Sentenza 7 aprile 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 07/04/2003, n. 5418 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5418 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2003 |
Testo completo
Aula 'A' REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 054 18 /03 Oggetto Lavoro Composta dagli Ill.m. Sigg.ri Magistiti Presidente R.G.N. 20787/00 Dott. Ettore MERCURIO Consigliere Cron. 1941 Dott. Bruno BATTIMIELLO - .. Dott. Florindo MINICHIELLO - Consigliere Rep. Rel. Consigliere Ud.10/01/03 Dott. Gabriella COLETTI Consigliere Dott. Giovanni AMOROSO ha pronunciato la seguente SENT ENZA sul ricorso proposto da: domiciliato in ROMA ESPOSITO LUIGI, elettivamente PIAZZA APOLLODORO 26, presso lo studio dell'avvocato PAOLO VITTORIO LELLI, rappresentato e difeso dall'avvocato MICHELE CONDO', giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
FF.SS. SPA FERROVIE DELLO STATO SOCIETA' DI TRASPORTI E SERVIZI PER AZIONI, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA MONTEVERDI N. 16, presso lo studio Giuseppe Consolor dell'avvocato MASSIMO OZZOLA, che lo rappresenta e 2003 difende, giusta delega in atti;
64 -1
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 1184/99 del Tribunale di AVELLINO, depositata il 20/10/99 - R.G. N. 107/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/01/03 dal Consigliere Dott. Gabriella COLETTI;
udito l'Avvocato RUGGIERI per CONSOLO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Massimo FEDELI che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- Svolgimento del processo Avellino, con la sentenza in epigrafe Il Tribunale di specificata, ha accolto l'appello proposto dalle RO DE TA s.p.a. avverso la decisione pretorile di accoglimento della domanda, proposta dall'odierno ricorrente nei confronti della società di cui era stato dipendente, di corresponsione di differenze retributive a titolo di rideterminazione dell'indennità di buonuscita mediante inclusione, nella relativa base di calcolo, di quanto corrisposto per il c.d. premio di esercizio. I giudici del gravame hanno ritenuto che, in base alla disciplina di cui all'art. 14 della legge 14 dicembre 1973 n. 829, richiamata dalla contrattazione collettiva applicabile nella specie, il suddetto premio non è previsto come componente della base di calcolo dell'indennità di buonuscita, che comprende solo 1'80% del totale dell'ammontare dell'ultimo stipendio, dell'eventuale assegno pensionabile e del compenso per ex combattenti, con esclusione, quindi, delle retribuzioni c.d. aggiuntive, quale appunto il premio in questione. Per la cassazione di tale sentenza ricorre 1 lavoratore, deducendo un unico motivo di impugnazione. La s.p.a. RO DE TA resiste con controricorso, illustrato da memoria ex art. 378 c.p.c.. Motivi della decisione Con l'unico motivo di ricorso, il ricorrente lamenta che giudici di appello non abbiano riconosciuto la natura retributiva 3 del premio di esercizio, alla stregua delle previsioni della collettiva e dei caratteri di continuità, non contrattazione corrispettività, idonei nell'ambito di un occasionalità e rapporto di lavoro orami del tutto privatistico a caratterizzare computare ai tale emolumento come una mensilità aggiuntiva, da fini della buonuscita. Il motivo non è fondato. Ai sensi dell'art. 14 della legge 14 dicembre 1973 n. 829, l'Opera di previdenza e di assistenza per i ferrovieri DE TA (OPAFS) era tenuta a corrispondere "ai dipendenti cessati dal servizio, a titolo di indennità di buonuscita, la somma risultante dal prodotto dei mesi di servizio utile per un dodicesimo dell'80% del totale dell'ammontare dell'ultimo stipendio mensile, dell'eventuale assegno personale pensionabile e dei compenso per ex combattenti". L'assunzione dell'obbligo della buonuscita- finanziata mediante l'utilizzazione delle entrate patrimoniali specificamente previste (ritenute sugli stipendi, contributi ordinari dell'azienda, interessi sui prestiti ai dipendenti e altri introiti di gestione) rientrava tra le finalità dell'Opera, specificamente indicate dall'art. 2 della stessa legge n. 829 del 1973 ed aventi un carattere manifestamente previdenziale e assistersale (oltre la buonuscita, gli assegni per i dipendenti divenut inidonei al servizio, i sussidi agli orfani, gli assegni di malattia ecc.). 