Sentenza 16 novembre 2017
Massime • 1
L'eccessiva gravosità della sanzione pecuniaria rispetto alle capacità economiche del soggetto, quale presupposto dell'applicazione della circostanza attenuante di cui all'art. 133-bis cod. pen., deve comportare una vera e propria impossibilità, o quantomeno un'estrema difficoltà, di soddisfare la pena che la faccia apparire meritevole di riduzione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 16/11/2017, n. 56297 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 56297 |
| Data del deposito : | 16 novembre 2017 |
Testo completo
AND 56297-1714 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SESTA Composta da Sent. n. sez. 1694 FR Ippolito Presidente - UP 16/11/2017 Mirella Agliastro - R.G.N. 37247/2016 Emilia Anna Giordano Gaetano De Amicis - Relatore - Antonio Corbo ha pronunciato la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da RE SI OS AU, nato il [...] a [...], nato il [...] a [...] avverso la sentenza del 22/06/2016 della Corte di Appello di Milano visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Gaetano De Amicis;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Simone Perelli, che ha concluso per la inammissibilità dei ricorsi. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 22 giugno 2016 la Corte d'appello di Milano ha confermato la decisione di primo grado, che all'esito di giudizio abbreviato condannava RE SI OS AU, alla pena di anni cinque, mesi quattro di reclusione ed euro 40.000,00 di multa, e IA Di OC alla pena di anni cinque, mesi quattro di reclusione ed euro 18.000,00 di multa, per una serie di episodi delittuosi loro rispettivamente ascritti in tema di violazioni della normativa sugli stupefacenti.
2. Avverso la su indicata decisione ha proposto ricorso per cassazione il difensore di IA Di OC, che ha dedotto vizi della motivazione in punto di accertamento della responsabilità, contestando la plausibilità della interpretazione delle conversazioni oggetto di intercettazione e l'assenza di obiettivi riscontri probatori delle condotte in contestazione, anche per quel che attiene all'individuazione dei quantitativi e all'effettivo ruolo assunto dal suo fornitore (tale Baiba), che è anche un venditore al dettaglio.
2.1. Si lamentano, inoltre, la mancanza di motivazione circa la possibile configurabilità dell'ipotesi di cui all'art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309/1990 e l'erroneo diniego delle invocate attenuanti generiche.
2.2. Con motivo aggiunto, depositato in data 6 aprile 2017, il difensore ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 73, comma 1, d.P.R. cit. per quanto attiene alla determinazione della pena minima edittale, richiamando sul punto l'ordinanza n. 29793 del 13 dicembre 2016 di questa Suprema Corte.
3. Il difensore di RE SI OS AU ha proposto nel suo interesse ricorso per cassazione deducendo vizi della motivazione in punto di accertamento della responsabilità per il reato di importazione del quantitativo di stupefacente pari a circa 2 kg. di cocaina di cui al capo sub 137), in quanto ritenuta attraverso un'errata lettura delle risultanze delle intercettazioni telefoniche, dal cui contenuto i Giudici di merito hanno desunto il coinvolgimento dell'RE nella fase della consegna dello stupefacente, sulla base dell'asserita individuazione di una persona (ND RI, successivamente arrestata) cui una voce attribuita al primo avrebbe fatto riferimento per chiedere un'informazione ad una terza persona (IA IO DI RI), al fine di aiutarla nel ritiro dello stupefacente presso l'abitazione della ND.
3.1. Nel ricorso, inoltre, si deducono vizi della motivazione in ordine alla richiesta di riduzione della pena pecuniaria ai sensi dell'art. 133-bis cod. pen., dai Giudici di merito non valutata, benchè la stessa fosse stata giustificata in 1 bu sede di gravame con la documentata modestia delle capacità economiche dell'imputato. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso proposto dal Di OC è infondato e va rigettato per le ragioni di seguito indicate.
1.1. Per quel che attiene ai profili di doglianza oggetto delle prime due censure difensive entrambe al limite dell'inammissibilità in quanto fortemente - orientate verso una non consentita rivalutazione dei profili di merito della regiudicanda deve rilevarsi come l'adeguatezza delle ragioni giustificative al riguardo illustrate nella sentenza impugnata non sia stata validamente censurata dal ricorrente, limitatosi a riproporre, per lo più, una serie di obiezioni già esaustivamente disattese dai Giudici di merito ed a formulare critiche e rilievi sulle valutazioni espresse in ordine alle risultanze offerte dal materiale probatorio sottoposto alla loro cognizione, prospettandone, tuttavia, una diversa ed alternativa lettura, evidentemente non assoggettabile, nel giudizio di legittimità, ad alcun tipo di verifica, per quanto sopra evidenziato. Sulla base delle inequivoche risultanze offerte, per ciascuno degli episodi in contestazione, dal materiale probatorio compiutamente illustrato in motivazione - e in particolare dal contenuto delle conversazioni intercettate, che mostravano il pieno coinvolgimento del ricorrente nella realizzazione delle illecite transazioni in esame - i Giudici di merito hanno specificamente ricostruito l'intera vicenda storico-fattuale enucleata nei rispettivi temi d'accusa, evidenziando con logiche argomentazioni i criteri utilizzati sia per identificarlo con certezza come uno degli interlocutori delle conversazioni (la riconducibilità alla sua persona del soprannome e del numero telefonico intercettato, nonchè il rapporto con ben determinati fornitori arrestati per detenzione di rilevanti quantitativi di stupefacenti), sia per determinare (con riferimento a precise unità di misura) i diversi quantitativi di droga oggetto dei singoli acquisti, con la conseguente esclusione dei presupposti per la configurabilità dell'ipotesi di cui al quinto comma dell'art. 73 d.P.R. cit., in ragione della rilevante frequenza e delle considerevoli quantità oggetto dei numerosi episodi di acquisto e delle correlate attività di rivendita. A tale riguardo costituisce, come è noto, una questione di fatto, rimessa all'esclusiva competenza del Giudice di merito, l'interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite (Sez. U, n. 22471 Ли 2 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715): evenienze, queste, del tutto da escludere nella vicenda in esame per quanto or ora evidenziato.
