Sentenza 9 dicembre 2009
Massime • 1
È valido il consenso all'estradizione per l'estero espresso dall'interessato con la rinunzia al ricorso per cassazione avverso la sentenza di estradizione, qualora l'atto sia firmato personalmente dallo stesso con sottoscrizione autenticata dal difensore.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 09/12/2009, n. 49901 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 49901 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. DE ROBERTO Giovanni - Presidente - del 09/12/2009
Dott. MANNINO Saverio - Consigliere - SENTENZA
Dott. AGRÒ Antonio S. - Consigliere - N. 2151
Dott. COLLA Giorgio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PAOLONI Giacomo - Consigliere - N. 35674/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
TU GE, n. a Valico Tarnova (Bulgaria) il 27 giugno 1978;
avverso la sentenza del Tribunale di Milano in data 8 luglio 2009;
udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Giorgio Colla;
udito il Procuratore generale nella persona del Sostituto Dott. Eugenio Selvaggi, che ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso per sopravvenuta rinuncia. FATTO E DIRITTO
TU GE IC ha fatto pervenire in data 5 novembre 2009 rinuncia al ricorso per cassazione che aveva proposto avverso la sentenza indicata in epigrafe, con la quale era stata accertata la sussistenza delle condizioni per la pronuncia di estradizione verso gli Stati Uniti d'America, in quanto colpito da mandato di arresto del Tribunale della Florida del 17 luglio 2008, e arrestato provvisoriamente in Italia il 12 febbraio 2009 per reati informatici, per tentata truffa e per violazione della legislazione in materia di protezione dei dati personali. L'estradando ha inoltre dichiarato di rinunciare ad opporsi alla richiesta estradizione. Poiché la rinuncia è formalmente regolare, essendo stata firmata personalmente dall'imputato con sottoscrizione autenticata dal difensore, deve dichiararsi l'inammissibilità del ricorso per intervenuta rinuncia, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 300,00 in favore della casa della ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di 300,00 Euro in favore della cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 203 disp. att. c.p.p.. Così deciso in Roma, il 9 dicembre 2009.
Depositato in Cancelleria il 30 dicembre 2009