Sentenza 1 agosto 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 01/08/2003, n. 11749 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11749 |
| Data del deposito : | 1 agosto 2003 |
Testo completo
1 749/ EPUBBLICA IN NOME DEL POPOLO I R.G.N.20928/99 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO Cron.25631 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati. Rep. Dott. Vincenzo TREZZA Presidente Ud. 23.1.1998 Dott. Paolino DELL'ANNO Consigliere 23.1.03 Dott. Giovanni PRESTIPINO Consigliere Dott. Fernando LUPI Consigliere rel. Dott. Donato FIGURELLI Consigliere ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: RI CA, elettivamente domiciliato in Roma, via G. Belli n.36, presso l'avv. Leopoldo Facciotti, che lo rappresenta e difende giusta procura a margine;
- ricorrente -
contro
ENEL Distribuzione s.p.a, già ENEL s.p.a., in persona del procuratore speciale ing. Franco Seripa, elettivamente domiciliata in Roma, via Girolamo da Carpi, presso gli avv. Furio Tartaglia e Renato Silvestri, che la rappresentano e difendono giusta 403 - 1 - procura in calce;
- controricorrente -
nonché ARCHEDIL coop. a r.l. -intimata- nonché Consorzio Nazionale A.P.E. coop. a r.l. -intimata- nonché ITALSERVIZI coop. a r.l. -intimata- avverso la sentenza del Tribunale di Roma n.8942 del 18.5.1999, reg. gen. n.59592/95. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23 gennaio 2003 dal Relatore Cons. Fernando Lupi;
Udito l'avv. Renato Silvestri;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Alberto Cinque, che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con sentenza del 18 maggio 1999 il Tribunale di Roma,- decidendo sull'appello proposto da AR UC ed BA AL nei confronti di ENEL s.p.a., nonché di Archedil coop. a r.l., Consorzio Nazionale Ape coop. a r.l., Italservizi coop. rigettava l'appello e cona r.l. avverso sentenza del Pretore della medesima città, esso le domande proposte dai ricorrenti dirette ad accertare che il loro rapporto di lavoro era sorto nei confronti dell'ENEL il 14.1989 e che i successivi contratti di appalto con le cooperative sopra indicate erano vietati, in quanto aventi per oggetto mere prestazioni di manodopera con la conseguenza, a sensi dell'art. 1 della legge n. 1369 del 1960, che il rapporto di lavoro era sorto e proseguito con l'ENEL. In motivazione osservava che le censure svolte dai ricorrenti di omesso esame delle deduzioni contenute nel ricorso introduttivo e formulate nel corso del giudizio erano infondate, in quanto il Pretore aveva dato ampio conto nelle esaurienti argomentazioni svolte nel valutare le prove. Aggiungeva che il Pretore aveva evidenziato che dall'istruttoria non vi era una situazione difforme dell'assetto formale dato al servizio e che i ricorrenti non avevano provato che l'attività delle cooperative fosse difforme da quella statutariamente stabilità e non avessero strutture organizzative, attrezzature materiali e capitali. Rilevava ancora che i ricorrenti avevano posto l'accento su elementi di fatto non decisivi, quali la corrispondenza dell'orario con quello dei dipendenti dell'ENEL, sulla utilizzazione della loro attività -3- da parte dei dipendenti ENEL e su non provati interventi che esulerebbero dall'oggetto dell'appalto. In ordine alla subordinata domanda di adeguamento della retribuzione, il Tribunale osservava che il Pretore aveva ritenuto l'adeguatezza di essa in relazione al contenuto della prestazione non riconducibile alla categoria CS. Propone ricorso per cassazione affidato ad un unico complesso motivo il solo AR, l'ENEL si è costituito con controricorso, illustrato poi con memoria, le società cooperative non si sono costituite. MOTIVI DELLA DECISIONE Con l'unico complesso motivo, deducendo l'omessa ed insufficiente motivazione e denunziando la violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 115, 116 e 434 c.p.c., e 1,3 e 5 del legge n.1369 del 1960, 1362 e segg., 1414, 1655, 1676, 2697, 2099 Cod. Civ. e 36 Cost. (art.360, nn. 3 e 5,c.p.c.), Il AR lamenta, con un primo profilo, che il Tribunale non abbia motivato sul fatto che il ricorrente iniziò a lavorare nel magazzino dell'ENEL il 1.4.1989, mentre il primo contratto di appalto che aveva per oggetto la sua prestazione fu stipulato il 9.10.1989. Precisa che la circostanza è decisiva in quanto, essendo sorto il rapporto di lavoro direttamente con l'ENEI e mancando un atto di risoluzione del medesimo, deve ritenersi che esso sia proseguito con l'originario datore di lavoro. La censura è fondata. La sentenza impugnata dà atto che gli appellanti avevano ribadito il loro assunto che, nel momento iniziale del rapporto di lavoro presso -4- l'ENEL, il contratto di appalto tra una delle cooperative e l'ENEL, che avrebbe avuto per oggetto la prestazione di servizi richiedenti la loro prestazione, non era stato ancora stipulato. La censura dei ricorrenti deduce un punto decisivo in quanto, se il rapporto fosse sorto direttamente con l'ENEL ed in mancanza di allegazione di esso di atti di recesso o di novazione, dovrebbe ritenersi la prosecuzione con l'originario datore di lavoro. I contratti di appalto, stipulati successivamente con le cooperative dovrebbero ritenersi nulli per mancanza di oggetto riguardo alla prestazione del AR. Infatti la prestazione del ricorrente, già erogata nei confronti dal datore di lavoro ENEL, non poteva formare oggetto di un secondo contratto. Su questo punto manca ogni motivazione. L'affermazione, contenuta nella motivazione, che l'istruttoria svolta non aveva evidenziato una situazione difforme o contrastante con l'assetto formale dato al servizio, riguarda, come conferma il richiamo al contratto con l'Ape, stipulato il 9.10.1989, il periodo coperto da contratti di appalto, nei quali soltanto vi era un assetto formale. Manca ogni accertamento sul periodo iniziale e se, cioè, effettivamente il AR iniziò a lavorare nei magazzini dell'ENEL il 1° aprile 1989 e se detta prestazione fosse fatta in favore di una cooperativa legata all'ENEL da un contratto di appalto. L'accoglimento di questo profilo è assorbente rispetto al secondo profilo, con il quale si censura l'accertamento della corrispondenza tra i contratti e la prestazione del AR, che dalle buste paga esibite risulterebbe retribuito da soggetto diverso rispetto -5- 7 1 44 al titolare dell'appalto, e la valutazione in ordine all'effettivo oggetto dei contratti di appalto, in quanto la soluzione della questione prospettata con il primo profilo precede logicamente quelle del secondo. La sentenza impugnata va pertanto cassata e la causa va rinviata per nuovo esame alla Corte di Appello di Perugia. Allo stesso giudice si demanda anche, ex art.385, terzo comma, c.p.c., di provvedere sulle spese del giudizio di cassazione.
P Q M
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte di Appello di Perugia. Così deciso in Roma il 23 gennaio 2003 Remandafunt. Il Presidente. Il Consigliere est. Киченко Ученка IL CANCELLIPSE Depositat oggi, A S I S D A 3 , 0 T 3 1 , O 5 A . L S L T . E O R P N A B S ' L 3 N I L I 7 E - G A D 6 O T - S I 1 A O S 1 D P E A S 3 G O L P G A I E S L C T O R A P L L E -6- D