Sentenza 20 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 20/05/2026, n. 18024 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18024 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2026 |
Testo completo
Composta da
18024-26
REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE
VA TI
- Presidente -
Sent. n. sez. 217/2026
Cinzia Vergine
IO BO
UP - 04/02/2026 R.G.N. 35634/2025
MA NI GI OV
- Relatore -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
TI SS, nato a [...] il [...]
avverso la sentenza del 23/05/2025 della Corte di appello di Roma
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere MA NI;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale IO Costantini, il quale ha chiesto di rigettare il ricorso, con le conseguenze ex art. 616 cod. proc. pen.; lette le conclusioni del difensore, Avv. Sinuhe Luccone, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Roma ha confermato la sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di
Latina con la quale SS TI è stato condannato per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 per avere detenuto sostanza stupefacente del tipo cocaina per un quantitativo corrispondente a n. 27 singole dosi medie.
2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, articolato in tre motivi.
2.1 Con il primo motivo il ricorrente lamenta nullità della sentenza impugnata per violazione degli artt. 125, 606, comma 1, lett. b), c) ed e), 546, comma 1, e 192 cod. proc. pen., in relazione all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309 del 1990, erronea e mancata applicazione della norma nonché difetto, illogicità, contraddittorietà e apparenza della motivazione Deduce che metà della sentenza impugnata riguarda tutt'altro caso;
che è errata anche la data in calce alla sentenza;
che ciò comporta nullità della sentenza;
che la Corte non rende esaustiva ragione della ritenuta sussistenza degli elementi costitutivi della contestata detenzione a fine di spaccio;
che è lo stesso Pubblico Ministero a non contestare "il fine di spaccio"; che la marijuana non veniva contestata in quanto perfettamente legale, come ha dimostrato la consulenza tossicologica trattandosi di droga light regolarmente in commercio;
che la cannabis legale era occultata sotto pochi centimetri del terreno, come la cocaina, a dimostrazione della versione dell'imputato, secondo la quale ciò è avvenuto per evitare che le figlie potessero trovarla in casa e il consumo avveniva per scopo terapeutico della depressione;
che era preciso obbligo della Corte di appello indicare una pluralità di indici idonei a escludere la detenzione per fini di personale consumo, la cui mancanza conduce a omessa motivazione e a sua illogicità manifesta e che non si nasconde droga legale se non per le ragioni indicate dal ricorrente. Deduce, poi, il ricorrente che la Corte avrebbe dovuto tenere conto di altri elementi di sicura valenza indiziante;
che il tenore di vita e le condizioni economiche e patrimoniali del ricorrente consentivano l'acquisto dello stupefacente;
che il ricorrente lavora presso il Comune di Latina e percepisce un reddito di euro 1.300,00 circa;
che la moglie lavora come impiegata comunale;
che le dosi medie ricavabili (27) sono compatibili con il patrimonio del ricorrente;
che la ritenuta incompatibilità con le condizioni è assolutamente illogica, contradditoria e apparente;
che il ricorrente ha una casa di proprietà, ha venduto altra abitazione e non ha necessità di spacciare;
che è carente l'elemento costitutivo del reato ossia la cessione a terzi;
che lo stupefacente era a portata di mano per il consumo;
che le buste di plastica servono per la spazzatura;
che la sigla presente sulle buste di plastica è quella dell'azienda multiservizi di raccolta dei rifiuti di Latina ove il TI lavorare quale operatore ecologico;
che le cinque
bustine di plastica blu servono per fare tatuaggi, attività esplicata dal TI come seconda attività produttrice di reddito;
che, dunque, la somma non è provento di spaccio;
che il mero quantitativo non è elemento sintomatico di spaccio;
che secondo questa Corte non spetta all'imputato dimostrare la destinazione all'uso personale e che è onere dell'accusa dimostrare la detenzione dello stupefacente per uso diverso da quello personale.
