Sentenza 25 marzo 2015
Massime • 1
Nel procedimento di prevenzione il rimedio esperibile dal proposto e dai terzi interessati avverso la statuizione di condanna alle spese per i giudizi di merito è quello della correzione dell'errore materiale, poichè la pronuncia di una statuizione di tale contenuto è esclusa dall'art. 204, comma secondo, del d.P.R. n. 115 del 2012, in materia di prevenzione, esecuzione e sorveglianza, salvo che con riferimento al giudizio di legittimità, e costituisce inoltre disposizione conseguenziale ed accessoria rispetto a quelle relative al "thema decidendum", non implicante alcuna discrezione valutativa da parte del giudice.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 25/03/2015, n. 30100 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 30100 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2015 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. GIORDANO Umberto - Presidente - del 25/03/2015
Dott. NOVIK Adet Toni - Consigliere - SENTENZA
Dott. CAVALLO Aldo - Consigliere - N. 856
Dott. MAZZEI AN - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CENTONZE Alessandro - Consigliere - N. 36065/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ZZ Alessandra, nata a [...] il [...], ES EN, nato a [...] il [...], TE LO, nato a [...] il [...], GR AZ, nata a [...] il [...], IT OS, nata a [...] il [...], ES Francesco, nato a [...] il [...], ES OR, nato a [...] l'[...], ES OS, nata a [...] il [...], IN GO, nato a [...] il [...], ZZ Giacomo, nato a [...] il [...], MA FF Francesco, nato a [...] il [...], CO OR, nato a [...] il [...], ZZ Rosa, nata a [...] il [...], ZZ Gaetana, nata a [...] il [...], ZZ Rosolino, nato a [...] il [...], BE AN, nata a [...] il [...], Di NO Natale, nato a [...] il [...], TE LA, nata a [...] il [...], ZU SO AB, nata a [...] il [...] ;
avverso l'ordinanza del 28/04/2014 della Corte di appello di Palermo;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal componente AN IZ EI;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale, dott. CANEVELLI Paolo che ha concluso chiedendo l'annullamento dell'ordinanza con rinvio alla Corte di appello di Palermo per un nuovo giudizio.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 28 aprile 2014 la Corte di appello di Palermo, giudice dell'esecuzione, ha respinto la richiesta dei diciannove ricorrenti indicati in epigrafe, volta ad ottenere la correzione del preteso errore materiale contenuto nel decreto, non più soggetto ad impugnazione, emesso dalla Corte palermitana il 3 marzo 2005, n. 207, in sede di appelli (riuniti) avverso i decreti di confisca in pregiudizio di ZZ EN, adottati dal Tribunale della sede il 17 luglio 1996 (depositato il 17 aprile 1997), il 29 ottobre 1997 (depositato il 17 novembre) e il 21 giugno 1999 (depositato il 19 luglio), nella parte in cui gli attuali ricorrenti - intervenuti come terzi nel giudizio di prevenzione - erano stati condannati, in solido tra loro e con gli altri appellanti, al pagamento delle spese del procedimento di merito.
A sostegno della decisione la Corte ha addotto che la condanna alle spese, disposta nel suddetto decreto del 3 marzo 2005, non era frutto di un errore materiale e non era, quindi, emendabile con il procedimento di cui all'art. 130 cod. proc. pen., ne' rilevabile in sede di esecuzione, trattandosi invece di eventuale errore di diritto coperto dal giudicato per mancata impugnazione degli interessati, sul punto, nell'ambito del procedimento di prevenzione già definito con sentenza della Corte di cassazione, in data 6/03/2007, di rigetto dei ricorsi proposti per altri motivi anche dagli attuali ricorrenti;
e, a sostegno di tale assunto, ha richiamato una precedente decisione conforme del giudice di legittimità (n. 26302 del 19/04/2011, Rv. 250669).
Ad avviso della Corte di appello, il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 204, comma 2 in materia di spese di giustizia, lascerebbe aperte due interpretazioni: quella, sostenuta dai ricorrenti, secondo la quale, nel procedimento di prevenzione, come in quello di esecuzione e di sorveglianza, la condanna alle spese è prevista solo da parte della Corte di cassazione e non anche nei gradi di merito del medesimo procedimento, interpretazione avallata da una circolare del Ministero della Giustizia, Dipartimento per gli affari di giustizia, Direzione generale della giustizia penale, in data 30 dicembre 2009;
e la tesi secondo la quale la condanna alle spese, da parte della Corte di cassazione, sarebbe invece condizione necessaria per il recupero delle spese attinenti ai gradi di merito del procedimento di prevenzione, in una logica deflazionistica del ricorso per cassazione volta a premiare i proposti e i terzi partecipi non ricorrenti per cassazione.
