Sentenza 4 marzo 2003
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 04/03/2003, n. 3186 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3186 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2003 |
Testo completo
Reg. Gen. N. 8799/00 UD., 19.11.2002 3 1 86/ 03 REPU IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE 2a CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Mario SPADONE Presidente Con 7302 Dott. Antonino ELEFANTE Consigliere rel. Dott. Olindo SCHETTINO Consigliere Ref. 888 Dott. Lucio MAZZIOTTI DI CELSO Consigliere Dott. Vincenzo MAZZACANE Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA Sul ricorso n. 8799/00 proposto Oggetto: Opposizione a da decreto ingiuntivo. MO AT, elettivamente domiciliato in Roma, Via Nino Martoglio n. 43, presso lo studio dell'Avv. Ro- saria Cipullo, difeso dall'Avv. Antimo Cappello come da procu- ra in calce al ricorso. RICORRENTE
contro
DE MA SQ. INTIMATO 1491/02 per la cassazione della sentenza del Tribunale di Santa Ma- ria Capua Vetere n. 1771/99 del 25.02.1999 / 27.05.1999. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19.11.2002 dal Cons. Dott. Antonino Elefante. Sentito il P.M. in persona del Sost. Proc. Gen.le Dott. Liber- tino Alberto Russo che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO TO ND propose opposizione innanzi al Pretore di ON AT avverso il decreto ingiuntivo (n.94/93) con il quale gli era stato ordinato di pagare in favore del geom. SQ De MA la somma di £. 2.049.289, oltre interessi ed accessori, a titolo di competenze professionali per aver svolto le funzioni di collaudatore in corso d'opera relativa- mente a dei lavori edili. Dedusse l'opponente di aver conferito l'incarico di tecnico solo al geom. IU CO e di aver provveduto a pagare a questi le competenze anche del collau- datore in corso d'opera. Sostenne che l'atto depositato dal geom. De MA di nomina di collaudatore in corsa d' opera era a firma apocrifa. Il Pretore rigettò l'opposizione. Il gravame proposto dal MO fu respinto dal Tribunale 唧 di S. Maria Capua Vetere, con la sentenza ora impugnata, che ritenne, per quel che ancora interessa in questa sede, infon- data l'eccezione, ex art. 2956 c.c., di prescrizione presuntiva, 2 osservando che tale prescrizione, ai sensi dell'art. 2959 c.c., non può essere fatta valere da chi abbia ammesso in giudizio che l'obbligazione non è stata estinta. Il MO, sostenen- do di aver pagato le competenze dovute al collaudatore in cor- so d'opera al geom. CO, aveva implicitamente ammesso di non aver estinto l'obbligazione nei confronti del geom. De MA. Avverso la sentenza del Tribunale ha proposto ricorso per cassazione il MO in base a due motivi. Il De MA non ha svolto attività difensiva. MOTIVI DELLA DECISIONE Col primo motivo, deducendo violazione o falsa applicazione di norme di diritto (ai sensi dell'art. 360 n. 3 c.p.c.) in relazio- ne agli artt. 633 e ss. c.p.c., il ricorrente sostiene che, avendo completato la sua opera professionale nel 1988 ed essendo stato chiesto il decreto ingiuntivo nel 1993, erano abbondan- temente trascorsi i tre anni previsti come termine massimo per chiedere il pagamento delle competenze professionali. Pertanto il decreto ingiuntivo doveva essere annullato e revocato. Col secondo motivo, deducendo omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della con- troversia (art. 360 n. 5 c.p.c.), il ricorrente assume che il Tri- bunale nulla avrebbe detto in ordine alla proposta eccezione di prescrizione. 3 I due motivi, da trattare congiuntamente per evidente ragio- ne di connessione, sono infondati. L'impugnata sentenza, con ampia ed esauriente motivazio- ne, ha spiegato come l'invocata prescrizione presuntiva di cui all'art. 2956 c.c. - il quale sancisce che si prescrive in tre anni il diritto dei professionisti per il compenso dell'opera prestata e per il rimborso delle spese correlative non poteva essere fatta valere perché il MO aveva implicitamente ammesso nel corso del giudizio di non aver estinto l'obbligazione. Il Tribunale ha, quindi, correttamente applicato l'art. 2959 c.c., espressamente menzionato, il quale prescrive che l' ecce- zione è rigettata se chi oppone la prescrizione presuntiva ha comunque ammesso in giudizio che l'obbligazione non è stata estinta. Nessuna contestazione il ricorrente ha sollevato in ordine all'implicita ammissione della non estinzione dell'obbligazione desunta dal Tribunale dal comportamento e dalle dichiarazioni del MO, che ha sostenuto di aver soddisfatto ogni prete- sa del De MA in riferimento al rapporto con altro profes- sionista. In base alle considerazioni svolte il ricorso va quindi, ri- M gettato. Non si deve provvedere sulle spese di giudizio perché l' inti- mato De MA non ha svolto attività difensiva. . 4
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso. Così deciso in Roma, nella Camera di zione Civile, il 19 novembre 2002. IL CONSIGLIERE ESTENSORE Antonino Elefante DEPOSITATA IN CANCELIERİF Oggi, Land 2003 IL CANCELLIERE Maria Di Nuzzo Di Nuor S Consiglio della 2^ Se- IL PRESIDENTE Sportam IL CANCELLIERE Maria Di Nuzzo Lane DAan Di fuvrs