Sentenza 10 aprile 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 10/04/2002, n. 5102 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5102 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2002 |
Testo completo
9 Aula B 051 02/02 REPUBBLICA ITALIANA i POROLO IT LA CORTE ASSAZIONE SEZIONE LAVORO f Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N.15139/99Dott. D' Angelo Bruno Presidente Dott. Putaturo Donati Mario Consigliere Consigliere 15619 Cron. Dott. D'Agostino Giancarlo Consigliere Rep. Dott. La Terza Maura Ud. 10/01/02 CORTE SUPREMA DI CASSATORE Raffaele Cons. Relatore. Dott. Di Lella UFFICIO COPIE ha pronunciato la seguente: Richiesta CORE MORE SENTENZA dal Sig. per diritti L. 11 12 APR. 2002 sul ricorso proposto IL CANCELLIERE da Ministro pro MINISTERO DELL'INTERNO in persona del ' tempore, rappresentato e difesi per legge Generale dello Stato, presso i cui CANCELLERIA dall'Avvocatura uffici, in via dei Portoghesi n. 12 - Roma, domiciliato. ricorrente
contro
ER NA rappresentata e difesa, giusta 92 dall'avv.procura in calce al ricorso notificato, salvatore Cabibbo, ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo, in via Cola di Rienzo n.28 - Roma. resistente con procura avverso la sentenza del Tribunale di Ancona n.255 del 20/4/1999- RG n. 1730/1997 Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/01/2002 dal Relatore Cons. Raffaele Di Lella;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Umberto De Agustinis, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso al Pretore di Urbino, depositato il 18 luglio 1997 IN ER, nata il [...], chiedeva la condanna del Ministero dell'Interno corrisponderle l'assegno di a invalidità. Il Pretore rigettava la domanda, osservando che la percentuale invalidante utile ai fini del riconoscimento della prestazione assistenziale richiesta era stata raggiunta solo successivamente al compimento del sessantacinquesimo anno di età (29 luglio 1994). 2 Il Tribunale di Ancona, in accoglimento dell'appello proposto dalla ER, riformava la sentenza pretorile e condannava il Ministero dell'Interno alla corresponsione dell'assegno di invalidità con decorrenza dall'1 maggio 1991. A fondamento della decisione il giudice del gravame osservava che, dalla consulenza tecnica disposta nel giudizio di 2° grado, era emerso che le più gravi delle patologie di cui soffriva la ER già sussistevano all'epoca della domanda amministrativa (29 aprile 1991), e cioè da epoca anteriore al compimento del sessantacinquesimo anno di età, determinando una condizione invalidante in misura superiore al 74%. Avverso tale pronuncia il Ministero dell'Interno propone ricorso per cassazione affidato a cinque motivi. L'intimata non si è costituita. lle MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo (violazione e/o falsa applicazione dell'art 13 legge n. 118 del 30 marzo 1971, nonché dei D.M. 25 luglio 1980 e 5 febbraio 1992 del Ministero della Sanità) ed il secondo motivo del ricorso (omessa e/o contraddittoria motivazione su 3 : controversia) un punto decisivo della congiuntamente illustrati, il Ministero dell'Interno censura la impugnata sentenza in quanto il giudice del gravame non ha indicato, in relazione al contrasto fra la consulenza tecnica espletata in primo grado e quella intervenuta in secondo grado, le ragioni della sua adesione alle conclusioni di quest'ultima, la quale peraltro, nell'affermare la sussistenza della situazione di invalidità nella misura superiore al 74% sin dall'epoca della domanda amministrativa, appare generica e imprecisa, non individuando i parametri in base ai quali il CTU è pervenuto a tale quantificazione in relazione alla suddetta decorrenza. Il motivo di ricorso non merita accoglimento. Premesso che entrambi i consulenti tecnici hanno rilevato l'ampio superamento della soglia invalidante utile ai fini della spettanza dell'assegno di invalidità, e che il contrasto sussiste esclusivamente sulla individuazione del momento del raggiungimento della percentuale minima utile, deve osservarsi che il giudice del gravame congruamente motivato le ragioni delha convincimento espresso, laddove, nel richiamare le 4 argomentazioni del CTU nominato nel giudizio secondo grado, ha rilevato che la più grave più invalidante delle malattie (un laparocele recidivante ripetutamente operato), idonea ad integrare il requisito sanitario richiesto per la corresponsione dell'assegno di invalidità, già era sussistente, insieme ad altre patologie, all'epoca della domanda amministrativa. Ha cioè ritenuto che, anche se successivamente la percentuale di invalidità era progressivamente aumentata, per l'insorgere di nuove patologie o per l'aggravarsi di altre già presenti, tuttavia doveva ritenersi già sussistere nell'aprile 1991 una percentuale di