Sentenza 25 gennaio 2012
Massime • 1
Il provvedimento di proroga del regime differenziato di detenzione di cui all'art. 41 bis l. n. 354 del 1975 può essere adottato dall'autorità amministrativa qualora risulti che la pericolosità specifica dell'internato non sia venuta meno e dunque lo stesso deve risultare motivato esclusivamente in relazione a tale presupposto.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 25/01/2012, n. 18054 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18054 |
| Data del deposito : | 25 gennaio 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MARASCA Gennaro - Presidente - del 25/01/2012
Dott. BRUNO Paolo Antonio - Consigliere - SENTENZA
Dott. VESSICHELLI Maria - Consigliere - N. 117
Dott. ZAZA Carlo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. LAPALORCIA Grazia - Consigliere - N. 26485/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto il 16.6.2011, con mod. IP1, dal detenuto:
US FR, nato a [...] il [...];
avverso l'ordinanza del 17 maggio 2011 del Tribunale di Sorveglianza dell'Aquila;
Sentita la relazione del Consigliere Dr. Paolo Antonio BRUNO;
Lette le conclusioni del P.M. che ha chiesto l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato.
OSSERVA
1. - Con ordinanza del 24 luglio 2009, il Tribunale di sorveglianza dell'Aquila rigettava il reclamo proposto dal detenuto US FR avverso il decreto del Ministro della Giustizia 19 gennaio 2009 di proroga del regime intramurario differenziato, sul rilievo che non fosse cessata la pericolosità qualificata di esso istante, essendo ancora attuale la sua capacità di mantenere i contatti con la criminalità organizzata. Ed invero, secondo l'informativa della D.D.A. di Bari, il US rivestiva un ruolo apicale in seno alla associazione di tipo mafioso intesa Francavilla-Sinesi; era parente del capo della cosca;
la detta consorteria era ancora pienamente operante, annoverava numerosi latitanti e conservava l'egemonia sul territorio;
in carcere il US aveva stretto legami con esponenti della ndrangheta;
le specifiche restrizioni imposte col decreto erano congrue rispetto al profilo dell'accertata pericolosità, non pregiudicavano la finalità rieducativa della pena, ne' comportavano trattamenti contrari al senso di umanità.
2. - Avverso la pronuncia anzidetta il ricorrente proponeva ricorso per cassazione e questa Corte Suprema, Prima Sezione Penale, con sentenza del 25 novembre 2010, annullava il provvedimento impugnato con rinvio allo stesso Tribunale di sorveglianza dell'Aquila per nuovo esame. Rilevava, in proposito, una carenza motivazionale, in quanto il Tribunale di sorveglianza, nel motivare l'accertamento del profilo di pericolosità posto a base della conferma del regime differenziato, non aveva dato conto dell'obiezione formulata dal reclamante, con memoria del 14 febbraio 2010, in merito a sopravvenute pronunce di assoluzione da delitti per i quali gli erano state inflitte in prime cure le pene dell'ergastolo e della reclusione per anni ventotto.
3. - Pronunciando in sede di rinvio, il Tribunale di sorveglianza, con l'ordinanza indicata in epigrafe, rigettava il reclamo, confermando il provvedimento impugnato.
4. - Avverso la pronuncia anzidetta, il detenuto ha proposto nuovo ricorso per cassazione, lamentando, con il primo motivo, violazione e falsa applicazione di legge con riferimento all'art. 41 bis o.p. in riferimento all'art. 27 Cost., nonché difetto di motivazione sul rilievo che mancava idonea motivazione in ordine ai presupposti giustificativi del confermato regime penitenziario, che imponeva trattamenti in contrasto con le finalità rieducative della pena. 5. - Il ricorso si pone chiaramente ai limiti dell'ammissibilità e, comunque, è privo di fondamento.
Ed infatti, in ossequio al dictum della pronuncia di annullamento che aveva sollecitato il giudice del rinvio ad un riesame del reclamo tenendo conto di quanto dedotto dall'interessato in ordine alle sopravvenute assoluzioni per gravi reati per i quali gli erano state inflitte severe condanne, il giudice del rinvio ha assolto al compito demandatogli rendendo motivazione pienamente idonea e non meramente apparente. In particolare, richiesto di verificare il persistente giudizio di pericolosità, funzionale al mantenimento del regime carcerario differenziato, alla luce delle dette sopravvenienze, il Tribunale ha ritenuto attuale e concreto il pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica, sulla base delle informative rese dalla D.D.A. di Bari e dalla D.N.A., che segnalavano la persistenza della capacità del US di mantenere collegamenti con organizzazioni criminali, in ragione di elementi ritenuti sintomatici: il ruolo apicale in consorteria mafiosa ancora attribuibile allo stesso detenuto;
la circostanza che il detto sodalizio era tuttora attivo nel territorio di riferimento e poteva contare sull'apporto di numerosi sodali a quell'epoca in libertà; l'esistenza di stretti rapporti anche parentali con il capo della consorteria criminale;
il mantenimento di quel ruolo verticistico anche in costanza di detenzione;
e, soprattutto, sulla base delle ulteriori informazioni di polizia, che confermavano l'ipotesi che il US continuasse ad essere elemento di vertice del gruppo criminale denominato Francavilla-Sinesi e che, con le scarcerazioni di alcuni pregiudicati, il citato gruppo criminale aveva ripreso vigore e controllo delle varie attività illecite, mostrando appieno il suo predominio.