Tale alternativa ermeneutica - del cui superamento, a favore della tesi avallata dalla citata circolare ministeriale e dalla più recente giurisprudenza di legittimità, la Corte d'appello pure da atto - dimostrerebbe la problematicità giuridica del tema della condanna alle spese nel procedimento di prevenzione di merito, come tale non riducibile al preteso errore materiale passibile di correzione, considerata la definitività, nel caso di specie, del decreto di confisca pronunciante condanna alle spese per i gradi di merito.
2. Avverso tale ordinanza hanno proposto un unico ricorso per cassazione tutte le diciannove persone in epigrafe indicate, sostenendo che la loro condanna solidale alle spese dei due gradi di merito del procedimento di prevenzione, per un importo complessivo di Euro 3.744.344
(tremilionisettecentoquarantaquattrotrecentoquarantaquattro), lievitato ad oggi ad Euro 5.000.000 (cinque milioni), costituisce invece un errore materiale, come tale suscettibile di correzione. Sono stati dedotti, in particolare, due motivi di ricorso.
2.1. Il primo motivo, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), c) ed e), denuncia violazione ed errata applicazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 204 e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla qualificazione della fattispecie in esame come errore di diritto e non errore materiale.
La disposizione suddetta sarebbe chiara nell'escludere la condanna alle spese processuali del proposto e a maggior ragione dei terzi, salva la sola condanna alle spese del giudizio di cassazione, in caso di definizione del procedimento di prevenzione con provvedimento di inammissibilità o di rigetto.
Tale interpretazione, avallata della predetta circolare ministeriale, sarebbe sostenuta dalla giurisprudenza di legittimità, la quale, nel respingere le richieste di remissione del debito avanzate da quasi tutti gli attuali ricorrenti, aveva espressamente indicato, in una serie di sentenze (di cui la prima del 16/01/2013, depositata il 4/04/2013, su ricorso di IT OS), come rimedio esperibile contro l'ingiusta condanna alle spese, in sede di prevenzione, il procedimento di correzione di errore materiale di cui all'art. 130 cod. proc. pen., richiamando al riguardo autorevoli precedenti della stessa Corte di cassazione, a sezioni unite, circa la possibilità di utilizzare il detto strumento nel caso di errata condanna alle spese di imputato minorenne o di omessa condanna dell'imputato alle spese a favore della parte civile (sentenze, rispettivamente, n. 15 del 31/05/2000 e n. 7945 del 31/01/2008).
2.2. Il secondo motivo, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), lamenta la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione.
Sostenere che la disposizione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 204, comma 2, ossia la condanna alle spese da parte della Corte di cassazione, possa essere interpretata come una condizione perché l'interessato e i terzi intervenuti nel procedimento di prevenzione subiscano il recupero delle spese anche dei gradi di merito del procedimento, sarebbe in palese contrasto col fatto che i terzi non sono intranei ad alcun sodalizio mafioso e si troverebbero esposti ad un ingiusto quanto illegittimo provvedimento di condanna al pagamento di somme spesso esorbitanti (ascendenti, nel caso in esame, a cinque milioni di euro), considerati i costi normalmente elevati degli accertamenti patrimoniali, rispetto alle quali i pretesi coobbligati potrebbero essere totalmente incapienti e comunque restare privati, in caso di pagamento, di ogni futura possibilità di sopravvivenza economica e di positiva programmazione per almeno quattro o cinque generazioni.
Si aggiunge che la tesi, secondo cui la condanna alle spese da parte della Corte di cassazione è condizione per essere condannati anche alle spese dei gradi di merito del procedimento di prevenzione, determinerebbe una inammissibile limitazione del diritto di difesa e non si sottrarrebbe a fondato dubbio di legittimità costituzionale.
3. Il Procuratore generale, richiamando la sentenza della Corte, a sezioni unite, n. 15 del 2000, in tema di emendabilità, col procedimento previsto per la correzione degli errori materiali, delle statuizioni in materia di spese processuali, trattandosi di disposizioni accessorie conseguenti ex lege a determinati provvedimenti e in alcun modo rimesse alla discrezionalità del giudice, ha concluso a favore dell'annullamento dell'ordinanza impugnata.
4. Il 13 marzo 2015 è pervenuta memoria dei ricorrenti ad ulteriore sostegno dell'impugnazione proposta e in adesione alle conclusioni del Pubblico Ministero sull'emendabilità del decreto de quo. CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
Secondo la giurisprudenza di legittimità, l'errore sulle spese processuali, sia per omessa pronuncia sia per disposta condanna, è emendabile con il procedimento di correzione previsto dall'art. 130 cod. proc. pen., quando abbia i caratteri dell'errore materiale,
incidendo su disposizione accessoria la cui previsione o esclusione consegue ex lege e non postula, quindi, alcuna discrezionalità da parte del giudice.
