Sentenza 27 novembre 2013
Massime • 1
Il catalogo dei reati, in relazione alla condanna per i quali è applicabile il regime di detenzione differenziato di cui all'art. 41-bis della legge 26 luglio 1975 n. 354 (cosiddetto ordinamento penitenziario) non va individuato in maniera formale e non postula, pertanto, l'avvenuta contestazione della circostanza aggravante prevista dall'art. 7 D.L. 13 maggio 1991 n. 152, convertito in legge 12 luglio 1991 n. 203 (aver commesso il fatto avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-bis cod. pen. ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo), ma deve essere identificato in modo sostanziale, con riferimento alla natura e alle finalità dell'illecito, nonché al contesto in cui lo stesso fu commesso.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 27/11/2013, n. 50922 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 50922 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. ZAMPETTI Umberto - Presidente - del 27/11/2013
Dott. TARDIO Angela - Consigliere - SENTENZA
Dott. BARBARISI Maurizio - Consigliere - N. 3799
Dott. BONI Monica - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MAGI Raffaello - Consigliere - N. 17432/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PA GI N. IL 01/01/1949;
avverso l'ordinanza n. 3018/2012 TRIB. SORVEGLIANZA di ROMA, del 08/02/2013;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MONICA BONI;
lette le conclusioni del PG Dott. Gialanella Antonio, il quale ha chiesto il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con l'ordinanza resa l'8 febbraio 2013 il Tribunale di Sorveglianza di Roma rigettava il reclamo proposto da AP GI - detenuto in esecuzione di condanna definitiva omicidio aggravato, nonché sottoposto ad altri procedimenti per associazione di stampo mafioso ed altri delitti, aggravati ai sensi del D.L. n. 152 del 1991, art.
7 - avverso il D.M. Giustizia, con il quale, ex art. 41
bis, comma 2, ord. pen., era stata disposta la proroga per anni due della sospensione nei suoi confronti di alcune regole di trattamento previste dalla L. n. 354 del 1975. 1.1 Ad avviso del Tribunale tale proroga della sospensione era giustificata da plurimi e concreti elementi, quali: a) l'inserimento del condannato in posizione apicale nell'associazione denominata clan Lubrano-Ligato, aderente alla più ampia organizzazione "clan dei Casalesi" ed il suo elevato profilo criminale;
b) la matrice camorristica dell'omicidio aggravato per il quale gli era stata inflitta la pena dell'ergastolo in espiazione;
c) la recente sottoposizione a procedimenti penali pendenti per il delitto di partecipazione ad associazione di stampo mafioso, contestato sino all'anno 2005 ed altri reati fine aggravati ai sensi della L. n. 203 del 1991, art. 7; d) la sottoposizione a sequestro ai sensi della legislazione antimafia di aziende agricole e beni strumentali nella sua titolarità o ad esso riconducibili;
e) la perdurante operatività dell'associazione e la sua elevata pericolosità, desumibili da recenti acquisizioni investigative, nonostante l'avvenuta cattura di suoi esponenti rimasti latitanti per lungo tempo.
2. Avverso la predetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il AP tramite il difensore di fiducia.
2.1 Col primo motivo ha dedotto violazione di legge in relazione al disposto dell'art. 41 bis, comma 2, in quanto il Tribunale non aveva verificato la sussistenza dei presupposti per disporre la proroga del regime detentivo differenziato e non aveva considerato le doglianze difensive relative all'assenza di un titolo di carcerazione idoneo in senso formale a giustificazione l'applicazione del predetto regime, incorrendo il provvedimento in omessa motivazione. Inoltre, i principi costituzionali di proporzionalità ed inviolabilità della libertà personale avrebbero dovuto impedire di demandare ad altre autorità, diverse da quella giudiziaria, l'individuazione in senso sostanziale dell'aggravante prevista dalla L. n. 203 del 1991, art. 7. 2.2 Col secondo motivo, formulato in via subordinata per l'eventuale rigetto del precedente, si è sollevata questione di legittimità costituzionale, per violazione degli artt. 3, 13 e 27 Cost., dell'art. 41 bis nell'interpretazione offertane dal provvedimento impugnato, secondo la quale sarebbe sufficiente ravvisare gli estremi dell'aggravante sopra indicata in senso sostanziale, pur in difetto di esplicita contestazione con l'accusa e di una specifica motivazione sulla c.d. "intraneità", per giustificare la sottoposizione al regime detentivo differenziato, frutto di applicazione analogica della norma, operata dall'autorità amministrativa in contrasto con la riserva di legge e la riserva di giurisdizione, che impongono di procedere ad interpretazione restrittiva di tutte le disposizioni che limitino ulteriormente la già compressa libertà personale del detenuto in espiazione di pena.
