Sentenza 27 settembre 2011
Massime • 1
Il rimedio esperibile per emendare la sentenza di condanna, o equiparata a quella di condanna, che ometta di provvedere sulle spese processuali e su quelle relative al mantenimento dell'imputato durante la custodia cautelare è costituito unicamente dalla procedura di correzione degli errori materiali, e non anche dall'impugnazione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 27/09/2011, n. 38189 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 38189 |
| Data del deposito : | 27 settembre 2011 |
Testo completo
M
38 189 /1 1 3
REGISTRO GENERALE n. 16751/2011
UDIENZA in CAMERA di CONSIGLIO del 27.9.2011
SENTENZA n. 1360
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La CORTE SUPREMA di CASSAZIONE
SEZIONE SESTA PENALE
composta dai Magistrati:
Di Virginio Presidente dott. Adolfo
dott. Tito Garribba Consigliere dott. Francesco Serpico Consigliere dott. Francesco Gramendola Consigliere dott. Giorgio Fidelbo Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto dal Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte
d'appello di Brescia
avverso la sentenza di patteggiamento emessa il 17 gennaio 2011 dal giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Mantova nei confronti di HI
IZ;
Udita la relazione svolta dal cons. Tito Garribba;
Letta la requisitoria del P.M., in persona del Sost. Procuratore Generale dott.
Giovanni D'Angelo, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla parte in cui non statuisce sulla condanna al pagamento delle spese;
MOTIVI DELLA DECISIONE
§1. Il Procuratore Generale ricorre per cassazione contro la senten- za di patteggiamento specificata in epigrafe, denunciando l'inosservanza di norme processuali per essere stata omessa la condanna al pagamento delle spese proces- suali (la pena applicata supera i due anni di reclusione) e di quelle di mantenimento in carcere (l'imputato aveva patito custodia cautelare).
§2. Il ricorso è inammissibile, perché proposto al di fuori dei casi previsti dalla legge.
Infatti l'art. 535, comma 4, cod.proc.pen., stabilendo che "quando il giu- dice non abbia provveduto circa le spese, la sentenza è rettificata a norma dell'art. 130", detta una regola generale valevole non solo per la sentenza di condanna emessa al termine del dibattimento, ma anche per quelle emesse all'esito dei giudi- zi speciali.
Tale regola, ispirata dal principio di semplificazione, mira a favorire la ra- pida definizione del processo. Infatti, nella presente fattispecie, per porre rimedio all'errore commesso dal giudice, non è necessario instaurare un nuovo grado di giu- dizio (con il correlativo effetto di sospendere l'esecuzione e ritardare il passaggio in giudicato), perché la condanna al pagamento delle spese non è statuizione rimessa alla discrezionalità del giudice, ma discende direttamente dall'osservanza di un ob- bligo di legge.
Pertanto deve concludersi che il mezzo esperibile per emendare la sen- tenza di condanna o equiparata a quella di condanna che ometta di provvedere sul- le spese processuali (ed eventualmente su quelle di mantenimento durante la cu- stodia cautelare), è la correzione di errore materiale a norma dell'art. 130 cod.- proc.pen., e non l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte di cassazione dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso il 27 settembre 2011.
Il Presidente Il Consigliere estensore
Adolfo Di Virginio Garribba aus.
DEPOSITATO IN CANCELLERIA
24 OTT 2011 IL
A M E
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO) R
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Pieta Esposito T
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