2.2 Con il secondo motivo lamenta nullità della sentenza per violazione degli artt. 125, 606, lett. b), c), ed e), 546, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. in relazione all'art. 131-bis cod. pen., erronea e mancata applicazione della norma nonché difetto, illogicità, contraddittorietà e apparenza della motivazione. Deduce che con il gravame era stata chiesta l'esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis cod. pen.; che la Corte territoriale non si è uniformata ai principi stabiliti da questa Corte con sentenza della Sezioni Unite n. 13681 del 2016; che la contestata ipotesi di cui all'art. 73, comma 5, d.p.r. 309 del 1990 rende applicabile l'art. 131-bis cod. pen.; che il mero dato quantitativo indicato dalla Corte di appello come ostativo alla causa di non punibilità stride con i dati oggettivi e la qualificazione del fatto;
che la Corte non ha motivato sull'abitualità del comportamento o sulla non occasionalità della condotta;
che l'imputato non ha commesso almeno due illeciti oltre al presente;
che l'imputato ha commesso un reato poi estinto, non valutabile, risalente a oltre dieci anni prima;
che lo stesso, in questo lasso di tempo, non ha commesso alcun reato e che le mere congetture presenti nella motivazione devono essere espunte.
2.3 Con il terzo motivo lamenta nullità della sentenza per violazione degli artt. 125, 606, lett. b), c), ed e), 546, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. in relazione all'art. 62-bis cod. pen., erronea e mancata applicazione della norma nonché difetto, illogicità, contraddittorietà e apparenza della motivazione. Deduce che la Corte ha negato le circostanze attenuanti generiche in ragione del dato quantitativo e qualitativo della sostanza detenuta e dell'"ostinata negazione dei fatti nonostante l'avvenuto sequestro della sostanza stupefacente"; che trattasi di elementi che nulla hanno a che vedere con quelli da valutare per concedere o meno le attenuanti generiche;
che l'esercizio di un diritto processuale non può essere considerato come comportamento processuale negativo;
che le Sezioni Unite di questa Corte ritengono incompatibile con la concessione delle attenuanti generiche il solo "comportamento processualmente obliquo e fuorviante"; che tale circostanza non è presente nella condotta dell'imputato; che la Corte di appello ha ignorato che trattasi di modico quantitativo per uso personale;
che la Corte territoriale non ha considerato che l'imputato in lungo lasso di tempo non ha commesso reati e, anzi, ha trovato
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regolare lavoro;
che l'imputato ha regolare famiglia con la moglie e due figlie a carico e che non si comprende da dove la Corte tragga gli elementi per non concedere le attenuanti generiche.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato.
2. Il primo motivo di ricorso è infondato quanto alle doglianze relative all'incidenza della motivazione estranea all'imputazione contestata. Le ulteriori censure sono inammissibili. Come esattamente evidenziato dal difensore, una parte della motivazione della sentenza impugnata è riferibile a fatto accaduto il 18 gennaio 2020 commesso da tale Deidda, evidentemente diverso rispetto a quello contestato, avvenuto il 22 aprile 2022. Inoltre, è erronea la data del 24 marzo 2023 riportata nella parte finale della sentenza in luogo di quella del 23 maggio 2025 in cui è stata celebrata l'udienza del giudizio di appello. Tuttavia, ciò non determina alcuna nullità poiché la Corte di appello di Roma, nel prosieguo della motivazione riferibile al fatto accaduto il 18 gennaio 2020, ha risposto alle doglianze della difesa, così dimostrando di avere esaminato i motivi di appello proposti dal ricorrente, mentre l'erronea data di udienza è frutto di errore materiale, posto che è stata correttamente indicata la data dell'udienza nell'intestazione della sentenza. Del tutto irrilevante è la mancata contestazione della finalità di detenzione dello stupefacente nell'imputazione posto che in quest'ultima, oltre ai riferimenti normativi e all'assenza dell'autorizzazione di cui all'art. 17 del d.P.R. 309 del 1990 in capo all'imputato, è stata contestata la "detenzione illegale" della sostanza stupefacente ovvero condotta penalmente illecita che non richiede ulteriore particolare specificazione, soprattutto se si tiene conto della complessiva contestazione ove è stato menzionato anche il