Sentenza 18 gennaio 2005
Massime • 1
In tema di estradizione da Paese aderente al trattato europeo di estradizione ed al protocollo aggiuntivo, resi esecutivi in Italia, rispettivamente, con Legge 30 gennaio 1963 n. 300 e con legge 18 ottobre 1984 n. 755, qualora, trattandosi di soggetto condannato in Italia all'esito di giudizio contumaciale, lo Stato estero, nel concedere l'estradizione, l'abbia sottoposta alla "condizione" che venissero garantiti i diritti di difesa dell'estradando, l'osservanza di tale "condizione" - da intendersi, in realtà come un mero richiamo ai "diritti minimi della difesa" generalmente riconosciuti, cui si riferisce l'art. 3 del citato protocollo aggiuntivo, prevedendo questo soltanto la possibilità che l'estradizione venga rifiutata quando i detti diritti non appaiano garantiti, ma non che venga sottoposta a condizioni - non richiede la necessaria celebrazione di un nuovo processo, dovendosi invece ritenere sufficiente la possibilità di restituzione nel termine per impugnare prevista per il caso di sentenza contumaciale dall'art. 175, comma secondo, cod. proc. pen.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 18/01/2005, n. 12122 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12122 |
| Data del deposito : | 18 gennaio 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. GEMELLI Torquato - Presidente - del 18/01/2005
Dott. MOCALI Piero - Consigliere - SENTENZA
Dott. DE NARDO Giuseppe - Consigliere - N. 164
Dott. SIOTTO Maria Cristina - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PEPINO Livio - Consigliere - N. 030832/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
EL AI BD N. IL 12/12/1966;
avverso ORDINANZA del 15/07/2004 CORTE ASSISE di NAPOLI;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. SIOTTO MARIA CRISTINA;
lette le conclusioni del P.G. Dr. Oscar Cedrangolo che ha chiesto il rigetto del ricorso.
RILEVA
Con ordinanza del 15/7/2004 la Corte di Assise di Napoli ha rigettato l'incidente di esecuzione proposto nell'interesse di El OU BD con riguardo alla asserita disapplicazione della condizione apposta all'atto dell'estradizione dalla Spagna all'Italia dello straniero (condizione per la quale si sarebbero dovute dare all'estradato, mediante nuovo processo, le possibilità di impugnazione idonee a garantire i suoi diritti di difesa). La Corte di merito ha rilevato come nella specie non risultasse esservi stata alcuna accettazione della condizione sopra indicata da parte del Ministro della Giustizia, unica Autorità deputata alla sua accettazione, e come, tenuto conto della legittimità del procedimento in contumacia e della possibilità di impugnazione del difensore del contumace pur in assenza di specifico mandato, unico rimedio esperibile a fronte del passaggio in giudicato della sentenza contumaciale emessa nei confronti di El OU BD fosse -ove sussistenti i presupposti- la revisione del processo ma non già l'esperimento di un secondo giudizio.
Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso il difensore di El OU BD deducendo l'omessa applicazione della Convenzione Europea di estradizione, la violazione delle norme contenute nei titoli 1 e 2 del libro undicesimo del codice di procedura penale vigente, la violazione dell'art. 720 comma 4 C.P.P. e vizi di motivazione. In particolare il ricorrente difensore, sottolineato il tenore delle ordinanze con le quali era stata concessa l'estradizione, ha rilevato l'esplicita ed illegittima disapplicazione della condizione apposta dallo Stato Spagnolo nonché la manifesta illogicità della motivazione che, dopo aver affermato l'esistenza di tale condizione, aveva implicitamente sostenuto non conveniente il suo rispetto e non aveva osservato il disposto di cui all'art. 720 C.P.P. Il ricorso non merita accoglimento.
Per una migliore comprensione della questione oggetto del proposto incidente di esecuzione si impone una sia pur rapida disamina delle norme regolanti i rapporti tra gli Stati in materia di estradizione. Ed al proposito deve innanzi tutto sottolinearsi come la Convenzione Europea di estradizione firmata il 13/12/57, lungi dal negare valenza alla procedura contumaciale, la autorizzi esplicitamente laddove all'art. 14 paragrafo 2, nel regolare il principio di specialità, ne fa espressa menzione prevedendo che "...la Parte richiedente potrà prendere le misure necessarie in vista ...di una interruzione della prescrizione in conformità con la propria legislazione, ivi compreso il ricorso ad un procedimento contumaciale". Si deve altresì tenere presente che con il 2 protocollo aggiuntivo alla Convenzione Europea di estradizione, sottoscritto a Strasburgo nel 1978 e ratificato anche dall'Italia e dalla Spagna, si è prevista all'art. 3 del titolo terzo la possibilità di rifiuto dell'estradizione fondata su condanna emessa a seguito di giudizio contumaciale nel caso in cui, ad avviso della Parte richiesta, "la procedura non ha soddisfatto i diritti minimi della difesa riconosciuti ad ogni persona accusata di reato", a meno che la Parte richiedente non dia "assicurazioni ritenute sufficienti per garantire alla persona la cui estradizione è chiesta il diritto ad un nuovo procedimento di giudizio che tuteli i diritti della difesa", specificandosi nel rapporto esplicativo al protocollo che per "diritti minimi di difesa" debbono intendersi quelli specificati dall'art. 6, paragrafo 3, della CEDU ed in particolare le regole minime essenziali per i procedimenti in contumacia