Sentenza 14 gennaio 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 14/01/2004, n. 344 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 344 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CARBONE Vincenzo - Presidente -
Dott. MAZZA Fabio - Consigliere -
Dott. MALZONE Ennio - rel. Consigliere -
Dott. SEGRETO Antonio - Consigliere -
Dott. SPIRITO Angelo - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
IL CO, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE I TIZIANO 80, presso lo studio dell'avvocato PAOLO RICCIARDI, che lo difende, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
GA MA, GA CO, elettivamente domiciliati in ROMA VIA DELLA CAMILLUCCIA 19, presso lo studio dell'avvocato GIOVANNI RIZZO, che li difende, giusta delega in atti;
- controricorrenti -
avverso la sentenza n. 4167/01 della Corte d'Appello di ROMA, sezione 2^ civile emessa il 3/12/2001, depositata il 27/12/01; RG. 3435/1998;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio il 13/11/03 dal Consigliere Dott. Ennio MALZONE;
udito l'Avvocato GIOVANNI RIZZO;
lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. SANTI CONSOLO, confermate in Camera di Consiglio dal P.M. Dott. Scardaccione Vittorio Eduardo, che ha chiesto si dichiari l'inammissibilità del ricorso con le conseguenze di legge. FATTO E DIRITTO
Letto il ricorso per Cassazione proposto da LI CC avverso la sentenza della Corte d'Appello di Roma n. 4167/01, depositata il 27.12.01, che, in accoglimento dell'appello proposto da ZZ MA e ZZ NI, lo ha condannato a pagare agli appellanti la somma di L.
9.800.000 oltre interessi e spese dei due gradi di giudizio, a titolo risarcitorio, per la mancata restituzione dell'autovettura di proprietà di ZZ MA, consegnata dal figlio NI il 2.11.1992 nell'autorimessa del LI;
Letto il controricorso degli intimati;
Letto il parere del P.G. in sede, che si è espresso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso, da pronunciarsi in camera di consiglio, a sensi e per gli effetti dell'art. 375 c.p.c.;
Lette le osservazioni svolte in proposito dal ricorrente con la memoria ex art. 378 c.p.c.;
Rilevato che con l'unico motivo di ricorso il ricorrente, denunciando violazione degli artt. 345, co. 2^, e 92 c.p.c., nonché omessa motivazione, lamenta sostanzialmente che la corte di merito, condannandolo al pagamento delle spese dei due gradi di giudizio, non ha tenuto conto del suo comportamento processuale e del fatto che il giudizio di appello sia scaturito dall'inosservanza da parte degli attori-appellanti dell'onere di provare il danno subito;
Ritenuto che la doglianza della condanna alle spese di lite, sostanziandosi nella censura all'apprezzamento del giudice di merito circa la parte tenuta a sopportare il relativo onere, non è censurabile in sede di legittimità, neppure sotto il profilo delle tardive richieste istruttorie della parte vittoriosa, quando vi è stato un corretto uso del principio della soccombenza;
che, nel caso di specie, la condanna alle spese dell'attuale ricorrente trova la sua causa di giustificazione nella sua mancata ottemperanza dell'obbligo di risarcire il danno subito da ZZ TR e ZZ NI, per la perdita dell'autovettura che costoro avevano affidato alla sua custodia;
che conseguentemente il ricorso va rigettato per manifesta infondatezza e il ricorrente, in attuazione del principio della soccombenza, sopporta le spese del giudizio di cassazione in favore dei controricorrenti come liquidate in dispositivo;
Visto l'art. 375 c.p.c.;
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio in favore delle controparti e liquida le medesime in complessivi euro 600,00 di cui euro 100,00 per spese. Così deciso in Roma, il 13 novembre 2003.
Depositato in Cancelleria il 14 gennaio 2004