rinvenimento di una somma di denaro e di materiale per il confezionamento. Le ulteriori doglianze sono inammissibili. Deve rilevarsi che la Corte di appello ha desunto la destinazione dello stupefacente alla cessione in favore di terzi considerando, complessivamente, la non dimostrata condizione di tossicodipendenza dell'imputato, il dato ponderale dello stupefacente (27 dosi) non compatibile con la "predisposizione" di una scorta, l'incompatibilità dell'acquisto con le condizioni reddituali dell'imputato, le modalità di occultamento (sepoltura nel giardino sotto cinque centimetri di terra), il rinvenimento di materiale per confezionamento custodito con modalità tali (all'interno dell'intercapedine perimetrale e sepolto unitamente allo
stupefacente) da far ritenere che lo stupefacente non fosse utilizzato per l'attività di esecuzione di tatuaggi che il TI ha dichiarato di svolgere e, infine, il rinvenimento di ingente somma di denaro, del tutto incompatibile con le condizioni economiche del ricorrente, somma che sebbene non confiscabile quale profitto del delitto di detenzione illegale di stupefacenti costituisce comunque elemento valutabile nel contesto del quadro probatorio esposto al fine di avvalorare la fondatezza della tesi accusatoria già emergente dagli altri elementi accertati. Trattasi di motivazione con la quale sono stati vagliati tutti gli aspetti della vicenda e, in particolare, è stata considerata la circostanza del rinvenimento del materiale per il confezionamento dello stupefacente che depone, inequivocabilmente, per la destinazione dello stesso alla cessione in favore di terzi. Pertanto, i lamentati vizi della motivazione non emergono dal provvedimento impugnato e le doglianze del ricorrente sono volte a prefigurare una rivalutazione o alternativa rilettura delle fonti probatorie estranee al sindacato di legittimità.
3. Il secondo motivo di ricorso è inammissibile. La Corte di appello ha negato l'applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. ritenendo che fossero ostative al suo riconoscimento le modalità della condotta e l'entità del pericolo cui è stato esposto il bene giuridico tutelato dalla norma. In particolare, la Corte territoriale ha evidenziato come il quantitativo di stupefacente detenuto fosse oggettivamente non minimo, di elevato grado di purezza e accuratamente occultato, mediante interramento nel giardino e previa impermeabilizzazione dell'involucro, sicché le doglianze difensive si risolvono, in sostanza, in una ripetizione di quelle in fatto oggetto di gravame già adeguatamente valutate dalla Corte di appello.
4. Il terzo motivo di ricorso è inammissibile. Deve rammentarsi che «In tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione» (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, [...], Rv. 271269-01) e che «Al fine di ritenere o escludere le circostanze attenuanti generiche il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati nell'art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può risultare all'uopo sufficiente» (Sez. 2, n.
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23903 del 15/07/2020, Pacilli, Rv. 279549 02). La Corte ha ritenuto ostative all'accoglimento della richiesta di riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, oltre alle allarmanti modalità dell'azione desunte dal dato quantitativo e qualitativo della sostanza detenuta, la ricercatezza degli accorgimenti impiegati per l'occultamento dello stupefacente, denotanti scaltrezza e consuetudine nell'esecuzione dell'attività, nonché l'ostinata negazione del fatto. Pertanto, coerentemente con il resto della motivazione, risultano considerate negativamente le modalità di occultamento dello stupefacente, già evidenziate nella ricostruzione del fatto. Ciò appare sufficiente per ritenere la motivazione immune da vizi e irrilevante l'ulteriore richiamo al comportamento processuale dell'imputato. Anche in questo caso le doglianze del difensore si risolvono, sostanzialmente, in una sollecitazione a una rivalutazione del fatto e, pertanto, non sono consentite in sede di legittimità.
5. Alla stregua delle considerazioni svolte, il ricorso proposto nell'interesse del TI deve essere rigettato, con conseguente condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 04/02/2026.
Il Consigliere estensore MA NI
Il Presidente VA TI
Deposita in Cancelleria
Oggi 20 MAG. 2026
IL CANCELLIERE ESPERTO Dott.ssa Elisabetfa Arrabito