Cass. pen., sez. I, sentenza 25/03/2015, n. 30100
CASS
Sentenza 25 marzo 2015

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Nel procedimento di prevenzione il rimedio esperibile dal proposto e dai terzi interessati avverso la statuizione di condanna alle spese per i giudizi di merito è quello della correzione dell'errore materiale, poichè la pronuncia di una statuizione di tale contenuto è esclusa dall'art. 204, comma secondo, del d.P.R. n. 115 del 2012, in materia di prevenzione, esecuzione e sorveglianza, salvo che con riferimento al giudizio di legittimità, e costituisce inoltre disposizione conseguenziale ed accessoria rispetto a quelle relative al "thema decidendum", non implicante alcuna discrezione valutativa da parte del giudice.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 25/03/2015, n. 30100
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 30100
    Data del deposito : 25 marzo 2015

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