1.2. Congruamente determinata risulta, in ossequio ai criteri direttivi posti dall'art. 133 cod. pen., la dosimetria della pena irrogata e correttamente esclusa deve altresì ritenersi, in ragione della sistematicità delle condotte delittuose e dei precedenti penali a carico, la possibilità di concedere le invocate attenuanti generiche.
1.3. Infondato deve ritenersi, infine, il su indicato motivo aggiunto, poiché con l'ordinanza n. 184 del 13 luglio 2017 la Corte costituzionale ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 73, comma 1, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 25, comma 2, e 27 della Costituzione, da questa Suprema Corte con l'ordinanza n. 29793 del 13 dicembre 2016. Ulteriori questioni concernenti la presunta illegittimità del trattamento sanzionatorio previsto dall'art. 73, comma 1, d.P.R. cit. per violazione dei principii di ragionevolezza-uguaglianza e di proporzionalità della pena sono state poi approfondite dalla Corte costituzionale nella simultanea sentenza n. 179 del 13 luglio 2017, che ha definito i giudizi di legittimità sollevati dai Tribunali di Ferrara e di Rovereto osservando che la pur riconosciuta "anomalia sanzionatoria" - nelle previsioni edittali relative alla differenza di quattro anni di reclusione tra il massimo di pena per i fatti di lieve entità di cui al quinto comma dell'art. 73 (4 anni) ed il minimo di pena per i fatti 'non lievi' di cui al primo comma della medesima disposizione (8 anni) - costituisce l'esito di una evoluzione normativa non organica cui può porre rimedio soltanto il legislatore, operando una scelta tra una "pluralità di soluzioni tutte costituzionalmente legittime".
1.4. Al rigetto del ricorso consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
2. Il ricorso dell'RE SI è parzialmente fondato e va pertanto accolto entro i limiti e per gli effetti qui di seguito esposti e precisati.
2.1. Infondate devono ritenersi le doglianze mosse in punto di accertamento della penale responsabilità, avendo le conformi decisioni di merito illustrato con congrue ed esaustive argomentazioni dal ricorrente non confutate, ma contestate sulla base di una, meramente alternativa ed incompleta, impostazione ricostruttiva della vicenda storico-fattuale oggetto del capo d'imputazione sub 137) - le ragioni dimostrative del suo pieno coinvolgimento nell'attività di importazione di un consistente quantitativo di stupefacente dalla Repubblica Dominicana. 3 Sulla base delle univoche e convergenti risultanze probatorie costituite da una nutrita serie di intercettazioni, il cui contenuto è stato sia analiticamente che globalmente vagliato nel contesto dei numerosi episodi delittuosi oggetto degli ulteriori temi d'accusa a suo carico formulati nei rispettivi capi d'imputazione, i Giudici di merito hanno coerentemente posto in evidenza come l'imputato - la cui voce, ben conosciuta dagli agenti di P.G. operanti, è stata da essi chiaramente percepita in sede di ascolto delle relative conversazioni abbia - svolto un ruolo di organizzatore dell'attività di importazione per mezzo della corriera (RI ND PI), impartendo specifiche indicazioni ed istruzioni ai coimputati (ed in particolare a DI RI) sulle modalità di gestione della trattativa per il recupero dello stupefacente da parte del coimputato FR AN, al fine di custodirlo in vista della successiva destinazione sul mercato.
2.2. Fondato, di contro, deve ritenersi il secondo motivo di ricorso, avendo la sentenza impugnata confermato l'entità della pena irrogata all'esito del giudizio di primo grado, senza esaminare la richiesta di riduzione della pena pecuniaria dall'imputato ritualmente formulata in sede di gravame ed incentrata sulla prospettata modestia della sua situazione economica, attraverso il puntuale riferimento ad una memoria con allegati depositata nel corso del giudizio di merito. Deve sotto tale profilo ribadirsi il costante insegnamento di questa Suprema Corte (da ultimo v. Sez. 6, n. 43444 del 26/11/2010, Giordano, Rv. 248983), secondo cui il presupposto dell'applicazione della circostanza attenuante prevista dall'art. 133-bis cod. pen. va individuato nella eccessiva gravosità della sanzione pecuniaria rispetto alle capacità economiche del soggetto: gravosità che, a sua volta, deve comportare una vera e propria impossibilità, o quantomeno un'estrema difficoltà, di soddisfare la pena pecuniaria inflitta. Deve trattarsi, dunque, di una situazione di manifesta sproporzione, che faccia apparire la sanzione pecuniaria meritevole di riduzione (Sez. 4, n. 5484 del 01/03/1994, Didoni, Rv. 198654).
2.3. S'impone, in definitiva, l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente al profilo della concreta determinazione della pena pecuniaria irrogata all'RE SI, con rinvio per nuovo giudizio sul punto alla Corte d'appello in dispositivo indicata, rigettandosi il ricorso per quel che attiene alle residue doglianze.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata da OS AU RE SI limitatamente alla pena pecuniaria inflitta e rinvia per nuovo giudizio sul punto ad altra Sezione della Corte di appello di Milano. Rigetta nel resto il ricorso. Rigetta altresì il ricorso di IA Di OC che condanna al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 16 novembre 2017 Il Consigliere estensore Il Presidente FR Ippolite ( Gaetano De Amicis Am an DEPOSITATO IN CANCELLERIA 18 DIC 2017 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Pista Esposito 5