da SA MO, n. Catanzaro 01/10/1979 avverso l'ordinanza n. 701/23 del Tribunale di Catanzaro del 24/O5/2023 letti gli atti, il ricorso e l'ordinanza impugnata;
udita la relazione del consigliere Orlando Villoni;
sentito il pubblico ministero in persona del Sostituto Procuratore generale LE GI, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
sentito per il ricorrente l'avv. Stefano Nimpo, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso RITENUTO IN FATTO 1. Con il provvedimento impugnato il Tribunale di Catanzaro ha rigettato l'istanza di riesame proposta da MO SA avverso l'ordinanza emessa Penale Sent. Sez. 6 Num. 47001 Anno 2023 Presidente: CRISCUOLO ANNA Relatore: VILLONI ORLANDO Data Udienza: 30/10/2023 dal G.i.p. dello stesso Tribunale il 3 aprile 2023 con cui è stata disposta nei suoi confronti l'applicazione della misura custodiale in carcere con l'accusa provvisoria di partecipazione ad un'associazione dedita al narcotraffico su base familiare ed etnica (rom), attiva a livello di quartiere nella città di Catanzaro e facente capo a VI SI (art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990, capo 93 imputazione), di consumazione di plurimi episodi di traffico illecito di stupefacenti (capi 148, 149, 150) e di detenzione di un'arma comune da sparo (capo 7). 2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l'indagato che con un primo motivo di censura deduce la violazione dell'art. 292, comma 2, lett. b) e c) cod. proc. pen. essendo l'ordinanza restrittiva emessa dal G.i.p. di Catanzaro carente di motivazione autonoma oltre che priva sia di indicazione delle norme che si assumono violate sia di sommaria descrizione del fatto. Con il secondo motivo, deduce contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione all'ipotesi di reato associativa di cui al capo 93 ed ai reati satelliti 148, 149 e 150, sostenendo di essere estraneo tanto alla ipotizzata associazione quanto ai reati fine contestati. Con il terzo motivo, deduce violazione di legge e vizi di motivazione in ordine alla ribadita sussistenza di esigenze cautelari sotto il duplice profilo della risalenza temporale dei fatti provvisoriamente contestati (2016-2019) e della mancanza di attualità e concretezza delle esigenze medesime. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è manifestamente infondato e va dichiarato inammissibile. 2. Iniziando con l'esame del primo motivo di censura, ne va dichiarata l'inammissibilità per mancato confronto con le articolate considerazioni svolte dal Tribunale sul punto. Il tema della carenza di autonoma valutazione da parte del giudice procedente nell'esame della mozione cautelare d'accusa (art. 292, comma 2, lett. c, cod. proc. pen.) ha già costituito oggetto di specifica doglianza devoluta al Tribunale di Catanzaro, che lo ha affrontato diffusamente alle pag. 2 e 3 della ordinanza, ivi spiegando le ragioni per cui ha ritenuto ininfluente la mancata indicazione nel provvedimento genetico delle norme di legge violate (essendo chiaramente enunciati i fatti in addebito) e perché il relativo esame complessivo lo ha indotto a concludere nel senso che il giudice della cautela avesse esercitato un controllo effettivo sulle richieste del Pubblico Ministero, procedendo esattamente a quel tipo di apprezzamento che la legge richiede /evocando il concetto di autonoma valutazione. In tema di autonoma valutazione, infatti, con riferimento ai provvedimenti cautelari diversi dall'ordinanza genetica ex art. 292, cod. proc. pen., possono farsi valere unicamente i vizi della motivazione o la motivazione assente o apparente (Sez. 6, n. 1016 del 22/10/2019, dep. 2020, Del Duca, Rv. 278122) e quella svolta dal Tribunale non è affetta da nessuno dei suddetti vizi. Pertanto, a fronte delle superiori argomentazioni, la mancata allegazione da parte del ricorrente di argomenti ulteriori (v. pagg.
