Sentenza 22 maggio 2007
Massime • 1
La notificazione del decreto di citazione a giudizio nelle mani di persona capace e convivente presso la residenza dichiarata o il domicilio eletto dall'imputato è validamente eseguita, con conseguente legittimità della dichiarazione di contumacia, pur quando il destinatario dell'atto sia detenuto per altra causa e lo stato di detenzione non risulti dagli atti, perchè il temporaneo stato di detenzione non fa venire meno né il legame di convivenza né il dovere di informare l'Autorità procedente sul mutamento di situazione di fatto.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 22/05/2007, n. 25425 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 25425 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. DI IORIO Giorgio - Presidente - del 22/05/2007
Dott. CARMENINI Secondo Libero - Consigliere - SENTENZA
Dott. MONASTERO Francesco - Consigliere - N. 622
Dott. ZAPPIA Pietro - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. RENZO Michele - Consigliere - N. 008285/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) AC AB, N. IL 05/09/1967;
avverso SENTENZA del 08/01/2004 CORTE APPELLO di CATANZARO;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. ZAPPIA PIETRO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. DELEHAYE E. che ha concluso per l'annullamento con rinvio in relazione al relativo concernente la notifica;
nel caso che la notifica venisse ritenuta regolare, il rigetto del ricorso.
Udito il difensore Avv. BETTONI Manfredi in qualità di sostituto processuale dell'Avv. BARBUTO Giuseppe, il quale ha chiesto l'accoglimento del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza del 17.12.2002 il Tribunale di Crotone condannava SA FA, ritenuta l'ipotesi di cui all'art. 648 c.p., comma 2 e concesse le circostanze attenuanti generiche, alla pena di mesi quattro di reclusione ed Euro 200,00 di multa, avendolo ritenuto responsabile del reato di ricettazione di assegno bancario, provento di delitto in danno di AS RA.
Con sentenza dell'8.1.2004 la Corte di Appello di Catanzaro confermava la decisione impugnata.
Avverso tale sentenza l'imputato SA FA propone, per mezzo del difensore, ricorso per cassazione lamentando la violazione di legge sotto diversi profili.
Col primo motivo di gravame il ricorrente lamenta nullità dell'ordinanza dichiarativa della contumacia per inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità (art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c), in relazione all'art. 178 c.p.p., lett. c)), in ordine alla violazione del diritto dell'imputato ad intervenire nel giudizio. In particolare osserva la difesa che il decreto di vocatio in ius, notificato con lettera raccomandata a.r., risultava ricevuto dalla cognata dell'imputato, senza che nella relata di notifica risultasse alcuna attestazione in ordine al rapporto di convivenza della stessa con il ricorrente;
rapporto di convivenza che nel caso di specie doveva ritenersi materialmente escluso risultando dalla documentazione allegata al proposto ricorso che il SA, sin dal 16.4.2003, era detenuto presso la Casa Circondariale di Milano. Di conseguenza nel caso di specie ricorreva una ipotesi di nullità assoluta della notifica ai sensi dell'art. 178 c.p.p., lett. c). Il motivo non è fondato.
Sul punto ritiene innanzi tutto il Collegio di dover ribadire quanto a più riprese evidenziato da questa Corte in ordine alla mancata indicazione del rapporto di convivenza fra il soggetto che si riceve l'atto ed il destinatario dello stesso, laddove è stato evidenziato che la mancata indicazione nella relazione dell'ufficiale giudiziario di tale rapporto di convivenza non è in sè causa di nullità della notificazione, ma incide solo sulla presunzione di esistenza di quel rapporto, affievolendola senza peraltro escluderla, posto che il detto rapporto può essere desunto da qualsiasi altro elemento (Cass. SS.UU. 9.7/10.9.2003 n. 35402); di talché, qualora la consegna sia avvenuta nella casa di abitazione o di abituale dimora dell'interessato, l'esistenza di un rapporto di convivenza, se pur temporaneo, può essere desunta da ulteriori elementi, come i rapporti familiari fra il destinatario ed il consegnatario dell'atto, atteso che la presenza nell'abitazione del soggetto che ebbe a riceversi l'atto, i rapporti familiari esistenti fra lo stesso ed il destinatario dell'atto, il dato obiettivo costituito dalla ricezione da parte di tale soggetto dell'atto indirizzato al proprio congiunto, costituiscono tutti elementi che, valutati nel loro insieme, integrano la presunzione di una dimora, anche se temporanea, presso l'abitazione del congiunto (Cass. sez. 1^, 13.11.1997/19.2.1998 n. 6366, in fattispecie pressoché analoga di consegna dell'avviso di cui all'art. 157 c.p.p., comma 8, al cognato del destinatario;
in senso conforme, Cass. sez. 2^, 13.12.2005/20.1.2006 n. 2597). E pertanto, sotto tale profilo, ritiene il Collegio che non possa dubitarsi della validità della notificazione.
