Sentenza 28 novembre 2007
Massime • 1
Non sussiste il reato di cui all'art. 334 cod. pen. qualora la condotta di sottrazione riguardi beni sottoposti a provvedimento di fermo amministrativo a norma dell'art. 214 D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, ostandovi il principio di tassatività e determinatezza delle fattispecie penali, che, per il divieto di analogia in "malam partem", esclude la riconducibilità del fermo amministrativo nella nozione di sequestro amministrativo.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 28/11/2007, n. 2162 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2162 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MANNINO Saverio F. - Presidente - del 28/11/2007
Dott. MILO Nicola - Consigliere - SENTENZA
Dott. DI CASOLA Carlo - Consigliere - N. 1454
Dott. PAOLONI Giacomo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CARCANO Domenico - Consigliere - N. 008375/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PUBBLICO MINISTERO PRESSO TRIBUNALE di NAPOLI;
nei confronti di:
1) AT RI N. IL 24/03/1983;
avverso SENTENZA del 06/10/2006 TRIBUNALE di NAPOLI;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. MILO NICOLA;
Udito il P.G. in persona del Dott. STABILE Carmine, che ha concluso per l'annullamento con rinvio;
Non è comparso il difensore.
FATTO E DIRITTO
Il Tribunale di Napoli, con sentenza 6/10/2006, assolveva AT MA dall'imputazione di cui all'art. 334 c.p., comma 2, perché il fatto non è previsto dalla legge come reato.
All'imputato era stato contestato di avere circolato, in data 5/8/2004, col motociclo "Honda" di sua proprietà, sottoposto, il giorno 3 precedente, a fermo amministrativo (per mancato uso del casco protettivo) e affidato alla sua custodia.
Riteneva il Tribunale che il fatto contestato doveva essere ricondotto, in applicazione del principio di specialità di cui alla L. n. 689 del 1981, nella fattispecie di cui all'art. 213 C.d.S., che prevede un mero illecito amministrativo.
Ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale partenopeo, deducendo l'inosservanza della legge penale, con riferimento all'art. 334 c.p., in rel. alla L. n. 689 del 1981. Il ricorso non è fondato e va rigettato.
Osserva la Corte che, al di là dell'improprio richiamo fatto dal giudice a quo all'art. 213 C.d.S., che disciplina la misura cautelare del sequestro e non il fermo amministrativo, disciplinato dal successivo art. 214, non sussiste il reato di cui all'art. 334 c.p., qualora la sottrazione riguardi un bene sottoposto, come nel caso in esame, a fermo amministrativo, ostandovi il principio di tassatività e determinatezza della fattispecie penali che, per il divieto di analogia in malam partem, esclude la riconducibilità del fermo amministrativo nella nozione di sequestro amministrativo (cfr. Cass. Sez. 3, 24/05/2007 n. 35391). L'art. 334 c.p., fa riferimento soltanto alla sottrazione o danneggiamento di cose sottoposte a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dell'autorità amministrativa.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 28 novembre 2007.
Depositato in Cancelleria il 15 gennaio 2008