2.3 In via ulteriormente subordinata, col terzo motivo si è dedotta l'omessa motivazione sulla sussistenza del presupposto normativo per la sottoposizione alla sospensione delle regole trattamentali ordinarie, in quanto il Tribunale di Sorveglianza, pur avendo riscontrato che il AP era detenuto in esecuzione della pena definitiva dell'ergastolo per fatto di omicidio, accertato nel 1990, ha ritenuto sussistente la circostanza aggravante dell'art. 7 richiamando "de relato" quanto riportato nella sentenza della Corte di Assise di Napoli, in realtà non acquisita agli atti, ed il precedente provvedimento di convalida della proroga per il biennio precedente e su tale rilievo ha riconosciuto l'esistenza del presupposto applicativo del regime speciale.
3. Con requisitoria scritta depositata il 12 luglio 2013 il Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione, Dr. Antonio Gialanella, ha chiesto il rigetto del ricorso per la sua infondatezza.
4. Con successiva memoria depositata l'8 novembre 2013 i difensori del ricorrente hanno replicato ai rilievi contenuti nella requisitoria del P.G., illustrando ulteriormente i motivi di gravame. CONSIDERATO IN DIRITTO
L'impugnazione è infondata e non merita accoglimento. 1. È noto che la L. n. 354 del 1975, art. 41 bis, comma 2 bis, sostituito dalla L. 23 dicembre 2002, n. 279, art. 2, stabilisce che i provvedimenti applicativi del regime di detenzione differenziato "sono prorogabili nelle stesse forme per periodi successivi, ciascuno pari ad un anno, purché non risulti che la capacità del detenuto o dell'internato di mantenere contatti con associazioni criminali, terroristiche o eversive sia venuta meno". L'ambito del sindacato devoluto alla Corte di Cassazione è segnato dal novellato art. 41 bis, comma 2 sexies, a norma del quale il Procuratore generale presso la Corte d'appello, l'internato o il difensore possono proporre, entro dieci giorni della sua comunicazione, ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale per violazione di legge.
1.1 Per pacifico arresto giurisprudenziale, la limitazione dei motivi di ricorso alla sola violazione di legge va inteso nel senso che il controllo affidato al giudice di legittimità è esteso, oltre che all'inosservanza di specifiche disposizioni di legge sostanziale e processuale, alla mancanza di motivazione, integrante in sè un'ipotesi di trasgressione, sia del disposto generale dall'art. 125 c.p.p., sia della prescrizione dell'art. 41 bis ord. pen., comma 2
sexies, secondo la quale il Tribunale di Sorveglianza "decide in camera di consiglio, nelle forme previste dagli artt. 666 e 678 c.p.p., sulla sussistenza dei presupposti per l'adozione del provvedimento e sulla congruità del contenuto dello stesso rispetto alle esigenze di cui al comma 2".
1.2 Da tali premesse discende che l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza, che abbia deciso il reclamo avverso il decreto applicativo del regime detentivo differenziato, oppure quello di proroga, è censurabile col ricorso per cassazione in caso di motivazione graficamente assente, constando il provvedimento del solo dispositivo ed in quelli, ben più frequenti, nei quali l'apparato giustificativo del provvedimento sia privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e di logicità, al punto da risultare meramente apparente o assolutamente inidoneo a rendere comprensibile la "ratio decidendi" perché le relative linee esplicative sono talmente scoordinate e carenti dei necessari passaggi logici da compromettere l'intelligibilità della decisione, ovvero ancora quando non affrontino le tematiche poste col reclamo, sostanzialmente eluse, tutte situazioni nelle quali le argomentazioni giustificative, pur presenti, in realtà non assolvano alla funzioni cui sono destinate (Sez. Un. 28/5/2003, rie. Pellegrino, rv. 224611; Sez. 1, 9/11/2004, ric. Santapaola, rv. 230203).
