Sentenza 1 febbraio 1999
Massime • 1
Nell'ipotesi di comporto per sommatoria di più periodi di malattia determinato dalla contrattazione collettiva in un arco temporale esterno di un anno civile (da intendere come periodo di 365 giorni dalla data del primo episodio morboso) e di ripresa del lavoro, sia nel caso di riammissione di fatto al lavoro dopo l'ultima malattia sia nel caso di licenziamento intimato immediatamente al momento del superamento del comporto per sommatoria, il suddetto periodo esterno di comporto deve computarsi indifferentemente (avverbio da intendere nel senso che nell'uno come nell'altro caso è legittimo il recesso del datore di lavoro poiché l'alternativa non è esclusiva non essendo logico che nella stessa fattispecie il ricorso ad uno dei due metodi di calcolo "ad libitum" escluda l'altro) o dalla data del primo episodio morboso o, a ritroso, dalla data del licenziamento. (Nel caso di specie la S.C. ha ritenuto conforme ai suddetti principi la sentenza di merito che, in una ipotesi di riammissione al lavoro dopo l'ultima malattia cui era seguito il licenziamento, aveva calcolato il comporto esterno previsto dall'art.33 del regolamento del personale dell'Istituto poligrafico e zecca dello Stato a ritroso a decorrere dalla data di cessazione dell'ultima assenza per malattia, anziché dalla successiva data del licenziamento, in considerazione dell'identità di metodo e di risultato del calcolo effettuato rispetto a quello che procede in avanti a partire dall'inizio della prima assenza di malattia).
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 01/02/1999, n. 843 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 843 |
| Data del deposito : | 1 febbraio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Gaetano BUCCARELLI - Presidente -
Dott. Erminio RAVAGNANI - Consigliere -
Dott. Ettore Raffaele GIANNANTONIO - Consigliere -
Dott. Luciano VIGOLO - rel. Consigliere -
Dott. Raffaele FOGLIA - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
DI RI UD, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA AUGUSTO RIBOTY n. 28, presso lo studio dell'avvocato ANTONIO H. PORZIO, rappresentato e difeso dall'avvocato ROSARIO FOLLIERI, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI n. 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende, ope legis;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 914/96 del Tribunale di FOGGIA, depositata il 09/09/96, R.G.N. 3864/95;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15/10/98 dal Consigliere Dott. Luciano VIGOLO;
udito l'Avvocato Francesco SCAFANI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Francesco MELE che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza in data 26 ottobre 1994, il OR di Foggia accoglieva il ricorso proposto dal sig. UD Di RI contro l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato per impugnare, sotto diversi profili, il licenziamento da quest'ultimo intimatogli il 24 febbraio 1994 per superamento del periodo di comporto. In particolare, il OR riteneva che il limite esterno del comporto (diciotto mesi) avrebbe dovuto essere calcolato a nitroso dalla data del licenziamento, e non da data precedente (periodo 1^ giugno 1992 - 30 novembre 1993); per contro, il OR espressamente rigettava altre deduzioni del ricorrente secondo cui a) dal computo complessivo dei giorni di malattia avrebbero dovuto dedursi i giorni di riposo o festivi nonché i giorni di ferie;
b) il datore di lavoro avrebbe dovuto avvertire il dipendente della facoltà di chiedere tiri periodo di aspettativa prima della scadenza del comporto;
c) con la riammissione al lavoro vi sarebbe stata implicita rinuncia al diritto di recesso da parte del Poligrafico.
Proponeva appello quest'ultimo deducendo quale unico motivo di impugnazione che l'art. 33 del proprio regolamento del personale non prevedeva che il limite esterno del comporto dovesse computarsi dalla data del licenziamento.
Il lavoratore resisteva all'impugnazione e riproponeva le precedenti proprie deduzioni, disattese dal primo giudice, qualificandole quali mere eccezioni esaminabili anche in assenza di appello incidentale.
Con sentenza in data 27 giugno/9 settembre 1996, il Tribunale - Sezione del lavoro della stessa sede, rigettava la domanda del lavoratore e compensava interamente le spese dei due gradi. Per la cassazione della sentenza di appello ricorre il lavoratore con due motivi.