Diversa questione è quella relativa alla problematica se la notificazione eseguita nelle mani di persona diversa dal destinatario dell'atto mantenga la sua validità anche se il destinatario sia detenuto. Sul punto questa Corte ha già avuto modo di evidenziare che, se lo stato di detenzione dell'imputato per causa diversa non risulti dagli atti, qualora la notificazione sia stata eseguita presso la residenza dichiarata o il domicilio eletto e sia andata a buon fine, legittimamente il giudice procede alla declaratoria di contumacia dell'imputato non comparso. In particolare da questa Corte "è stato, al riguardo, anche evidenziato come, in tali casi sia onere dell'imputato ai sensi dell'art. 161 c.p.p. e non diversamente dal mutamento di residenza o della diversa elezione di domicilio, comunicare al giudice del gravame il proprio stato di detenzione ai fini delle occorrende notificazioni. In difetto di tale comunicazione, la notificazione a mani di persona capace e convivente nella residenza risultante dagli atti del processo o comunque dichiarata, così come nel domicilio eletto, è validamente eseguita, tenuto conto che il legame di convivenza ed il connesso dovere di informazione non vengono meno per il temporaneo stato di detenzione, con conseguente idoneità di siffatta notificazione a mettere l'imputato nelle condizioni di conoscere la data del giudizio" (Cass. Sez. 3^, 28.1200 3 n. 10261; v. anche Cass. Sez. 1^, 1.3.2005, rv. 231496). Il principio enunciato in tali pronunce, ed al quale questo Collegio ritiene di doversi uniformare, consente altresì di superare il rilievo di parte ricorrente secondo cui nel caso di specie la notificazione in realtà non sarebbe andata a buon fine sia perché non risultava dall'avviso di ricevimento della raccomandata il rapporto di convivenza esistente fra il soggetto che tale raccomandata ebbe a riceversi e l'imputato, sia perché tale rapporto di convivenza risultava in realtà positivamente escluso dallo stato di detenzione in atto.
Sotto il primo profilo il Collegio ritiene di doversi integralmente richiamare alle considerazioni sinora svolte in tema di presunzione di siffatto rapporto di convivenza in presenza di determinati indici rivelatori dello stesso.
Sotto il secondo profilo osserva il Collegio, posto invero che lo stato di convivenza, inteso come situazione duratura di coabitazione, del soggetto che riceve l'atto con il destinatario dello stesso si presume sino a prova contraria (Cass. sez. 4^, 14.12.1995, rv. 203519), e posto che tale legame di convivenza ed il connesso dovere di informazione non vengono meno per il temporaneo stato di detenzione (Cass. 7.7.1994, CED 199578), che l'eccezione di nullità della notifica sollevata dalla difesa si appalesa infondata, ove si osservi che nel caso di specie non risulta in realtà contestato quel sostrato di convivenza su cui si fonda la presunzione che l'atto sia pervenuto a conoscenza del destinatario in considerazione del legame esistente fra il soggetto che ha ricevuto l'atto ed il destinatario di esso, ma si contesta solo l'attualità di tale convivenza per essere il destinatario dell'atto ristretto in una casa circondariale. Tale evenienza peraltro, per come sopra rilevato, in considerazione della temporaneità dello stato di detenzione, non elide il legame di convivenza ed il correlato dovere di informazione: di conseguenza il proposto gravame non può sul punto trovare accoglimento. Col secondo motivo di gravame il ricorrente lamenta nullità della sentenza per inosservanza, ovvero per applicazione erronea, della legge penale (art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), in relazione all'art. 648 c.p., comma 3), in ordine alla ritenuta configurabilità del reato allo stesso ascritto. In particolare rileva la difesa che il presupposto della ipotizzata ricettazione deve essere individuato nella indebita appropriazione di un carnet di assegni, smarrito dalla parte offesa AS RA, e quindi nel reato di cui all'art.647 c.p.. Tale reato è peraltro procedibile a querela di parte,
querela in realtà mai presentata, e sarebbe stato comunque commesso in epoca antecedente alla L. 9 agosto 1993, n. 328 che ebbe a modificare l'art. 648 c.p., comma 3 con la previsione che le disposizioni sul delitto di ricettazione si applicano anche quando manchi una condizione di procedibilità riferita al delitto presupposto.
