Sentenza 22 settembre 2000
Massime • 1
In applicazione del principio di tassatività delle impugnazioni affermato dall'art.568, comma 1, c.p.p., deve escludersi che possa proporsi ricorso per cassazione avverso il provvedimento - di natura meramente interinale - con il quale il magistrato di sorveglianza abbia respinto la richiesta di applicazione provvisoria della detenzione domiciliare, avanzata ai sensi dell'art.47 ter, comma 1 quater, dell'ordinamento penitenziario.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 22/09/2000, n. 5238 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5238 |
| Data del deposito : | 22 settembre 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MARIO SOSSI Presidente del 22/09/2000
1. Dott. GIOVANNI SILVESTRI Consigliere SENTENZA
2. " UMBERTO GI " N. 5238
3. " EMILIO ON " REGISTRO GENERALE
4. " NR YE " N. 12446/2000
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da Nucifaro Giuseppina, n. 5/11/64 avverso l'ordinanza emessa il 29/2/00 dal Magistrato di sorveglianza di Salerno
Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. Giordano Lette le richieste del Pubblico Ministero che ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso
OSSERVA
con ordinanza in data 29/2/00 il Magistrato di sorveglianza di Salerno ha rigettato l'istanza di applicazione provvisoria della misura della detenzione domiciliare presentata ai sensi dell'art. 47- ter comma 1-quater O.P., come modificato dalla legge 165/1998, da Nucifaro Giuseppina, detenuta in espiazione di pene cumulate con provvedimento 11/1/00 del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Salerno.
Il ricorso per cassazione proposto avverso tale pronuncia dall'interessata deve essere dichiarato inammissibile, ai sensi dell'art. 591 comma 1 lett. b) e con le conseguenze previste dall'art. 616 C.P.P., per il principio di tassatività delle impugnazioni stabilito dall'art. 568 comma 1 C.P.P.. Si tratta invero di provvedimento di natura meramente interinale - poiché il giudizio sulla fondatezza della richiesta principale spetta al Tribunale di Sorveglianza che è tenuto a decidere entro 45 giorni - per il quale, così come per quello del tutto analogo previsto dall'art. 684 comma 2 C.P.P. in materia di differimento dell'esecuzione della pena ai sensi degli artt. 146 e 147 C.P. (cfr. al riguardo le sentenze di questa Sezione 14/1/94, Pensieri e 7/7/95, Marra), non è previsto dalla legge alcun mezzo di gravame.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di lire cinquecentomila alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 22 settembre 2000.
Depositato in Cancelleria il 29 novembre 2000