1.3 È, invece, da escludere che la violazione di legge possa ricomprendere il vizio di insufficienza, contraddittorietà ed illogicità della motivazione, che non può evidentemente trovare ingresso nel giudizio di legittimità in merito all'applicazione o alla proroga del regime detentivo differenziato.
1.4 Deve poi ricordarsi, come puntualmente ed efficacemente rappresentato nella requisitoria del P.G., che per effetto dei principi interpretativi, formulati da questa Corte dalla sentenza n. 423 del 26/1/2004, Zara, rv. 228049 in poi e ribaditi dalla Corte costituzionale nell'ordinanza n. 417 del 13/12/2004, che ha respinto la questione di incostituzionalità della norma di cui al comma 2-bis dell'art. 41-bis O.P., nel testo introdotto dalla L. n. 279 del 2002, art. 2, la conformità alla Costituzione della disposizione è
garantita soltanto a condizione che ogni decreto applicativo o di proroga sia dotato di congrua e propria motivazione in ordine alla sussistenza o persistenza dei presupposti per la sottoposizione al regime detentivo differenziato, non consentendo l'ordinamento giuridico una perpetuazione automatica della compressione dei diritti del condannato in espiazione di pena, disposta al di fuori del vaglio giudiziale ancorato alla situazione personale concreta ed alla reale ed attuale pericolosità sociale nella sua forma specifica della capacità di mantenere collegamenti con le associazioni criminali di appartenenza.
Al riguardo, tenuto conto della riforma ulteriore dell'art. 41 bis, comma 2 bis, introdotta nel 2009, va ricordato che la proroga del decreto ministeriale postula l'accertamento della persistenza della capacità del condannato di tenere contatti con l'associazione di riferimento, verifica da condurre anche utilizzando gli specifici parametri, ritenuti dal legislatore significativi e non necessariamente compresenti, del profilo criminale, della posizione rivestita dal soggetto in seno all'organizzazione, della perdurante operatività del sodalizio, della sopravvenienza di nuove incriminazioni non considerate in precedenza, degli esiti del trattamento intramurario e del tenore di vita dei familiari, in ordine ai quali è necessario che il provvedimento del Tribunale di Sorveglianza espliciti la valutazione condotta sulla scorta di circostanze ed elementi concreti, significanti che il pericolo di contatti del condannato con l'esterno ed i gruppi criminali di appartenenza, quindi della ripresa dell'attività criminosa, non è cessato (Cass. sez. 5, n. 40673 del 30/05/2012, Badagliacca, rv. 253713; sez. 5, n. 18054 del 25/01/2012, Russo, rv. 253759; sez. 1, n. 14822 del 03/02/2009, P.G. in proc. Calabrò, rv. 243736).
1.5 Resta escluso dunque che sussista un onere a carico del condannato di offrire prova della cessazione di tale pericolo, gravando piuttosto sull'amministrazione penitenziaria dimostrare che le condizioni giustificanti la sottrazione al regime ordinario permangono.
2. Tanto premesso in linea generale, il provvedimento impugnato ha ancorato il giudizio circa la persistenza di detto pericolo alle pregresse esperienze criminali del AP, al suo ruolo di vertice della cosca Lubrano-Ligato quale referente per la zona di Capua, alla perdurante operatività nel territorio d'influenza della stessa organizzazione, dimostrato da investigazioni protratte sino a tempi molto recenti e documentate dalle informazione acquisite, dall'erogazione in suo favore di contributi economici per il suo sostentamento da parte di esponenti del medesimo raggruppamento criminoso, elementi in sè sufficienti, nonostante il decorso del tempo, a provare la sua capacità di mantenere contatti con tale organizzazione.
2.1 Il Tribunale non si è nemmeno sottratto al confronto con la contestazione difensiva, secondo la quale il decreto ministeriale di proroga non avrebbe considerato che il ricorrente non era stato colpito da condanna per reato aggravato ai sensi della L. n. 203 del 1991, art. 7, sicché il titolo in sè del reato già giudicato non avrebbe consentito la sottoposizione a regime carcerario differenziato.