Resiste con controricorso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di impugnazione, il ricorrente deduce violazione dell'art. 360, n.3 c.p.c. (violazione e falsa applicazione di norme di diritto) in relazione all'art. 333 c.p.c. (impugnazione incidentale) e sostiene che, essendo egli risultato totalmente vittorioso in primo grado, non avrebbe avuto onere di proporre appello incidentale perché fossero riesaminate dal giudice del gravame eccezioni o questioni o tesi difensive assorbite o risolte sfavorevolmente in primo grado (cfr. punti indicati con le lettere a), b) e c) nello svolgimento del processo che precede) e, del resto, riproposte con la memoria di costituzione in appello ed ulteriormente riproposte in questa sede.
Il motivo è inammissibile.
Ha ritenuto il giudice di appello di essere investito unicamente del profilo di illegittimità del licenziamento (decorrenza del limite esterno del comporto) accolto dal OR, non anche degli altri profili dedotti dal lavoratore, quali autonome causae petendi, respinti dal primo giudice senza che sul punto fosse stato proposto appello incidentale. In ordine a tali profili, dunque, sempre secondo il giudice d'appello, l'Istituto Poligrafico non avrebbe potuto essere chiamato a difendersi sol perché controparte, senza avere proposto appello incidentale, li rimette in discussione con la memoria di costituzione, per altro tardiva. Ed a tale conclusione si deve pervenire, anche se non si considerino le decisioni su tali profili capi autonomi della sentenza di primo grado per le considerazioni di cui sopra.
Rileva la Corte come la pronuncia del giudice di appello si caratterizza per una duplice ratio decidendi: mancata impugnazione in via incidentale della decisione del OR e tardività della costituzione in giudizio e quindi della riproposizione delle (ritenute) autonome causae petendi dedotte dal lavoratore. Poiché sulla tardività della deduzione in appello di queste ultime (in effetti, più correttamente qualificabili come eccezioni) e sulla conseguente affermazione del Tribunale che, (anche) in ragione di essa, le stesse non dovevano essere esaminate, nulla viene dedotto coi ricorso per cassazione, malgrado si trattasse di rilievi che di per sè potevano sorreggere la pronuncia di inammissibilità delle eccezioni medesime (nel che si risolve la ritenuta preclusione del loro esame), viene meno l'interesse del ricorrente a riproporre queste ultime con la presente impugnazione perché, seppure, in via di mera astrazione, dovessero ritenersi fondate, non per tale motivo la sentenza dovrebbe essere orinata sul punto della preclusione (cfr. Cass. 12 marzo 1995, n. 2301). Col secondo motivo il ricorrente deduce violazione dell'art.360, n. 3 c.p.c. (violazione e falsa applicazione di norme di diritto) in relazione all'art. 2110 c. civ. e violazione dell'art.360 n. 5 c.p.c. (omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia) in relazione all'art. 3 del regolamento del personale e sottolinea come, secondo la giurisprudenza di questa Corte, la decorrenza del periodo esterno di comporto deve determinarsi a ritroso dalla data del licenziamento e, seguendosi siffatto criterio, si sarebbe dovuto concludere che il Di RI non avrebbe superato in detto periodo l'anno complessivo di assenze, come sarebbe anche risultato dal libri paga e in ordine a tali risultanze il Tribunale avrebbe omesso di motivare. Il motivo è infondato.
