Sentenza 29 maggio 2009
Massime • 1
Il giudizio di comparazione tra le circostanze, che conduca all'esclusione dell'operatività dell'aggravante sul piano sanzionatorio, non fa venir meno la configurazione giuridica del reato aggravato e, di conseguenza, la perseguibilità d'ufficio eventualmente prevista per lo stesso.
Commentario • 1
- 1. Rifiuto alcotest, aggravante incidente stradale, insussistenzaAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 9 dicembre 2015
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 29/05/2009, n. 24862 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 24862 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. PAGANO Filiberto - Presidente - del 29/05/2009
Dott. NUZZO Laurenza - Consigliere - SENTENZA
Dott. MACCHIA Alberto - Consigliere - N. 2511
Dott. DAVIGO Piercamillo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MANNA Antonio - Consigliere - N. 022588/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO CORTE D'APPELLO di BRESCIA;
nei confronti di:
1) ND NA EL N. IL 02/01/1953;
avverso SENTENZA del 23/11/2005 TRIBUNALE di BRESCIA;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. NUZZO LAURENZA;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. GIALANELLA Antonio, che ha concluso per l'annullamento con rinvio. OSSERVA
Il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Brescia ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del Tribunale di Brescia del 23.11.2005 con cui ZO JU IC era stata prosciolta dal reato di cui all'art. 81 c.p., art. 594 c.p. e art. 646 c.p., u.c., "perché concesse le attenuanti generiche stimate prevalenti sull'aggravante di cui all'art. 646 c.p., tutti i reati a lei ascritti risultano estinti per intervenuta remissione della querela". Il P.G. ricorrente deduceva l'erronea applicazione dell'art. 69 c.p., art. 152 c.p., art. 646 c.p., u.c., per avere il giudice esteso al reato di appropriazione indebita, a seguito del giudizio di prevalenza delle attenuanti generiche sull'aggravante di detto reato, l'operatività della causa estintiva di cui all'art. 152 c.p., facendone derivare erroneamente la perseguibilità a querela.
Chiedeva, quindi, l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente al reato di cui all'art. 646 c.p., u.c.. Con memoria depositata il 6.5.2009 il difensore della ZO rilevava che dalla descrizione del fatto contestato non era desumibile l'aggravante cui aveva fatto riferimento il P.G., non essendo configurabile un rapporto intercorrente tra l'imputata e la persona offesa GA AR CA, secondo il disposto dell'art. 61 c.p.. Il ricorso è fondato. Contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa nel capo di imputazione si fa espresso riferimento al fatto che l'imputata era socia della società "Calzificio Elisabet" e si era appropriata di merce di proprietà della società stessa di cui aveva il possesso in quel momento. Peraltro nella sentenza impugnata si specifica che "data l'esposizione delle circostanze come descritte nel capo d'imputazione, il fatto di cui all'art. 646 c.p. deve ricondursi all'ipotesi aggravata di cui all'u.c.". Ne consegue che il giudizio di comparazione tra le circostanze effettuato dal giudice di merito se pure escludeva l'operatività dell'aggravante sul piano della sanzione, non faceva venir meno la configurazione giuridica del reato aggravato e, quindi, la perseguibilità di ufficio prevista dalla legge, secondo la costante giurisprudenza della S.C. (Cass.22.5.78 n. 11320; n. 12027/1997). La sentenza impugnata deve,
pertanto, essere annullata con rinvio alla Corte di Appello di Brescia.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di Appello di Brescia.
Così deciso in Roma, il 29 maggio 2009.
Depositato in Cancelleria il 16 giugno 2009