Sentenza 9 dicembre 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 09/12/2002, n. 17481 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17481 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2002 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA A CORTE SURRE A17481 02 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Oggetto A ) E C F Risarcimento SEZI NE T RZA danni Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Presidente R.G.N. 7009/99 Dott. Vincenzo CARBONE Consigliere Dott. Paolo VITTORIA Cron.41117 Dott. Roberto PREDEN Consigliere Dott. Luigi Francesco DI NANNI Rel. Consigliere Rep. Ud. 26/09/02 Dott. Mario FINOCCHIARO Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROGETTI & COSTRUZIONI SRL, corrente in Genova, in persona del legale rappresentante pro tempore Ing. DE AN, elettivamente domiciliato in ROMA VIA GUIDOBALDO DEL MONTE 61, presso lo studio dell'avvocato GIANCARLO CENCI, che la difende anche disgiuntamente all'avvocato VIRGILIO BAZZANI, giusta delega in atti;
- ricorrente contro elettivamente domiciliato in ROMA VIA NANI BRUNO, COSSERIA 5, presso lo studio dell'avvocato ENRICO 2002 ROMANELLI, che 10 difende anche disgiuntamente 1765 all'avvocato D'ARAGONA PIETRO MILANO FRANCO, giusta 1 delega in atti;
controricorrente avverso la sentenza n. 2242/98 del Giudice di pace di GENOVA, Sezione II Civile, emessa il 12/11/98 e depositata il 16/11/98 (R.G. 34/98); udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 26/09/02 dal Consigliere Dott. Luigi Francesco DI NANNI;
lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. Ennio Attilio SEPE che ha chiesto si rigetti il primo motivo e si dichiari l'inammissibilità del secondo, con le conseguenze di legge. Svolgimento del processo e Motivi della decisione Il giudice di pace di Genova, con sentenza del 1. 16 novembre 1998, ha accolto la domanda proposta da NO NI contro la srl Progetti e Costruzioni per es- sere risarcito dei danni, indicati in lire due milioni, che la convenuta gli aveva arrecato e che consistevano in un minore incasso della sua attività di gestore di una stazione di rifornimento carburanti in Genova. Il NI aveva denunciato che la convenuta, eseguen- do lavori di costruzione di una vicina autorimessa sot- aveva occupato il selciato stradale antistan- terranea, la sua stazione di servizio, rendendo difficile te l'accesso delle auto ed impedendo la visibilità della stazione di rifornimento carburanti ai veicoli che transitavano sulla strada nelle ore serali.
2. Il giudice di pace ha ritenuto che un doveroso comportamento diligente della convenuta avrebbe potuto impedire i danni denunciati ed ha condannato la conve- nuta a pagare all'attore la somma di lire 1.500.000, oltre le spese del giudizio.
3. La srl Progetti e Costruzioni ha proposto ricor- so con il quale ha chiesto che la sentenza sia cassata, addebitando alla decisione i seguenti errori: avere de- ciso la causa secondo equità, senza giustificare questa che era una mera facoltà del decidere%;B non avere tenuto conto del fatto che la richiesta dei danni contenuta in lire due milioni era solo strumentale al conseguimento di una sentenza che lo avrebbe esonerato dal pagamento d'imposte e bolli;
non avere applicato correttamente i principi in materia di responsabilità extracontrattua- le;
non avere fornito una giustificazione della deci- sione adottata. NO NI ha resistito con controricorso.
4. Ricorrendo una delle ipotesi di cui all'art. 375 cod. proc. civ., gli atti sono stati rimessi al P.M. per le sue conclusioni sulla controversia ed il P.M. ha chiedendo che il ricorso sia rigettato, perconcluso 3 manifesta infondatezza.
5. Contro le sentenze pronunciate dal giudice di pace in controversie di valore inferiore a lire due mi- lioni (sentenze da ritenersi sempre pronunciate secondo equità, anche quando il giudice abbia fatto applicazio- ne di una norma di legge, con о senza espressa indica- zione della sua rispondenza all'equità) il ricorso per cassazione non può essere proposto per violazione della legge sostanziale ai sensi dell'art.360 cod. proc. civ., la quale ricorre soltanto in caso d'inosservanza о falsa applicazione della Costituzione e delle norme comunitarie, se di rango superiore a quelle ordinarie, né per violazione dell'art. 360 n. cod. proc. civ., quando l'enunciazione del criterio di equità adottato non sia inficiata da un vizio che, attenendo ad un pun- to decisivo della controversia, si risolva in un'ipote- si di mera apparenza, ovvero di radicale ed insanabile contraddittorietà della motivazione: sent. 15 ottobre 1999, n. 716/SU; 7 marzo 2001, n. 3290. 6. I principi ora indicati trovano applicazione nella fattispecie che si sta esaminando, poiché con il ricorso è denunciata falsa applicazione dell'art. 2043 cod. civ. e difetto di motivazione. La censura della strumentalità del contenimento del valore del danno non ha alcun riscontro negli atti di 4 causa e, comunque, è anch'essa infondata. Pertanto, il ricorso deve essere rigettato.
7. Le spese di questo giudizio debbono essere poste a carico del ricorrente, in base alla regola della soc- combenza.
P. q. m.
La Corte, rigetta il ricorso e condanna la ricor- rente al rimborso delle spese di questo giudizio, che 12,02 liquida in €. oltre onorari liquidati in € 450,00. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del- la terza sezione civile della Corte di cassazione, il 26 settembre 2002. Luigi Francesco Di Nanni, Estensore Il PresidentPr по IL 02 9-12 noti ssa Maria Ajate IL CARE 5