Sentenza 16 giugno 1999
Massime • 1
Poiché il venir meno della relazione materiale del titolare con una cosa che - come nelle ipotesi di assegno o altro titolo - conservi chiari e intatti i segni esteriori di un legittimo possesso altrui non implica, al di fuori dei casi di dismissione volontaria, che il potere di fatto sia cessato, colui che fa proprio un simile bene senza provvedere, avendone la possibilità, alla materiale restituzione pone in essere una condotta riconducibile, sotto il profilo materiale e psicologico, non già alla previsione dell'art. 647 cod. pen. (appropriazione di cose smarrite) bensì ad altra fattispecie criminosa concretantesi nel furto, ove l'impossessamento sia avvenuto senza intermediario, con sottrazione vera e propria al titolare dello "ius possidendi".
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 16/06/1999, n. 11034 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11034 |
| Data del deposito : | 16 giugno 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. Francesco Morelli Presidente del 16/06/1999
1. Dott. PP Maria Cosentino Consigliere SENTENZA
2. " AN Carletti " N. 928
3. " PP D'Errico " REGISTRO GENERALE
4. " DO NZ " N. 4882/1999
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto dal Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Milano
avverso la sentenza della Corte di Appello di Milano in data 2.10.1998 Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso, Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. D. NZ,
Udito il Pubblico Ministero in persona del Dott. Giovanni Palombarini che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Fatto
La Corte di Appello di Milano, con sentenza del 2.10.1998, in riforma di quella del Pretore di Busto Arsizio, assolveva ON NO e PP La IR dal reato di cui all'art. 708 c.p. perché il fatto non era più previsto dalla legge come reato, e dichiarava n.d.p. nei confronti dell'NO in ordine al reato di cui all'art. 647 c.p., così modificata l'originaria imputazione di ricettazione di un assegno bancario, quale provento da delitto di appropriazione di cose smarrite.
Ricorre per cassazione il procuratore generale presso la Corte d'Appello di Milano denunciando:
1^) motivazione contraddittoria in ordine all'elemento essenziale della fattispecie ex art. 647 c.p., avendo la Corte desunto il rinvenimento di cosa smarrita in contrasto con le dichiarazioni dello stesso imputato, con la circostanza del parziale riempimento del titolo dopo che questo era uscito dalla disponibilità del possessore legittimo, ed ancora con la riconosciuta falsità dell'affermazione dell'NO circa il modo di acquisto del possesso;
2^) violazione dell'art. 647 c.p. per avere la Corte territoriale ritenuto che debba considerarsi cosa oggettivamente smarrita il modulo di assegno di cui il legittimo possessore abbia denunciato lo smarrimento e ciò sulla base di un indirizzo giurisprudenziale della cassazione (fra le altre, si cita la sent. n. 5844 del 1997); mentre esiste altro e più persuasivo indirizzo ("ex plurimis" Cass. n. 17393 del 1989 e n. 8328 del 1996), che, per la ricorrenza della fattispecie criminosa in esame postula la necessità che la cosa sia uscita definitivamente dalla sfera di disponibilità del legittimo possessore, e che questo non sia in grado di ripristinare su di essa il primitivo potere;
sicché, in tema di smarrimento di assegno, potendosi risalire al titolare del conto in base alle annotazioni contenute sul modulo, questo non può considerarsi cosa oggettivamente smarrita, con conseguente configurazione del reato di furto o ricettazione, da parte di chi ne viene in possesso. Si soggiunge che la validità di questo secondo indirizzo trova riscontro nella legittimazione del titolare del titolo alla procedura di ammortamento che gli consenta atti conservativi dei suoi diritti, compresa la facoltà di riscuotere l'assegno smarrito. Si segnala, quindi, l'opportunità che il ricorso venga assegnato alle Sezioni Unite al fine di dirimere il delineato contrasto giurisprudenziale.
Diritto
Il ricorso è fondato.
La Corte territoriale, nel qualificare l'originaria imputazione di ricettazione come appropriazione di cose smarrite, ha affermato che, sulla base della denuncia di smarrimento dell'assegno in circostanze di tempo e di luogo imprecisate, il titolo doveva ritenersi "cosa oggettivamente smarrita", non rilevando in contrario la possibilità di risalire al titolare perché non più in grado di ripristinare l'originario potere di fatto sulla "res", ed all'uopo viene richiamato in sentenza un indirizzo giurisprudenziale conforme di questa Corte.