3-4 ricorso) rispetto a quelli già trattati, rende il motivo generico per aspecificità, non confrontandosi con le pertinenti statuizioni dell'ordinanza. Quanto al secondo motivo, esso risulta declinato essenzialmente in punto di merito e comunque si rivela manifestamente infondato. Il Tribunale ha dato conto della circostanza che il complesso indiziario su cui si basa l'ordinanza è costituito in larga parte, anche se non solo, dalle risultanze dell'attività di captazione / intercettazione, in base alle quali sono stati essenzialmente formulati i capi provvisori d'imputazione. A queste si aggiungono le dichiarazioni di tre collaboratori di giustizia (Santo HI, ZO TI e FR IV) e quelle, non riportate nella ordinanza impugnata, degli assuntori di sostanze stupefacenti visti dagli inquirenti recarsi nel luogo deputato allo smercio delle sostanze droganti (abitazione del coindagato SA ME). Le attività di intercettazione hanno, inoltre, evidenziato l'adozione da parte degli indagati di un ben strutturato linguaggio criptico, favorito dalla composizione prevalentemente familiare ed etnica (rom) del sodalizio criminale. Con riferimento, inoltre, alla specifica posizione del ricorrente, noto nello ambiente con il soprannome di Scatoletta, non si registrano sequestri di droga a suo diretto carico, ma l'apporto attributo dal Tribunale agli esiti delle intercettazioni è preponderante e su di essi si basano le argomentazioni svolte nell'ordinanza. Il ricorso è su tali aspetti a dir poco generico, poiché enucleando sporadici episodi desumibili dal contenuto delle intercettazioni, si limita a sostenere l'inverosimiglianza dell'interpretazione fornitane dal Tribunale e l'inadeguatezza della motivazione. Tuttavia in materia di intercettazioni, l'interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni costituisce questione di fatto, rimessa all'esclusiva competenza del giudice di merito, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità, se non nei limiti della manifesta illogicità e irragionevolezza 3 della motivazione (ex plurimis, Sez. 2, n. 50701 del 04/10/2016, Rv. 268389; Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, Rv. 263715; Sez. 2, n. 35181 del 22/05/2013, Rv. 257784); manifesta illogicità nella specie assolutamente non riscontrabile. Sotto diverso profilo, in tema di misure cautelari personali, il ricorso per cassazione per vizio di motivazione del provvedimento del tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza consente al giudice di legittimità, in relazione alla peculiare natura del giudizio ed ai limiti che ad esso ineriscono, la sola verifica delle censure inerenti la adeguatezza delle ragioni addotte dal giudice di merito ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie e non il controllo di quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito (tra molte v. Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976). Anche il motivo riguardante la dedotta insussistenza di esigenze cautelari appare inammissibile. Il Tribunale ha, infatti, congruamente affermato che operando nel caso di specie la presunzione di cui all'art. 275, comma 3, secondo periodo, cod. proc. pen., la risalenza dei reati alla fine dell'anno 2019 non costituisce elemento sufficiente a determinare il superamento di detta presunzione, considerata la persistenza del contesto associativo, le ricordate caratteristiche del gruppo criminale e la mancata allegazione di elementi tali da dimostrare l'allontanamento del ricorrente da quel contesto. La difesa del ricorrente si limita dal suo canto ad opporre la rilevanza del cd. tempo silente, quello cioè decorrente dall'epoca di consumazione dei reati ad oggi, per contro generalmente ininfluente ai fini di attenuazione della cautela secondo la prevalente giurisprudenza di questa Corte di legittimità (Sez. 2, n. 47120 del 04/11/2021, Attento, Rv. 282590; Sez. 2, n. 12807 del 19/02/2020, Barbaro, Rv. 278999; Sez. 2, n. 46368 del 14/09/2016, Mirabelli, Rv. 268567). 3. Alla dichiarazione d'inammissibilità dell'impugnazione segue, come per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che stimasi equo quantificare in euro tremila.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle 4 spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1 -ter disp. att. cod. proc. pen. Così deciso, 30 ottobre 2023 Il consigliere t nsore
