Sentenza 13 maggio 1999
Massime • 1
In tema di disciplina degli alimenti, per "confezione originale" deve intendersi ogni recipiente o contenitore chiuso, destinato a garantire l'integrità originaria della sostanza alimentare da qualsiasi manomissione e ad essere aperto esclusivamente dal consumatore di essa. Ed invero, quando i prodotti alimentari non sono confezionati in involucri o recipienti sigillati, che non ne consentono l'analisi senza il loro deterioramento o la loro distruzione, il commerciante o detentore di essi a scopo di vendita o somministrazione risponde a titolo di colpa della non corrispondenza del prodotto alimentare alle norme di legge perché, in tal caso, la merce è controllabile anche attraverso appropriate analisi, almeno a campione, dal che discende l'onere di porre in essere quelle cautele che la prudenza,le circostanze del caso e la natura del prodotto consigliano. Ne consegue che, ferma restando la responsabilità del produttore, il rivenditore o utilizzatore risponde della detenzione per la vendita o della somministrazione di sostanze alimentari insudiciate, invase da parassiti, in stato di alterazione o, comunque, nocive, a meno che esse gli siano state consegnate in confezioni originali sigillate, destinate ad essere aperte solo dal consumatore, le quali non rivelino esteriormente alcun vizio e per le quali l'analisi o qualsiasi altro appropriato controllo si risolverebbe, per la facile deperibilità del prodotto, nella non commestibilità di esso ed, in pratica, nell'impossibilità di immetterlo al consumo.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 13/05/1999, n. 8085 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8085 |
| Data del deposito : | 13 maggio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. PIETRO GIAMMANCO Presidente del 13/5/1999
Dott. VINCENZO ACCATTATIS Consigliere SENTENZA
Dott. RAFFAELE RAIMONDI Consigliere N. 1735
Dott. ALDO GRASSI Consigliere REGISTRO GENERALE
Dott. VINCENZO DI NUBILA Consigliere N. 10324/99
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da
ER NC, nata a [...] il [...];
avverso la sentenza della Corte d'Appello di Firenze in data 10/12/'98, Visti gli atti, la sentenza denunciata ed il ricorso;
Udita in pubblica udienza la relazione del Consigliere Dott. Grassi;
Udito il Pubblico Ministero, in. persona del S. Procuratore Generale Dott. G. Izzo, il quale ha chiesto il rigetto del ricorso, perché infondato;
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEOsserva
Con sentenza della Pretura Circondariale di Livorrio in data 24/3/'98 NC NE veniva condannata, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e con il beneficio di cui all'art.175 c.p., alla pena di 10 giorni di arresto e L. 500.000 di ammenda e, mercè la sostituzione di quella detentiva con la corrispondente pecuniaria, alla pena complessiva di L.
1.250.000 di ammenda, quale colpevole del reato previsto dagli artt. 5 lett. d) e 6 L. 30/4/'62, n. 283 che le era stato contestato per avere, quale rappresentante legale della "COOP 8 MARZO" corrente in Livorno ed esercente mensa aziendale presso Alto Fondale, zona del locale porto industriale, detenuto per la distribuzione al consumo sostanze alimentari in cattivo stato di conservazione, in particolare salsicce recanti presenza di micro-organismi patogeni o potenzialmente tali, come accertato il 23/02/'95.
Con la stessa sentenza la NE veniva assolta, per insussistenza del fatto, dal reato di cui all'art. 5 lett. b) L.283/'62, pure contestatole.
Affermava, fra l'altro, il Pretore:
a) che la contaminazione da salmonella delle salsicce prelevate a campione era stata accertata in maniera indiscutibile, e non contestata, dalle analisi cui le stesse erano state sottoposte;
b) che alla cooperativa della quale l'imputata era rappresentante legale non erano stati mossi addebiti in ordine alla tenuta dei locali, in quanto trovati in ordine dal punto di vista igienico e, per quanto riguardava il frigorifero in cui le salsicce erano conservate in attesa di essere cucinate per la preparazione delle mense aziendali, in quanto esso era a temperatura corretta;
c) che la contaminazione da salmonella delle salsicce era verosimilmente da imputare alla "Petroni Salumi", non sottoposta al riguardo ad alcun accertamento, che le aveva insaccate e dalla quale la Cooperativa in questione le aveva acquistate;
d) che del reato ascrittole la NE doveva, però, ugualmente essere dichiarata responsabile per non avere mai colposamente sottoposto le salsicce di che trattasi ad alcun controllo, neppure a campione, nonostante i reiterati approvvigionamenti effettuati presso la stessa ditta e nonostante le fosse noto, come dichiarato, che questa operava in deroga a precise norme comunitarie previste dall'art. 14 D.L.vo 286/'94. Contro il capo di tale decisione concernente il reato del quale era stata dichiarata colpevole l'imputata proponeva impugnazione chiedendo di esserne assolta in quanto nessun addebito, neppure colposo, poteva esserle mosso dato che la SA si presentava integra e senza alcun segno esterno di contaminazione;
nei locali della cooperativa era conservata in condizioni igieniche ottimali ed a temperatura idonea e nessun controllo avrebbe potuto essere effettuato su di essa senza distruggerne l'involucro originale - il budello in cui la carne macinata era stata insaccata - così rendendola inservibile.