invalidità superiore al 74% (e quindi superiore alla soglia minima all'epoca necessaria per l'ottenimento della prestazione richiesta). Non essendo individuabile alcuna violazione di in esame, correttamente legge, la statuizione motivata, appare immeritevole delle censure proposte. Con il terzo motivo del ricorso il ricorrente, nel denunciare, sia in via subordinata che in via alternativa, violazione e/o falsa applicazione dell'art 13 legge n. 118 del 30 marzo 1971, nonché 5 omessa e/o contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, censura la sentenza impugnata per aver affermato il diritto all'assegno di invalidità sulla base del solo requisito sanitario, non avendo la ER provato la sussistenza del requisito reddituale e di quello della incollocazione. La doglianza merita accoglimento sotto il profilo del vizio di motivazione. Come questa Corte ha ripetutamente affermato (Cass. 4217/1995; Cass. n. 5317/1996; Cass. 10481/1997; Cass. 12607/1999), poiché il requisito economico e incollocazione non quello della sono mera di erogabilita' dell'assegno per condizione invalidità civile bensì (non diversamente dal requisito sanitario) elementi costitutivi del diritto, il riconoscimento del diritto esige il relativo accertamento, la cui mancanza e' deducibile, e rilevabile d'ufficio (sempre che sul punto non si sia formato il giudicato interno) in ogni stato e grado del processo. Né può efficacemente opporsi, con riferimento specifico al requisito della incollocazione, che la ER, avendo superato il 55° (ma non il 65°) anno di età, non aveva la possibilità di iscriversi nelle liste del collocamento obbligatorio, e che dunque non può provare la infruttuosa iscrizione nelle suddette liste. Questa Corte ha ripetutamente affermato (Vedi: Cass 2628 del 23/02/2001; Cass 10205 del 03/08/2000; Cass 7432 del 03/06/2000) che l'invalido ultra cinquantacinquenne deve comunque dimostrare, utilizzando gli ordinari mezzi di prova, comprese le presunzioni, lo stato di disoccupazione o di non occupazione. Nel caso in esame (in cui deve escludersi la formazione del giudicato interno), la sentenza impugnata si è limitata ad accertare, attraverso il rinnovo della consulenza tecnica che il grado di invalidità fosse tale da consentire l'erogazione dell'assegno prevista dall'art. 13 della legge n. 118 del 1971, senza verificare quindi la sussistenza o meno anche del requisito reddituale e di quello della incollocazione. Pertanto, poiché effettivamente sussiste il vizio denunciato, per avere il Tribunale, come pure si e' detto, omesso qualsiasi motivazione sulla esistenza dei requisiti più volte indicati - la censura deve essere accolta. Per effetto dell'accoglimento del 3° motivo del 7 ricorso, devono ritenersi assorbiti il 4° (violazione e/o falsa applicazione degli artt. 13 e 19 legge n. 118/1971) e il 5° motivo (omesso esame e/o omessa pronuncia su un punto decisivo della controversia, nonché omessa motivazione) con i quali il Ministero dell'Interno si duole che il giudice del gravame abbia dichiarato il diritto all'assegno di invalidità, e pronunciato condanna al pagamento dei ratei, senza considerare che in data 29 luglio 1994 la ER aveva compiuto il 65° anno di età, e che al raggiungimento di tale età viene meno il diritto alla prestazione in esame, (che si converte nel diverso beneficio della pensione sociale, non più corrisposta dal Ministero dell'Interno, pertanto privo di legittimazione passiva, ma dall'Inps) per cui avrebbe dovuto pronunciare le proprie statuizioni tenendo conto del suddetto limite temporale. In conclusione: va accolto il 3° motivo del ricorso, mentre vanno rigettati il 1° e 2° motivo, e dichiarati assorbiti il 4° e 5° motivo. La sentenza impugnata deve essere pertanto cassata in relazione al motivo accolto e la causa va rinviata ad altro giudice, che si designa nella Corte d'Appello di Bologna, che procederà a nuovo 8 esame, ed alla verifica, che e' stata omessa nella precedente fase di merito, della eventuale sussistenza del requisito reddituale e di quello della incollocazione . Il giudice di rinvio provvederà altresì sulle spese del presente giudizio di legittimità. POM Accoglie il 3° motivo del ricorso;
Rigetta il 1° e il 2° motivo;
Dichiara assorbiti il 4° e il 5° motivo;
Cassa, in relazione al motivo accolto, la impugnata sentenza, e rinvia, anche per la regolamentazione delle spese, alla Corte di Appello di Bologna. Così deciso in Roma, il 10/01/2002 Il Presidente Il Consigliere estensore Raffaele Di LellaBruno D'Angelo Ви лья . T S R * L . A L ' » L O S L R E E I P fille D S D I I . A S N 9 E T . N C S 1 E O 1 O S IL CANCELLIERE P A I E D M Depositato in Cancelleria A I G E , O G A T O E oggi, 1.0 OPR. 2002 D T R L I E T R F IL CANCELLIERETERE S T I I A N D G L E E L S O R E E O C D 9