udita la relazione del consigliere Orlando Villoni;
sentito il pubblico ministero in persona del Sostituto Procuratore generale LE GI, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
sentito per il ricorrente l'avv. Stefano Nimpo, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso RITENUTO IN FATTO 1. Con il provvedimento impugnato il Tribunale di Catanzaro ha rigettato l'istanza di riesame proposta da MO SA avverso l'ordinanza emessa Penale Sent. Sez. 6 Num. 47001 Anno 2023 Presidente: CRISCUOLO ANNA Relatore: VILLONI ORLANDO Data Udienza: 30/10/2023 dal G.i.p. dello stesso Tribunale il 3 aprile 2023 con cui è stata disposta nei suoi confronti l'applicazione della misura custodiale in carcere con l'accusa provvisoria di partecipazione ad un'associazione dedita al narcotraffico su base familiare ed etnica (rom), attiva a livello di quartiere nella città di Catanzaro e facente capo a VI SI (art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990, capo 93 imputazione), di consumazione di plurimi episodi di traffico illecito di stupefacenti (capi 148, 149, 150) e di detenzione di un'arma comune da sparo (capo 7). 2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l'indagato che con un primo motivo di censura deduce la violazione dell'art. 292, comma 2, lett. b) e c) cod. proc. pen. essendo l'ordinanza restrittiva emessa dal G.i.p. di Catanzaro carente di motivazione autonoma oltre che priva sia di indicazione delle norme che si assumono violate sia di sommaria descrizione del fatto. Con il secondo motivo, deduce contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione all'ipotesi di reato associativa di cui al capo 93 ed ai reati satelliti 148, 149 e 150, sostenendo di essere estraneo tanto alla ipotizzata associazione quanto ai reati fine contestati. Con il terzo motivo, deduce violazione di legge e vizi di motivazione in ordine alla ribadita sussistenza di esigenze cautelari sotto il duplice profilo della risalenza temporale dei fatti provvisoriamente contestati (2016-2019) e della mancanza di attualità e concretezza delle esigenze medesime. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è manifestamente infondato e va dichiarato inammissibile. 2. Iniziando con l'esame del primo motivo di censura, ne va dichiarata l'inammissibilità per mancato confronto con le articolate considerazioni svolte dal Tribunale sul punto. Il tema della carenza di autonoma valutazione da parte del giudice procedente nell'esame della mozione cautelare d'accusa (art. 292, comma 2, lett. c, cod. proc. pen.) ha già costituito oggetto di specifica doglianza devoluta al Tribunale di Catanzaro, che lo ha affrontato diffusamente alle pag. 2 e 3 della ordinanza, ivi spiegando le ragioni per cui ha ritenuto ininfluente la mancata indicazione nel provvedimento genetico delle norme di legge violate (essendo chiaramente enunciati i fatti in addebito) e perché il relativo esame complessivo lo ha indotto a concludere nel senso che il giudice della cautela avesse esercitato un controllo effettivo sulle richieste del Pubblico Ministero, procedendo esattamente a quel tipo di apprezzamento che la legge richiede /evocando il concetto di autonoma valutazione. In tema di autonoma valutazione, infatti, con riferimento ai provvedimenti cautelari diversi dall'ordinanza genetica ex art. 292, cod. proc. pen., possono farsi valere unicamente i vizi della motivazione o la motivazione assente o apparente (Sez. 6, n. 1016 del 22/10/2019, dep. 2020, Del Duca, Rv. 278122) e quella svolta dal Tribunale non è affetta da nessuno dei suddetti vizi. Pertanto, a fronte delle superiori argomentazioni, la mancata allegazione da parte del ricorrente di argomenti ulteriori (v. pagg.
