Cass. pen., sez. I, sentenza 18/01/2005, n. 12122
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Sentenza 18 gennaio 2005

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In tema di estradizione da Paese aderente al trattato europeo di estradizione ed al protocollo aggiuntivo, resi esecutivi in Italia, rispettivamente, con Legge 30 gennaio 1963 n. 300 e con legge 18 ottobre 1984 n. 755, qualora, trattandosi di soggetto condannato in Italia all'esito di giudizio contumaciale, lo Stato estero, nel concedere l'estradizione, l'abbia sottoposta alla "condizione" che venissero garantiti i diritti di difesa dell'estradando, l'osservanza di tale "condizione" - da intendersi, in realtà come un mero richiamo ai "diritti minimi della difesa" generalmente riconosciuti, cui si riferisce l'art. 3 del citato protocollo aggiuntivo, prevedendo questo soltanto la possibilità che l'estradizione venga rifiutata quando i detti diritti non appaiano garantiti, ma non che venga sottoposta a condizioni - non richiede la necessaria celebrazione di un nuovo processo, dovendosi invece ritenere sufficiente la possibilità di restituzione nel termine per impugnare prevista per il caso di sentenza contumaciale dall'art. 175, comma secondo, cod. proc. pen.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 18/01/2005, n. 12122
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 12122
    Data del deposito : 18 gennaio 2005

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