Il motivo è manifestamente infondato ove sì osservi che il delitto di ricettazione è configurabile anche qualora manchi una condizione di procedibilità del reato presupposto ed anche qualora il reato presupposto sia procedibile a querela di parte e sia stato commesso antecedentemente alla modifica dell'art. 648 c.p., comma 3 disposta con la predetta L. n. 328 del 1993, atteso che il reato presupposto non deve necessariamente essere accertato giudizialmente o comunque essere oggetto di accertamento in sede penale, essendo sufficiente che la sua esistenza, a prescindere dalla eventuale insussistenza di condizioni di procedibilità dello stesso, risulti "positivamente" al giudice chiamato a decidere del reato di ricettazione. Col terzo motivo di gravame il ricorrente lamenta nullità della sentenza per mancanza o, comunque, manifesta illogicità della motivazione, evincibili dal testo del provvedimento impugnato (art.606 c.p.p., comma 1, lett. e), in relazione all'art. 546 c.p.p., comma 2, e art. 125 c.p.p., comma 3), in ordine alla reiezione della chiesta derubricazione del reato contestato nella meno grave ipotesi di cui all'art. 647 c.p. ed alla mancata, conseguente, pronunzia di improcedibilità per difetto di querela ovvero di proscioglimento per intervenuta prescrizione. In particolare rileva la difesa che con ragionamento illogico ed apodittico la Corte d'appello aveva escluso la chiesta derubricazione sotto il profilo della carenza di qualsivoglia elemento da cui potersi desumere che era stato l'odierno imputato ad apprendere direttamente il carnet smarrito dalla AS. Il rilievo è manifestamente infondato.
Ritiene invero il Collegio, in subiecta materia, di doversi rifare a quel cospicuo orientamento giurisprudenziale che, a più riprese, ha evidenziato come, in tema di cosiddetto smarrimento di assegno o di altro titolo e, comunque, di cosa che mantenga "chiari e intatti i segni esteriori pubblicitari di un possesso legittimo altrui", non appare configurabile il presupposto dello smarrimento obiettivo vero e proprio, tale che il bene possa ritenersi del tutto uscito dalla sfera di disponibilità del possessore, nel senso che egli non abbia alcuna possibilità di ripristinare il suo potere di fatto sullo stesso e debba quindi considerarsi come venuto meno anche l'elemento psicologico del possesso (in proposito v. Cass. Sez. 2, 28.12.1989 n. 17393; Cass. Sez. 2, 16.6.99 n. 11034). In questa prospettiva il venir meno della relazione materiale del titolare con la cosa posseduta, al di fuori dei casi in cui il medesimo ne abbia volontariamente dismesso il possesso, postula che il potere di fatto non sia cessato, in quanto esso è suscettibile di essere ripristinato attraverso i segni esteriori della cosa, i quali costituiscono l'espressione inequivocabile del possesso altrui mai venuto meno nella sua essenza psicologica. Pertanto colui che fa proprio un simile bene, uscito dalla custodia del titolare del diritto ivi incorporato, senza provvedere, avendone la possibilità, alla materiale restituzione, pone in essere una condotta riconducibile sotto il profilo materiale e psicologico, non già nella previsione dell'art. 647 c.p., bensì, per il fatto che è consapevole di poter risalire al legittimo possessore e, ciò malgrado, ne fa uso al fine di trame profitto, riconducibile nella previsione di altra fattispecie criminosa concretantesi o nel furto, ove l'impossessamento sia avvenuto senza intermediario, con sottrazione vera e propria al legittimo titolare dello "ius possidenti", ovvero nella ricettazione laddove, come nel caso di specie, non risulti provato che sia stato l'imputato ad appropriarsi per primo del documento smarrito.
Col quarto motivo di gravame il ricorrente lamenta nullità della sentenza per mancanza, ovvero illogicità della motivazione, evincibile dal testo del provvedimento impugnato (art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), in relazione all'art. 546 c.p.p., comma 2, e art.125 c.p.p., comma 3), in ordine alla affermazione della responsabilità del ricorrente, nonché in ordine al mancato conferimento di incarico peritale, finalizzato ad acclarare l'autenticità o meno della firma di traenza. In particolare rileva la difesa le gravi carenze, sotto il profilo logico, dialettico e argomentativo, dell'impianto motivazionale della sentenza, assumendo che la Corte si era limitata a valorizzare il dato obiettivo, rappresentato dal possesso del titolo da parte del SA, omettendo di prendere in considerazione i rilievi sollevati dalla difesa in sede di appello, laddove era stata eccepita la non raggiunta certezza in ordine alla storicità dello smarrimento del carnet di assegni da parte della AS, e la circostanza che l'assegno negoziato risultava firmato proprio dalla AS, di talché esisteva la forte probabilità che la firma di traenza fosse proprio della stessa, ad onta del suo disconoscimento che poteva essere interessato o non veritiero.