3-4 ricorso) rispetto a quelli già trattati, rende il motivo generico per aspecificità, non confrontandosi con le pertinenti statuizioni dell'ordinanza. Quanto al secondo motivo, esso risulta declinato essenzialmente in punto di merito e comunque si rivela manifestamente infondato. Il Tribunale ha dato conto della circostanza che il complesso indiziario su cui si basa l'ordinanza è costituito in larga parte, anche se non solo, dalle risultanze dell'attività di captazione / intercettazione, in base alle quali sono stati essenzialmente formulati i capi provvisori d'imputazione. A queste si aggiungono le dichiarazioni di tre collaboratori di giustizia (Santo HI, ZO TI e FR IV) e quelle, non riportate nella ordinanza impugnata, degli assuntori di sostanze stupefacenti visti dagli inquirenti recarsi nel luogo deputato allo smercio delle sostanze droganti (abitazione del coindagato SA ME). Le attività di intercettazione hanno, inoltre, evidenziato l'adozione da parte degli indagati di un ben strutturato linguaggio criptico, favorito dalla composizione prevalentemente familiare ed etnica (rom) del sodalizio criminale. Con riferimento, inoltre, alla specifica posizione del ricorrente, noto nello ambiente con il soprannome di Scatoletta, non si registrano sequestri di droga a suo diretto carico, ma l'apporto attributo dal Tribunale agli esiti delle intercettazioni è preponderante e su di essi si basano le argomentazioni svolte nell'ordinanza. Il ricorso è su tali aspetti a dir poco generico, poiché enucleando sporadici episodi desumibili dal contenuto delle intercettazioni, si limita a sostenere l'inverosimiglianza dell'interpretazione fornitane dal Tribunale e l'inadeguatezza della motivazione. Tuttavia in materia di intercettazioni, l'interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni costituisce questione di fatto, rimessa all'esclusiva competenza del giudice di merito, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità, se non nei limiti della manifesta illogicità e irragionevolezza 3 della motivazione (ex plurimis, Sez. 2, n. 50701 del 04/10/2016, Rv. 268389; Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, Rv. 263715; Sez. 2, n. 35181 del 22/05/2013, Rv. 257784); manifesta illogicità nella specie assolutamente non riscontrabile. Sotto diverso profilo, in tema di misure cautelari personali, il ricorso per cassazione per vizio di motivazione del provvedimento del tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza consente al giudice di legittimità, in relazione alla peculiare natura del giudizio ed ai limiti che ad esso ineriscono, la sola verifica delle censure inerenti la adeguatezza delle ragioni addotte dal giudice di merito ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie e non il controllo di quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito (tra molte v. Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976). Anche il motivo riguardante la dedotta insussistenza di esigenze cautelari appare inammissibile. Il Tribunale ha, infatti, congruamente affermato che operando nel caso di specie la presunzione di cui all'art. 275, comma 3, secondo periodo, cod. proc. pen., la risalenza dei reati alla fine dell'anno 2019 non costituisce elemento sufficiente a determinare il superamento di detta presunzione, considerata la persistenza del contesto associativo, le ricordate caratteristiche del gruppo criminale e la mancata allegazione di elementi tali da dimostrare l'allontanamento del ricorrente da quel contesto. La difesa del ricorrente si limita dal suo canto ad opporre la rilevanza del cd. tempo silente, quello cioè decorrente dall'epoca di consumazione dei reati ad oggi, per contro generalmente ininfluente ai fini di attenuazione della cautela secondo la prevalente giurisprudenza di questa Corte di legittimità (Sez. 2, n. 47120 del 04/11/2021, Attento, Rv. 282590; Sez. 2, n. 12807 del 19/02/2020, Barbaro, Rv. 278999; Sez. 2, n. 46368 del 14/09/2016, Mirabelli, Rv. 268567). 3. Alla dichiarazione d'inammissibilità dell'impugnazione segue, come per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che stimasi equo quantificare in euro tremila.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle 4 spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1 -ter disp. att. cod. proc. pen. Così deciso, 30 ottobre 2023 Il consigliere t nsore