2.1.1 Al contrario, il collegio di merito ha affrontato esplicitamente la questione e rilevato, da un lato che l'omessa contestazione formale della circostanza aggravante era dipesa dall'essere il testo di legge che la introduceva nell'ordinamento entrato in vigore in data successiva alla commissione del reato di omicidio con la conseguente impossibilità di procedere alla sua applicazione retroattiva in "sfavor" dell'imputato, dall'altro che le caratteristiche del delitto e le spinte motivazionali alla sua consumazione ne rivelavano la "matrice camorristica", ossia la connotazione in punto di fatto ed in senso sostanziale dalle circostanze, che poi sarebbero state contemplate dalla L. n. 203 del 1991, art.
7. Ma ciò non ha significato applicare di fatto con effetti retroattivi questa disposizione di legge, ne' ravvisarne i presupposti operativi.
Sul punto ha richiamato quale parte integrante della sua motivazione le condivise argomentazioni della precedente ordinanza dello stesso Tribunale del 2/12/2010 di conferma del decreto ministeriale di proroga del regime di cui all'art. 41 bis per il biennio antecedente, ove si era evidenziato come dalla sentenza di appello del procedimento per l'omicidio MA fosse deducibile l'inserimento dell'episodio criminoso nel contesto della sanguinosa faida che aveva opposto il clan dei Casalesi ai Bardelliniani, al quale gruppo la vittima era stata organica, nonché la partecipazione attiva del AP alla fase preparatoria del delitto, la cui ricostruzione probatoria era stata consentita dalle propalazioni di più collaboratori di giustizia, soggetti già attivi nell'ambito delle stesse consorterie. Il riferimento "per relationem" al precedente provvedimento, corredato da puntuali elementi per la sua identificazione e la verifica del relativo contenuto, consente di ritenere correttamente valutata la strumentalità dell'omicidio, per il quale il AP sta scontando la pena dell'ergastolo, ad avvantaggiare organizzazione di stampo mafioso, alla quale per lo stesso arco temporale egli è risultato partecipe, come tale indicato in altra pronuncia giudiziale irrevocabile. Inoltre, dai superiori rilievi si traggono argomenti che consentono di superare anche quanto contestato dal ricorrente col terzo motivo circa l'omessa considerazione da parte dei giudici di merito della sentenza della Corte di Assise di Napoli, relativa all'omicidio MA, perché non prodotta agli atti, dal momento che oggetto di attenta valutazione era stata la pronuncia di appello di quel procedimento e gli accertamenti in esso consacrati, che il ricorso comunque non smentisce con alcun argomento confutativo.
2.1.2 Si osserva che le statuizioni del Tribunale di Sorveglianza si pongono in consapevole e giustificata continuità con l'orientamento costante della giurisprudenza di legittimità, secondo il quale la mancata inclusione nell'accusa formalizzata della contestazione della circostanza aggravante di cui alla L. n. 203 del 1991, art. 7 non esplica effetti preclusivi dell'applicazione del regime di cui all'art. 41 bis, in quanto la norma, anche nella sua attuale formulazione a seguito dell'intervento novellatore di cui alla L. n. 94 del 2009, non richiede che sia contestata la predetta aggravante,
ma, attraverso il riferimento ai reati previsti dall'art. 4 bis ord. pen., prevede la sua applicabilità a quanti siano raggiunti da titolo esecutivo o custodiale perché responsabili o indagati in ordine al delitto di cui all'art. 416 bis c.p. ed anche ai reati che siano commessi, avvalendosi delle condizioni in tale articolo stabilite o per avvantaggiare le organizzazioni dallo stesso contemplate (Cass. sez. 1, n. 17738 del 23/04/2010, Conte, rv. 247077; sez. 1, n. 374 del 23/11/2004, Bosti, rv. 230539; sez. 1, n. 29379 del 27/06/2001, Mammoliti, rv. 219593; nonché Cass. sez. 1, n. 29101 del 2.7.2004, Calvano;
sez. 1, n. 24151 del 26.5.2004, Belforte;
sez. 1, n. 20943 del 4.5.2004, Garonfolo;
sez. 1, n. 32795 del 29.8.2005, Gallico, tutte non massimate). È dunque dalla testuale formulazione dell'art. 4 bis che trae fondamento l'opinione, sostenuta dalla dottrina e dalla costante giurisprudenza sopra esposta, secondo la quale è consentita la sottoposizione alla sospensione delle regole detentive ordinarie di chi sia condannato o indagato anche per reati comuni, purché si sia accertata la loro commissione, avvalendosi delle condizioni di cui all'art. 416 bis c.p., oppure a favore dell'associazione da questa disposizione prevista, non quindi perché aggravati ai sensi dell'art. 7 citato nel senso dell'effettiva e formale configurazione della relativa circostanza aggravante o della sua concreta operatività con effetti incidenti sul trattamento sanzionatorio. A fronte di argomentazioni pregnanti e significative, pienamente condivise da questo Collegio, il ricorso e la successiva memoria non prospettano ragioni per discostarsi da tale uniforme e valido orientamento interpretativo e si limitano a doglianze aspecifiche ed ingiustificate alla luce del percorso giustificativo del provvedimento impugnato.