Senonché simile tesi non appare condivisibile alla luce di altro più persuasivo orientamento di questa Suprema Corte, cui il ricorrente si riporta.
È vero che ricorre il presupposto del reato di appropriazione di cosa smarrita ex art. 647, cm. I n. 1, c.p. allorquando la cosa possa considerarsi obbiettivamente smarrita, nel senso che sia uscita dalla sfera di sorveglianza del possessore e costui non abbia alcuna possibilità di ricostruire si di essa l'originario potere di fatto. A tal fine giova rifarsi alla nozione civilistica del possesso, che per il mantenimento di questo, consistente nella signoria di fatto sulla cosa posseduta, analoga all'esercizio di un diritto reale, non postula necessariamente la continuità della relazione materiale con il bene, in quanto la interruzione della stessa non equivale automaticamente alla perdita dello "ius possessionis", essendo sufficiente anche il mero atteggiamento psicologico del possessore, cioè la sua convinzione di non aver dismesso tale relazione con la cosa, ove non abbia subito lo spossessamento. Ed è appunto il momento in cui si verifica l'apprensione della cosa, da parte del soggetto non titolare, che qualifica la condotta antigiuridica di quest'ultimo come fatto riconducibile nella fattispecie di appropriazione di cosa smarrita, ovvero in altra fattispecie criminosa, quale il furto, a seconda che ricorra o meno il presupposto obbiettivo dello smarrimento e sussista, quindi, l'elemento subiettivo(?) del primo o di altro reato. Orbene, in tema di cosiddetto smarrimento di assegno o di altro titolo e, comunque, di cosa che mantenga "chiari e intatti i segni esteriori pubblicitari di un possesso legittimo altrui" (per tutte, cfr. la sentenza di questa sez. in data 18.12.1989, n. 17393 - ud. 26.10.1988, Gemiano), non appare configurabile il presupposto dello smarrimento obbiettivo vero o proprio, tale che il bene possa ritenersi del tutto uscito dalla sfera di disponibilità del possessore, nel senso che egli non abbia alcuna possibilità di ripristinare il suo potere di fatto sullo stesso e debba quindi considerarsi come venuto meno anche l'elemento psicologico del possesso.
In questa prospettiva il venir meno della relazione materiale del titolare con la cosa posseduta, al di fuori dei casi in cui il medesimo ne abbia volontariamente disposto, postula che il potere di fatto non sia cessato, in quanto esso è suscettibile di essere ripristinato attraverso i segni esteriori della cosa, i quali costituiscono l'espressione inequivocabile del possesso altrui mai venuto meno nella sua essenza psicologica. Pertanto colui che fa proprio un simile bene, uscito dalla custodia del titolare del diritto ivi incorporato, senza provvedere, avendone la possibilità, alla materiale restituzione, pone in essere una condotta riconducibile sotto il profilo materiale e psicologico, non già nella previsione dell'art. 647 c.p., bensì - per il fatto che è consapevole di poter risalire al legittimo possessore e, ciò malgrado, ne fa uso al fine di trarne profitto - in altra fattispecie criminosa concretantesi nel furto ove, come accade il più delle volte, l'impossessamento sia avvenuto senza intermediario, con sottrazione vera e propria al legittimo titolare dello "ius possidendi".
Nè vale osservare incontrario che il comma 2 dell'art. 647 c.p. prevede espressamente come aggravante dell'appropriazione di cose smarrite la ipotesi che il colpevole conosca il proprietario del bene di cui si appropria, in quanto il caso in esame non può essere ricondotto nell'ambito della fattispecie di appropriazione della cosa altrui, essendo carente, per quanto sopra chiarito, il presupposto dello smarrimento "oggettivo", carenza che incide anche sull'elemento psicologico del reato inidoneo a tipizzare quello dell'appropriazione di cose smarrite, sussistendo comunque nell'agente la consapevolezza dell'altruità del bene.
La sentenza impugnata dev'essere in definitiva annulla con rinvio ad altra sezione della stessa corte di appello di Milano, la quale nel nuovo giudizio dovrà attenersi ai principi di diritto sopra enunciati.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione annulla la impugnata sentenza e dispone che gli atti siano trasmessi ad altra sezione della Corte di Appello di Milano per nuovo giudizio.
Così deciso in Roma, il 16 giugno 1999.
Depositato in Cancelleria il 28 settembre 1999