Sono state, pertanto, ritenute emendabili con la procedura di correzione dell'errore materiale l'omessa condanna dell'imputato soccombente alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile sempre che non emergano specifiche circostanze che giustifichino la compensazione, totale o parziale, delle stesse (Sez. U, n. 7945 del 31/01/2008, Boccia, Rv. 238426; Sez. 5, n. 42899 del 24/06/2014, Vizzardi, Rv. 260788; Sez. 6, n. 8668 del 05/02/2014, Ambrogiani, Rv. 258812); e l'omessa disposizione sulle spese processuali e su quelle di mantenimento in carcere dell'imputato nella sentenza di condanna o equiparata a quella di condanna (Sez. 6, n. 38189 del 27/09/2011, Taraschi, Rv. 251049).
Analogamente è stata ritenuta emendabile, col ricorso alla procedura di correzione degli errori materiali di cui all'art. 130 cod. proc. pen., l'erronea statuizione in tema di condanna al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria, in caso di inammissibilità del ricorso proposto dall'imputato minorenne, come tale esentato dall'obbligo di pagare le spese del processo, trattandosi di rettifica che non incide sul contenuto intrinseco della decisione ma su una pronuncia consequenziale ed accessoria ad essa, non implicante alcuna valutazione discrezionale da parte del giudice (Sez. U, n. 15 del 31/05/2000, Radulovic, Rv. 216705). Nel caso in esame, come riconosciuto anche nel provvedimento impugnato, la Corte di cassazione, in una serie di sentenze non massimate, nel respingere le istanze di remissione del debito avanzate dai terzi interessati intervenuti del procedimento di prevenzione, in gran parte coincidenti con gli attuali ricorrenti, ha già affermato il seguente principio di diritto: la disposizione di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 204, comma 2, secondo la quale nel processo di prevenzione, come in quello di esecuzione e di sorveglianza, si procede al recupero in caso di condanna alle spese da parte della Corte di cassazione, va intesa nel senso che la condanna investe solo le spese del procedimento davanti alla Corte di legittimità e non si estende alle spese dei gradi di merito del medesimo procedimento, le quali, pertanto, non sono ripetibili dal proposto e dai terzi interessati che siano in esso intervenuti;
se, però, la condanna non è stata limitata alle spese del giudizio di legittimità, il rimedio esperibile è quello del procedimento di correzione dell'errore materiale, ex art. 130 cod. proc. pen., poiché la correzione in punto di condanna alle spese incide non sul contenuto intrinseco della pronuncia relativa al thema decidendum, ma semplicemente su una statuizione consequenziale ed accessoria alla prima e, perciò, non implica alcuna discrezione valutativa da parte del giudice, configurandosi la correzione non come (inammissibile) rimedio ad un vizio della volontà del giudice o ad un suo errore di giudizio, ma soltanto come strumento per eliminare la disarmonia tra la manifestazione esteriore costituita dal documento-sentenza e quanto poteva e doveva essere statuito ex lege (Sez. 1, sentenze n. 32473, 25626, 20229, 20005, 20004, 20003, 20002, 18422, 18421, 18420, 18419, 18418 e 15665 del 2013, tutte in tema di remissione del debito non consentita ai terzi, erroneamente condannati al pagamento delle spese, intervenuti nel procedimento di prevenzione definito con il rigetto dei loro ricorsi;
mentre è rimasta isolata Sez. 1, n. 26302 del 2011, Rv. 250669, citata nell'ordinanza impugnata, circa la non rilevabilità, in sede di esecuzione, della illegittima condanna alle spese pronunciata, in violazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 204 con decreto di sottoposizione a misura di prevenzione). Discende che la condanna degli attuali ricorrenti alle spese del procedimento di prevenzione, pronunciata con decreto della Corte di appello di Palermo n. 207 del 2005, divenuto definitivo giusta sentenza n. 11170 del 2007 di questa Corte di cassazione che ha rigettato i ricorsi, deve ritenersi, in conformità delle pronunce di legittimità sopra richiamate, frutto di un errore materiale, poiché l'esclusione della condanna alle spese, salvo quelle del giudizio di cassazione, è prevista dalla legge e, segnatamente, dal D.P.R. n. 115 del 2012, art. 204, comma 2, cit., senza alcun potere discrezionale del giudice al riguardo;
ciò comporta l'emendabilità dell'errore materiale contenuto nel predetto decreto della Corte di appello, pronunciante condanna dei terzi interessati e attuali ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento di prevenzione;
a norma dell'art. 620 c.p.p., comma 1, lett. l), va quindi disposto l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata che ha, invece, respinto l'istanza di correzione dell'erronea condanna;
tale correzione va immediatamente operata, eliminando dal decreto della Corte d'appello n. 207 del 2005 la statuizione di condanna degli appellanti al pagamento delle spese processuali.
La correzione, di cui alla presente sentenza, deve essere infine annotata sull'originale dell'atto emendato ai sensi dell'art. 130 c.p.p., comma 2. 2. Segue conforme dispositivo.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone correggersi il decreto 3/3/2005 n. 207 della Corte di appello di Palermo, eliminando la statuizione di condanna al pagamento delle spese processuali. Si annoti sull'originale dell'atto.
Così deciso in Roma, il 25 marzo 2015.
Depositato in Cancelleria il 13 luglio 2015