indicate nella risoluzione del 1975 del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa. Da siffatto complesso di norme e indicazioni può dunque escludersi, da un lato, che l'avvenuta celebrazione in contumacia del procedimento sia ostativa alla richiesta ed alla concessione dell'estradizione fra gli Stati aderenti alla Convenzione Europea, dall'altro lato, che sia prevista, una volta che non si sia fatto ricorso al "rifiuto", la possibilità di apposizione a fini estradizionali di condizioni diverse da quella dell'osservanza delle regole minime essenziali idonee a garantire i diritti di difesa (con l'unica eccezione della particolare ipotesi, che qui non rileva, di cui all'art. 19 della Convenzione): e di ciò deve tenersi doverosamente conto nella valutazione del provvedimento di estradizione emesso dall'Autorità spagnola, rilevando appunto nella specie non già la carenza -ai sensi dell'art. 720 comma 4 C.P.P.- di una esplicita accettazione della condizione, posta dallo
Stato estero, da parte del Ministro della Giustizia, quanto piuttosto il fatto che il citato protocollo aggiuntivo autorizza solo il rifiuto e non il condizionamento dell'estradizione. Pertanto - ed è la necessaria conseguenza di quanto sopra - il significato da attribuire alla parte dispositiva dell'ordinanza 16/7/2001 della Corte Nazionale spagnola, confermata dalla successiva ordinanza 29/10/2001 del Plenum della medesima Corte, laddove, sia pure con impropria dizione, si fa riferimento alla "condizione" da osservare da parte dello Stato richiedente l'estradizione, non può non essere che quello di un richiamo al rispetto dei "diritti minimi di difesa generalmente riconosciuti", così come intesi nel rapporto esplicativo al protocollo sopra citato, da garantire non necessariamente con la celebrazione di un nuovo processo, sol perché celebratosi in contumacia quello definito con la sentenza di condanna posta a base della richiesta di estradizione, ma anche con la possibilità di adozione di un qualche mezzo processuale che parimenti assicuri la tutela del diritto di difesa del contumace. Ebbene, certamente risponde a siffatta esigenza la disciplina della "restituzione nel termine" prevista dall'art. 175 C.P.P., che consente la riapertura dei termini per l'impugnazione della sentenza contumaciale in favore dell'imputato che provi di non aver avuto effettiva conoscenza del provvedimento, sempre che l'impugnazione non sia stata già proposta dal difensore ed il fatto non sia dovuto a sua colpa ovvero, quando la sentenza contumaciale è stata notificata mediante consegna al difensore nei casi previsti dagli artt. 159-161 comma 4-169 C.P.P., l'imputato non si sia sottratto volontariamente alla conoscenza degli atti del procedimento;
altresì risponde alle indicate esigenze di tutela il disposto di cui all'art. 603 comma 4 C.P.P. che, nei casi ivi previsti, consente nel giudizio di appello in favore dell'imputato contumace in primo grado la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, così di fatto prevedendo un nuovo giudizio di primo grado;
ulteriore tutela è inoltre assicurata dalla normativa in tema di revisione.
Le norme sopra richiamate (e la valutazione peraltro di tutto il sistema di garanzie previste a tutela dell'esercizio dei diritti difensivi ed in particolare dell'imputato contumace, compresa la facoltà di impugnazione, pur senza specifico mandato, del difensore di costui) consentono dunque di ritenere rispettati dal vigente sistema processuale penale italiano i parametri richiamati dal 2 protocollo aggiuntivo e dal rapporto esplicativo dei quali si è sopra fatta menzione. Se poi si considera che l'Autorità Giudiziaria spagnola non si è avvalsa della possibilità di rifiutare l'estradizione richiesta (seppur a ciò facoltizzata dall'art. 3 del titolo terzo del 2 protocollo sottoscritto a Strasburgo nel marzo 1978 e poi ratificato dallo Stato spagnolo) ma la ha - di
contro
- disposta, meramente richiamando con la "condizione" apposta i detti parametri, deve ritenersi che, nella specie, anche la Parte richiesta ha convenuto sulla sufficienza delle garanzie accordate dal nostro ordinamento a tutela del soggetto estradando. In conclusione: in caso di estradizione, da parte di Stato estero che non preveda il giudizio contumaciale, concessa a "condizione" (secondo il significato più proprio sopra sottolineato) che all'estradato sia riconosciuta la possibilità di "impugnazione", deve ritenersi rispettato sotto ogni profilo il provvedimento concessivo dell'estradizione qualora l'interessato possa avvalersi - sussistendone i presupposti - degli istituti della rimessione in termini e della revisione. Alla stregua delle considerazioni sopra svolte e preso atto dell'omesso ricorso (da qualsivoglia ragione determinato) da parte di El OU AD agli istituti processuali previsti a tutela dei suoi diritti di difesa, nessuna disapplicazione della Convenzione Europea di estradizione ne' alcuna violazione di legge sono ravvisabili nella specie;
ne' possono individuarsi, al di là della inconferenza della considerazione contenuta nell'ordinanza impugnata circa la mancata accettazione della "condizione" da parte del Ministro della Giustizia, vizi di motivazione nel provvedimento di reiezione dell'incidente di esecuzione proposto dallo straniero.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente El OU AD al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 18 gennaio 2005.
Depositato in Cancelleria il 25 marzo 2005