4 A seguito della privatizzazione del rapporto di lavoro dei dipendenti delle RO DE TA (legge 17 maggio 1985 n. 210) e della estinzione dell'Opera, fissata al 1 giugno 1994, l'indennità di buonuscita è stata posta a carico della datrice di quarantatreesimo lavoro s.p.a. RO DE TA (art. 1, comma, della legge 24 dicembre 1993 n. 537). Fino al 31 dicembre 1995, il trattamento relativo alla cessazione del rapporto di lavoro dei dipendenti già iscritti all'Opera (avente natura di retribuzione differita ma comunque con funzione previdenziale: cfr. Corte cost. 19 maggio 1993 n. 243), anche se erogato direttamente dalla datrice di lavoro, è rimasto regolato dalla vecchia disciplina, di cui al citato art. 14 della legge n. disposto dall'art. 13 del decreto 829 del 1973, secondo quanto legge 1° aprile 1995 n. 98, convertito con modificazioni nella legge 30 maggio 1995 n. 204, trovando invece applicazione, dopo tale data, la disciplina del trattamento di fine rapporto ex art. 2120 c.C., come modificato dall'art. 1 della legge 29 maggio 1982 n. 297. Come recentemente rilevato da questa Corte con sentenza 10 maggio 2002 n. 6738, fino alla predetta data del 31 dicembre 1995, ogni questione in merito al calcolo dell'indennità d: buonuscita, e quindi anche alla computabilità del premio di esercizio, è legislativamente risolta nel senso della esclusione dalla base di calcolo di tale indennità di ogni emolumento dierso da quelli indicati nel citato art. 14 della legge n. 829 d 1973 e nelle 5 successive modifiche legislative (art. 8 della legge 20 marzo 1980 n. 75 e art. 1 della legge 29 gennaio 1994 1. 37, che hanno aggiunto alla base di calcolo della buonuscita, rispettivamente, 60% dell'indennità la tredicesima mensilità e la percentuale del conseguendone altresì che, fino alla integrativa speciale), medesima data, la contrattazione collettiva poteva disporre soltanto in conformità alla previsione di legge, senza poter prevedere una disciplina autonoma e diversa da quella legale, a pena di nullità delle relative clausole. Nella controversia in esame è incontestato che il dipendente ebbe 의 а cessare dal servizio prima della suddetta data del 31 dicembre 1995, essendosi dedotto in giudizic il contra to collettivo 1990/92, sicché la disciplina di riferimento per i calcolo della buonuscita è rimasta quella legale, peraltro esplicitamente richiamata dalla contrattazione collettiva (v. art. 96, terzo comma, c. c. n. 1. 1990/92). Alla stregua di tale disciplina, il premio di esercizio, che non è richiamato fra gli emolumenti tassativamente indicati dall'art. 14 della legge n. 829 del 1973, deve ritenersi escluso dalla base di calcolo dell'indennità di buonuscita. Va considerato, al riguardo, come il termine di "ultimo indicato nella citata disposizione, поп stipendio mensile", indichi una nozione onnicomprensiva, riferita, cioè, ad ogni elemento retributivo, com' è dimostrato dal Catto che la tredicesima mensilità, indicata dalla contrattazione collettiva 6 come elemento aggiuntivo della retribuzione (al pari del premio di esercizio: V. art. 33 del c.c.n.1. 1990/92), è stata successivamente inserita nella base di calcolo della buonuscita a seguito di uno specifico intervento legislativo (art. 8 della legge n. 75 del 1980 cit.), che non ha invece riguardato altri elementi retributivi, quale appunto il premio di esercizio. Appare del tutto ininfluente, perciò, che il suddetto premio abbia gradualmente acquisito caratteri tipici della retribuzione, divenendo un corrispettivo obbligatorio, determinato e continuativo, dato che, come s'è visto, la disciplina legale applicabile alla fattispecie prescinde dalla natura retributiva o meno, ai fini della individuazione degli elementi che compongono la base di calcolo dell'indennità di buonuscita. A tali principi si è attenuta la sentenza impugnata, che si sottrae pertanto alle censure del ricorrente. Ne deriva, in conclusione, che il ricorso va rigettato. Ricorrono giusti motivi per la compensazione delle spese dei giudizio di cassazione.
P.Q.M.
3La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese. 6 Così deciso, in Roma, il 10 gennaio 2003. Guine Mergus Il Presidente IlConsigliere estensore Мавлей fol elle IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria E $7 APR. 2003 O T T I R I R D O P U 7 R T S S I G E R IL CANCELLIERE