3. Non può accogliersi nemmeno il secondo motivo di ricorso, che è frutto dello stesso fraintendimento già esaminato con riferimento alla prima censura mossa col ricorso: va quindi ribadito che, ne' il decreto ministeriale reclamato, ne' il provvedimento di rigetto del reclamo hanno proposto l'"identificazione sostanziale della aggravante introdotta nel 1991 dalla L. n. 203" ma hanno offerto una fedele e corretta applicazione dei requisiti per l'applicazione della disciplina limitativa dell'art. 41 bis in relazione alla formulazione testuale del richiamato art. 4 bis. Risulta, pertanto, irrilevante e manifestamente infondata anche la questione di legittimità costituzionale sollevata dalla difesa.
3.1 Sostiene il ricorrente che qualora si ritenesse insufficiente la mera ricognizione dei requisiti formali dell'accusa, consacrati in una formale imputazione, l'applicazione della sospensione delle regole di trattamento sarebbe frutto di interpretazione analogica o estensiva della previsione di legge: ma in realtà il testo dell'art. 4 bis ord. pen. non pretende affatto che sia la sola imputazione ad esplicitare l'addebito di avere commesso il reato per il quale il detenuto abbia riportato condanna mediante le condizioni previste dall'art. 416 bis c.p. o a vantaggio delle organizzazioni in esso previste, quanto piuttosto che la vicenda criminosa riscontrata giudizialmente presenti quelle caratteristiche fattuali, che quindi devono emergere dagli accertamenti contenuti nel titolo giudiziale, considerato nel suo complesso e non soltanto nel dato formale dell'imputazione. Il che risponde perfettamente alla riserva di giurisdizione, richiamata nel ricorso, perché è l'autorità giudiziaria ad avere ricostruito in sede di cognizione le circostanze concrete di consumazione dell'illecito penale nel procedimento conclusosi con pronuncia irrevocabile ed è sempre l'autorità giudiziaria che, nel riesaminare in sede di reclamo il provvedimento amministrativo prescrittivo del regime detentivo, verifica il contenuto del giudicato e ne trae le conseguenze ai fini dell'applicazione dell'art. 41 bis, dando conto delle ragioni della propria decisione.
3.2 Nè argomenti a favore della pretesa incostituzionalità della norma in verifica possono trarsi dalla sentenza nr. 57/2013 con la quale la Consulta ha dichiarato parzialmente incostituzionale la previsione dell'art. 275 c.p.p. nella parte in cui stabiliva la presunzione relativa di sussistenza di esigenze cautelari e di adeguatezza della sola misura della custodia in carcere nei confronti degli indagati per reati aggravati ai sensi della L. n. 203 del 1991, art. 7; la questione scrutinata ha riguardato il solo regime cautelare ed il meccanismo presuntivo generalizzato introdotto nei riguardi degli indagati sottoposti a misura coercitiva e non già il differente istituto dell'art. 41 bis e dell'espiazione della pena detentiva con modalità specifiche, introdotte per quanti siano connotati da specifica pericolosità sociale.
Per le ragioni esposte il ricorso va respinto con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 27 novembre 2013.
Depositato in Cancelleria il 17 dicembre 2013