Affermava, altresì, l'appellante che a lei avrebbe dovuto essere applicata l'esimente di cui all'art. 19 L. 283/'62, avendo detenuto sostanze alimentari in confezione originale quale avrebbe dovuto essere considerato il budello da intestino di maiale in cui la carne macinata era contenuta.
La Corte d'Appello di Firenze confermava, con sentenza del 10/12/'98, la decisione impugnata osservando:
1. che era pacifico ed indiscutibile che nei locali della cooperativa di cui la NE era rappresentante legale era stata rinvenuta SA, destinata al consumo alimentare nella preparazione delle mense aziendali, contaminata da salmonellosi, il che integrava la contravvenzione prevista dall'art. 5 lett. d) L.283/'62;
2. che all'imputata non era applicabile l'esimente di cui all'art. 19 L. 283/'62 in quanto la SA di che trattasi non poteva essere considerata prodotto "in confezione originale" in quanto il budello in cui la carne macinata viene insaccata è parte integrante della sostanza alimentare e non contenitore di essa che il commerciante non deve manomettere neppure allo scopo di effettuare su di essa dei controlli;
3. che per confezioni originali debbono intendersi gli involucri sotto vuoto e/o impermeabili, quelli cartacei, di plastica o di altro materiale protettivo, destinati a contenere e conservare il prodotto e ad essere aperti solo dal relativo consumatore;
4. che le salsicce delle quali si parla non costituivano merce deperibile in tempi che non ne consentissero controlli a campione, sia pure saltuari e la NE non risultava averne mai disposti neanche in precedenza, nonostante la Cooperativa si fosse rifornita abitualmente presso la "Petroni Salumi".
Avverso la sentenza di appello l'imputata ha proposto ricorso per Cassazione chiedendone l'annullamento per violazione di legge e difetto ed illogicità di motivazione.
Deduce, in particolare, la ricorrente:
- che la SA avrebbe dovuto essere considerata prodotto alimentare da lei acquistato in confezione originale, il che escluderebbe la sua responsabilità penale in ordine al reato ascrittole e ciò perché il budello da intestino di maiale è destinato a garantire l'integrità della carne macinata in esso contenuta preservandola dallo spargimento e dallo insudiciamento nella fase della commercializzazione;
- che, quindi, la esimente di cui all'art. 19 L. 283/'62 le sarebbe stata illegittimamente non applicata;
- che sarebbe illogica la motivazione della decisione impugnata sia nella parte in cui si afferma la possibilità di sottoporre a controlli ed analisi la SA senza deteriorarla e renderla non commestibile, sia in quella in cui se ne ritiene poi la utilizzabilità nella preparazione dei cibi per la mense aziendali, nonostante l'avvenuta sottoposizione ad analisi.
Motivi della decisione
Il ricorso è destituito di fondamento e, come tale, deve essere rigettato, con conseguente condanna della ricorrente, a mente dell'art. 616 c.p.p., al pagamento delle spese processuali. L'art. 5 lett. d) L. 30/4/'62, n. 283, vieta l'impiego, nella preparazione o detenzione per la vendita, nella vendita e nella somministrazione di sostanze alimentari insudiciate, invase da parassiti, in stato di alterazione o comunque nocive, ovvero sottoposte a lavorazioni o trattamenti diretti a mascherare un preesistente stato di alterazione.
