Sentenza 12 luglio 2010
Massime • 1
È legittima la dichiarazione di contumacia pronunciata - in sede di giudizio di appello - nei confronti di soggetto sottoposto a misura di prevenzione personale (nella specie obbligo di soggiorno) che, ritualmente citato, non sia comparso al dibattimento, considerato che quest'ultimo può, ove lo voglia, essere presente in udienza, previa autorizzazione dell'autorità giudiziaria competente, mentre il principio per cui l'imputato detenuto non ha alcun onere di comunicazione del proprio "status" di impedito non è applicabile a favore dell'imputato sottoposto a misura di prevenzione personale.
Commentario • 1
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 12/07/2010, n. 38422 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 38422 |
| Data del deposito : | 12 luglio 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. COLONNESE Andrea - Presidente - del 12/07/2010
Dott. OLDI Paolo - Consigliere - SENTENZA
Dott. DE BERARDINIS Silvana - Consigliere - N. 1840
Dott. SAVANI Piero - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BRUNO Paolo A. - Consigliere - N. 9480/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto il 17.10.2009 da:
Avv. Fuschillo Erasmo, difensore di \L CA EL, nato a *San Gennaro Vesuviano l'8.10.1960*;
avverso la sentenza della Corte d'Appello di Napoli dell'1 ottobre 2008;
Sentita la relazione del Consigliere Dr. Paolo Antonio BRUNO;
Sentite le conclusioni del P.G. in sede, in persona del Sostituto Dr. Galati Giovanni, che ha chiesto l'annullamento senza rinvio per prescrizione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d'Appello di Napoli ha confermato la sentenza del Tribunale di quella stessa città del 26 settembre 2007, che aveva dichiarato \La RC EL colpevole del reato di cui alla L. n. 575 del 1965, art. 3 bis, comma 4, perché, essendo stato disposto dal Tribunale Misure di Prevenzione di Napoli, al momento dell'applicazione nei suoi confronti della misura di prevenzione della sorveglianza speciale di P.S., decreto n. 165/65, il versamento presso la cassa delle ammende della somma di Euro 5.000,00, non ottemperava nel termine di gg. 10 fissato dal Tribunale, all'ordine di deposito e non offriva, comunque, garanzie sostitutive e, per l'effetto, l'aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia.
Avverso la pronuncia anzidetta, il difensore dell'imputato ha proposto, affidato alle ragioni di censura indicate in parte motiva. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. - Con il primo motivo d'impugnazione parte ricorrente denuncia inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità e segnatamente degli artt. 185, 186, 420 quater in relazione anche al principio di diritto stabilito dalle S.U del 14.11.2006, n. 37483, sul rilievo dell'erronea dichiarazione di contumacia dell'imputato, impossibilitato a presentarsi al dibattimento in quanto sottoposto a misura di prevenzione dell'obbligo di soggiorno Reputa, in proposito, che l'anzidetto principio, secondo cui l'imputato detenuto non aveva alcun onere di comunicazione del suo status di impedito, dovesse valere anche per l'imputato sottoposto a misura di prevenzione. In secondo motivo deduce erronea applicazione della legge penale e segnatamente della L. n. 675 del 1965, art. 3 bis, comma 1, in riferimento anche alla sentenza della Corte Costituzionale del 19 giugno 1998, n. 218, e Cass. Sez. 1, 13.1.2000, sul rilievo che all'imputato non incombeva alcun onere di allegazione circa la sua innocenza e che la contumacia non costituiva prova di colpevolezza. Rileva inoltre che, contrariamente a quanto ritenuto in sentenza, non aveva voluto proporre alcuna doglianza sulla legittimità del provvedimento impositivo della misura, ma solo la mancanza di prova fornita dall'accusa sull'impossibilità dell'imputato di onorare l'ordine di cauzione come imposto dalla legge.
2. - La prima ragione di censura è palesemente infondata, posto che il richiamato principio di diritto non può estendersi in favore dell'imputato sottoposto a misura di prevenzione personale, ben potendo anche questi, ove lo voglia, essere presente in udienza, previa autorizzazione dell'autorità giudiziaria competente, secondo indiscussa giurisprudenza di questa Corte regolatrice esattamente richiamata dal giudice a quo.
Anche la seconda doglianza è manifestamente infondata. Ed invero, la sentenza impugnata, nel ribadire il giudizio di colpevolezza espresso in primo grado, ha fatto corretta applicazione di consolidato insegnamento di questa Corte regolatrice, secondo cui, in materia, la prova dell'impossibilità di provvedere al pagamento della cauzione imposta a norma della L. 31 maggio 1965, n. 575, art. 3 bis, per indisponibilità di mezzi economici non preordinata ne' colposamente determinata, grava sull'imputato, il quale ha un onere di specifica allegazione che non può dirsi soddisfatto dall'apodittica affermazione di versare in uno stato di indigenza (cfr., da ultimo, Cass. sez. 5, n. 32615 del 13.7.2007, rv 237106; id. sez. 6, 10.10.2006, n. 36312, rv 235278). Ineccepibile è il giudizio di fatto relativo al mancato adempimento, nel caso di specie, dell'onus probandi in ordine all'indisponibilità economica.
3. - Per quanto precede, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile ed alla relativa declaratoria conseguono le statuizioni indicate in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di Euro 1000,00 a favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 12 luglio 2010. Depositato in Cancelleria il 29 ottobre 2010