Il giudice a quo ha, poi, sottolineato che dall'acquisita relazione comportamentale della Casa circondariale di L'Aquila non emergeva che il reclamante avesse avviato alcuna seria revisione critica del suo vissuto delinquenziale, sicché i risultati del trattamento al quale lo stesso era stato sottoposto non avrebbero potuto considerarsi soddisfacenti;
che, quanto alla sentenza della Corte di Assise di Appello di Bari del 26.6.2008, con cui il US era stato assolto dal reato di omicidio, per il quale in primo grado era stato condannato alla pena di anni 28 di reclusione, la stessa non poteva assumere particolare rilievo, in quanto l'assoluzione era dovuta alla ritenuta carenza di prove idonee a sostenere una pronuncia di colpevolezza, mentre, quanto alla sentenza della Corte di Assise di Appello di Bari del 4.11.2008, con cui il predetto era stato assolto dal reato di omicidio per il quale in primo grado era stato condannato alla pena dell'ergastolo, neanche la stessa poteva assumere rilievo, posto che era stata, poi, annullata da questa Corte Suprema, con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di Assise di Appello di Bari.
Tali sopravvenienze non erano state ritenute idonee ad inficiare il giudizio di pericolosità che, pertanto, era da ritenere persistente, donde la legittimità della proroga del regime differenziato disposta col decreto ministeriale impugnato, in ragione della ribadita capacità di mantenimento di collegamenti con organizzazioni criminali e, d'altro canto, dell'attualità del pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica Alla stregua di tali premesse è adeguatamente giustificato il conclusivo giudizio di idoneità della misura in questione al perseguimento degli scopi prefissati dal legislatore e della sua congruità rispetto alle esigenze di ordine e di sicurezza che giustificano l'emanazione dell'atto impugnato, non ritenute tali da vanificare la finalità rieducativa della pena, ne' da comportare trattamenti contrari al senso di umanità. Identico giudizio deve essere formulato in ordine al terzo motivo, posto che, con motivazione corretta, il giudice a quo ha mostrato di avere compiuto corretta valutazione dei presupposti legittimanti la proroga del regime detentivo differenziato. La relativa misura è, infatti, espressione di potere discrezionale, il cui esercizio è connesso al rilievo dell'attualità della pericolosità sociale del detenuto e della sussistenza delle ragioni di sicurezza sottese alla previsione normativa, con riguardo alla paventata sussistenza di collegamenti tra detenuto ed associazione criminale di appartenenza, da intendersi come pericolo, che, venendo meno il regime detentivo differenziato, il condannato possa riprendere quei collegamenti e tornare ad essere utile all'organizzazione anche all'interno del circuito carcerario (così Cass. sez. 1, 3.3.2006, n. 14551, rv. 233944).
Il giudice del rinvio non ha mancato di motivare la valutazione anzidetta sulla base di elementi oggettivi e concreti, idonei a sostenere il convincimento in ordine alla persistenza della condizione di pericolosità del detenuto.
La norma di cui all'art. 41 bis dell'ordinamento penitenziario (L. n.354 del 1975) deve, infatti, essere intesa nel senso che non debba emergere aliunde, nella cognizione dell'autorità amministrativa, che la capacità del detenuto o dell'internato di mantenere contatti con associazioni criminali, terroristiche od eversive sia venuta meno. I decreti di cui alla stessa disposizione normativa sono prorogabili, con provvedimenti che, in linea con la ratio della disposizione e della sua corretta interpretazione, devono contenere congrua motivazione in ordine al non risultare che l'anzidetta capacità del detenuto od internato sia venuta meno.
Nel caso di specie - per quanto si è detto - è stato espresso, in positivo, il convincimento della persistenza di collegamenti con l'universo criminale e siffatto convincimento è stato, poi, riscontrato dall'autorità giudiziaria sulla base di elementi valutativi univoci e di precise emergenze investigative e processuali. Ineccepibile, inoltre, è l'assunto relativo alla persistenza del vincolo mafioso sino a quando non risultino, per certo, atteggiamenti dissociativi o di convinto ripudio (cfr. Cass. sez. 1, 15.11.2005, n. 43450, rv. 233194). Al riguardo, se non è giuridicamente configurabile un onus probandi a carico del detenuto (come affermato da questa Corte con sentenza n. 15283 del 30.3.2006, rv. 234844), è tuttavia prospettabile, quanto meno, un onere di allegazione di fatti, comportamenti e situazioni che possano, ragionevolmente, deporre nel senso dell'opzione dissociativa da logiche di appartenenza mafiosa.
Nella riferita mancanza di elementi atti a dimostrare il venir meno della capacità di collegamento con l'organizzazione criminale, è stato, dunque, legittimamente ritenuto che l'ordinario regime detentivo sia, oggettivamente, idoneo ad interrompere tale capacità di collegamento.
D'altro canto, secondo un recente indirizzo interpretativo di questa Corte regolatrice (cfr. Cass. sez. 1, 2.12.2008, n. 47521, rv. 242071) ai fini della proroga del regime di detenzione differenziata ai sensi dell'art. 41 bis ....non è neppure necessario l'accertamento della permanenza dell'attività della cosca di appartenenza e la mancanza di sintomi rilevanti, effettivi e concreti, di una dissociazione del condannato dalla stessa, essendo sufficiente anche la mera potenzialità di collegamento con l'ambiente malavitoso, tale da non potere essere adeguatamente fronteggiata con il regime carcerario ordinario (cfr., pure, Cass. sez. 1, 3.3.2006, n. 14551, rv. 233944). 4. - Per quanto precede, il ricorso - globalmente considerato - deve essere rigettato, con le consequenziali statuizioni espresse in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 25 gennaio 2012. Depositato in Cancelleria il 11 maggio 2012