Il motivo è manifestamente infondato oltre che inammissibile perché, sotto il profilo del vizio di motivazione tenta di sottoporre a questa Corte un giudizio di merito, non consentito neppure alla luce della L. n. 46 del 2006. Va premesso che la modifica normativa dell'art. 606 c.p.p., lett. e), di cui alla L. 20 febbraio 2006, n. 46, lascia inalterata la natura del controllo demandato alla Corte di Cassazione, che può essere solo di legittimità e non può estendersi ad una valutazione di merito. Il nuovo vizio introdotto è quello che attiene alla motivazione, il cui vizio di mancanza, illogicità o contraddittorietà può ora essere desunto non solo dal testo del provvedimento impugnato, ma anche da altri atti del processo specificamente indicati. È perciò possibile ora valutare il cosiddetto travisamento della prova, che si realizza allorché si introduce nella motivazione un'informazione rilevante che non esiste nel processo oppure quando si omette la valutazione di una prova decisiva ai fini della pronunzia. Attraverso l'indicazione specifica di atti contenenti la prova travisata od omessa si consente nel giudizio di cassazione di verificare la correttezza della motivazione.
Ciò peraltro vale nell'ipotesi di decisione di appello difforme da quella di primo grado, in quanto nell'ipotesi di doppia pronunzia conforme il limite del devolutum non può essere superato ipotizzando recuperi in sede di legittimità, salva l'ipotesi in cui il giudice d'appello, al fine di rispondere alle critiche contenute nei motivi di gravame, richiami atti a contenuto probatorio non esaminati dal primo giudice.
Alla stregua di quanto sopra il proposto gravame sul punto va ritenuto manifestamente infondato, atteso che il controllo di legittimità operato da questa Corte è finalizzato a verificare, laddove il ricorrente proponga una diversa ricostruzione dei fatti, se le argomentazioni poste dal giudice di merito a fondamento della propria decisione siano compatibili con i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento, non essendo possibile da parte della Corte di cassazione una rivalutazione complessiva delle prove che sconfinerebbe nel merito. E tale giudizio di compatibilità deve ritenersi nel caso di specie sussistente, essendo la ricostruzione dei fatti operata dalla Corte territoriale del tutto coerente con le acquisizioni probatorie esistenti in atti e con gli esiti della disposta perizia calligrafica, di talché nessuna censura, e tanto meno nessuna diversa ricostruzione, può essere in questa sede di legittimità prospettata.
Sul punto rileva altresì il Collegio che la mancata effettuazione di un accertamento peritale non può costituire motivo di ricorso per cassazione trattandosi di mezzo di prova sottratto alla disponibilità delle parti e rimesso alla discrezionalità del giudice, che tra l'altro non può ricondursi al concetto di prova decisiva di cui al comma 1, lett. d), del codice di rito. Col quinto motivo di gravame il ricorrente lamenta nullità della sentenza per mancanza di motivazione, evincibile dal testo del provvedimento impugnato (art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), in relazione all'art. 546 c.p.p., comma 2, e art. 125 c.p.p., comma 3), in ordine alla reiezione della richiesta di riduzione della pena, avendo la Corte d'appello, con motivazione palesemente apparente, affermato che la pena "non è ragionevolmente suscettibile di diminuzione".
Il motivo è manifestamente infondato avendo in realtà la Corte territoriale fatto riferimento alla quantificazione "in misura esigua" operata dal primo giudice, ritenendo che la stessa non era pertanto ragionevolmente suscettibile di diminuzione. Nel caso di specie pertanto i giudici di appello hanno fatto richiamo alla motivazione della sentenza di primo grado, e quindi il rilievo del ricorrente si appalesa infondato atteso che - secondo la giurisprudenza di questa Corte - "nella determinazione dell'entità della pena, il giudice d'appello non è tenuto a reiterare l'indicazione degli elementi di cui all'art. 133 c.p., dovendosi presumere che detta determinazione sia stata effettuata o riesaminata anche con riguardo ad ogni elemento che risulti già acquisito agli atti o altrimenti indicato in sentenza" (Cass. pen., sez. 6^, 5 maggio 1988). Alla stregua di quanto sopra il ricorso non può trovare accoglimento;
ed al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, nella Pubblica udienza, il 22 maggio 2007. Depositato in Cancelleria il 3 luglio 2007