Nella fattispecie in esame è stato accertato dai Giudici di merito, e non è oggetto di contestazione, che nei locali della Cooperativa della quale l'imputata era legale rappresentante venne trovata, il 23/02/'95, SA contaminata da salmonellosi. I detti Giudici hanno anche accertato e ritenuto che i locali della Cooperativa erano mantenuti, dal punto di vista igienico- sanitario, in modo corretto e che il refrigeratore in cui la SA di che trattasi veniva conservata era a temperatura idonea, dal che hanno tratto il ragionevole convincimento che la contaminazione di cui sopra fosse da attribuire alla ditta che l'aveva confezionata e fornita alla Cooperativa in questione. Poiché per legge anche il detentore, per la vendita o somministrazione, di sostanze alimentari risponde del loro eventuale insudiciamento o dello stato di loro alterazione, dal fatto contestatole la NE avrebbe dovuto essere assolta solo se a lei fosse stata ritenuta applicabile l'esimente di cui all'art. 19 L.283/'62, secondo cui le sanzioni previste dalla stessa legge non riguardano il commerciante che vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo, prodotti in confezioni originali, qualora la non corrispondenza alle prescrizioni di legge riguardi i requisiti intrinseci o la composizione dei prodotti, ovvero le condizioni interne dei recipienti, sempre che il commerciante non sia a conoscenza della violazione o la confezione originale non presenti segni di alterazione.
La Corte di merito non ha applicato alla NE l'esimente in parola in quanto ha ritenuto che la SA non può essere considerata prodotto in confezione originale, tale non potendosi qualificare il budello da intestino di suino in cui la carne macinata viene insaccata.
Tale valutazione appare legittima e logicamente corretta, come tale incensurabile in questa sede.
Invero, per "confezione originale" deve intendersi ogni recipiente o contenitore chiuso, destinato a garantire l'integrità originaria della sostanza alimentare da qualsiasi manomissione e ad essere aperto esclusivamente dal consumatore di essa (v. conf. Cass. Sez. III, 23/02/'93, Lucchi e 26/6/'92, Gulinelli). Quando i prodotti alimentari non sono confezionali in involucri o recipienti sigillati, che non ne consentono l'analisi senza il loro deterioramento o la loro distruzione, il commerciante o detentore di essi a scopo di vendita o somministrazione risponde a titolo di colpa della non rispondenza del prodotto alimentare alle norme di legge perché, in tal caso, la merce è controllabile anche attraverso appropriate analisi, almeno a campione, dal che discende l'onere di porre in essere quelle cautele che la prudenza, le circostanze del caso e la natura del prodotto consigliano (v. conf Cass. Sez. VI, 28/6/'89, Grieco). Il fondamento dell'art. 19 L. 30/6/'62, n. 283, sulla disciplina igienica della produzione e vendita delle sostanze alimentari e delle bevande, va ricercato nella inevitabilità del fatto addebitato, cioè nell'impossibilità materiale, per il commerciante rivenditore o somministratore, di accertare, con l'adozione di normale diligenza e prudenza, la loro rispondenza alle prescrizioni legali. Pertanto, ferma restando la responsabilità del produttore, il rivenditore o utilizzatore risponde della detenzione per la vendita o della somministrazione di sostanze alimentari insudiciale, invase da parassiti, in stato di alterazione o, comunque, nocive, a meno che esse gli siano state consegnate in confezioni originali sigillate, destinate ad essere aperte solo dal consumatore, le quali non rivelino esteriormente alcun vizio e per le quali l'analisi o qualsiasi altro appropriato controllo si risolverebbe, per la facile deperibilità del prodotto, nella non commestibilità di esso ed, in pratica, nell'impossibilità di immetterlo al consumo (v. conf, Cass. Sez. III, 1/02/'95, Profeta). Il budello da intestino di suino in cui la carne macinata viene insaccata costituisce parte integrante e commestibile della sostanza alimentare denominata "SA", ma non ne è "confezione originale" in quanto non costituisce un recipiente o involucro sigillato, destinato ad essere aperto solo dal consumatore e tale da impedire al rivenditore o utilizzatore l'esame del prodotto e la sottoposizione di esso ad ispezioni visive ed olfattive e ad analisi, ovviamente a campione, che non escludono la utilizzabililà dell'intera partita di merce e possono essere effettuate in tempi compatibili con la deperibilità di essa.
Il vizio logico di motivazione, denuncialo dalla ricorrente, non è ravvisabile nella sentenza impugnata in quanto la Corte di merito non ha affermato che la SA sottoposta ad analisi potesse poi essere ugualmente utilizzata nella preparazione dei cibi per le mense aziendali, ma ha soltanto ritenuto che "rompere la pellicola di alcuni capi a campione" non rendeva certo incommerciabile la partita di SA acquistata dalla "Petroni Salumi", con ciò ribadendo il principio che la detta sostanza alimentare doveva essere controllata dal detentore a scopo di somministrazione, attraverso le ispezioni e le analisi - a campione - del caso, compatibili con i tempi di deterioramento e di utilizzazione di essa.
P. Q. M.
La Corte Suprema di Cassazione
rigetta il ricorso proposto da NC NE avverso la sentenza della Corte d'Appello di Firenze in data 10/12/'98 e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 13 Maggio 1999.
Depositato in Cancelleria il 21 giugno 1999