Cass. pen., sez. II, sentenza 16/06/1999, n. 11034
CASS
Sentenza 16 giugno 1999

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Poiché il venir meno della relazione materiale del titolare con una cosa che - come nelle ipotesi di assegno o altro titolo - conservi chiari e intatti i segni esteriori di un legittimo possesso altrui non implica, al di fuori dei casi di dismissione volontaria, che il potere di fatto sia cessato, colui che fa proprio un simile bene senza provvedere, avendone la possibilità, alla materiale restituzione pone in essere una condotta riconducibile, sotto il profilo materiale e psicologico, non già alla previsione dell'art. 647 cod. pen. (appropriazione di cose smarrite) bensì ad altra fattispecie criminosa concretantesi nel furto, ove l'impossessamento sia avvenuto senza intermediario, con sottrazione vera e propria al titolare dello "ius possidendi".

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. II, sentenza 16/06/1999, n. 11034
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 11034
    Data del deposito : 16 giugno 1999

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