Ha ritenuto il Tribunale essere pacifico che, secondo il criterio di calcolo fatto proprio dal OR, il periodo di comporto non era stato superato (astraendosi, peraltro, dalla deducibilità o meno da esso di taluni periodi, questione ritenuta dal Tribunale, come detto, non ritualmente sottoposta al proprio esame) in quanto nei mesi immediatamente successivi al 30 novembre 1993, prima del licenziamento e dopo la lettera di contestazione, il lavoratore aveva migliorato le percentuali di presenza, mentre il periodo di comporto sarebbe stato superato secondo il criterio del Poligrafico. Tanto premesso, correttamente il giudice di merito, per la determinazione del periodo di comporto, all'art. 33 del regolamento (il diritto alla conservazione del posto per malattia verrà meno qualora il dipendente raggiunga, con più periodi di malattia, in complesso, durante 18 mesi consecutivi, il limite massimo di un anno). Il regolamento dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato ha infatti natura contrattuale (cfr. Cass. 17 novembre 1997, n. 11401 e 19 febbraio 1998, n. 1741) e quindi, in subiecta materia, costituisce normativa regolatrice del comporto (art. 2110 c. civ.), talché, come pure ha coerentemente argomentato il giudice di appello, il sostenere che il periodo di comporto debba calcolarsi a ritroso dalla data di licenziamento significherebbe strutturare arbitrariamente la fattispecie ed imporre l'immediato licenziamento al superamento del comporto, al fine di impedire il recupero di presenze, mentre lo stesso OR aveva correttamente riconosciuto al datore di lavoro uno spatium deliberandi tra la maturazione del diritto di recesso ed il suo esercizio;
sottolinea, altresì, il Tribunale che la stessa complessità della struttura aziendale rendeva ragionevole il tempo frapposto prima del licenziamento e che il datore di lavoro, pur non tenuto, aveva in detto periodo dato corso alla procedura di contestazione degli addebiti (circostanza escludente la ravvisabilità di rinuncia tacita al diritto di recedere). Osserva la Corte che la questione (non riproponibile in questa sede per quanto già argomentato trattando del primo motivo) della rinuncia, tacita alla facoltà di recesso eventualmente intervenuta è del tutto diversa rispetto alla questione se il periodo di comporto debba calcolarsi a ritroso partendo dalla data di licenziamento, indipendentemente dalla data di cessazione dell'ultima assenza per malattia.
A quest'ultimo riguardo, non sembra pertinente richiamare la sentenza della Corte di cassazione 4 giugno 1992, n. 6809, secondo la quale il termine iniziale del periodo di riferimento del comporto per malattie discontinue o frazionate può essere collocato alla data del licenziamento. Infatti, tale regola nella concreta fattispecie era stata seguita in relazione alla applicazione in via equitativa del triennio di prevista efficacia del contratto collettivo quale termine esterno del comporto per sommatoria ed in riferimento alla questione, che nella fattispecie concreta si poneva, se tale criterio implicasse che le assenze dovessero essere riferite a ciascun triennio regolato dal contratto collettivo in vigore (che disciplini la malattia unica), e venne risolto nel senso che il criterio dell'equità esige che il computo abbia riguardo alle assenze complessive del lavoratore, anche se verificatesi nella vigenza di contratti collettivi diversi, procedendosi a nitroso dalla data di licenziamento. Risulta evidente, però, dalla lettura della sentenza, che in quella fattispecie non si discuteva se questa data coincidesse o non, per eventuale intervenuta riammissione del dipendente al lavoro dopo il periodo di malattia, con la fine del periodo esterno di comporto;
si era, invece, focalizzato il diverso problema della possibilità di inizio di questo nella vigenza di un precedente contratto collettivo, talché il vero oggetto di decisione non era la decorrenza del calcolo a ritroso.
Per contro, questa Corte, con molteplici sentenze (cfr. Cass. 2 marzo 1977, n. 869; 11 agosto 1977, n. 3721; 9 maggio 1985, n. 2910 ed in particolare Cass, 25 marzo 1986, n. 2135) - in ipotesi di comporto per sommatoria determinato dalla contrattazione collettiva in un arco temporale esterno di un anno civile (da intendersi come periodo di 365 giorni dalla data del primo episodio morboso) e di ripresa del lavoro (peraltro neppure nella fattispecie esaminata da Cass. 2135/1986 cit. significativa di una rinuncia datoriale alla facoltà di recesso) - ha affermato il principio generale (valido in caso di riammissione di fatto al lavoro dopo l'ultima malattia come in caso di licenziamento intimato immediatamente al superamento del comporto per sommatoria) che il comporlo esterno debba computarsi indifferentemente (da intendersi, detto avverbio, nel senso che nell'un caso come nell'altro è legittimo il recesso del datore di lavoro: l'alternativa non è esclusiva non essendo logico che nella stessa fattispecie il ricorso ad uno dei due metodi di calcolo ad libitum escluda il ricorso all'altro) o dalla data del primo episodio morboso o, a ritroso, dalla data del licenziamento.
Poiché la sentenza del giudice di merito non si è discostata da tali principi, avendo computato il comporto esterno a ritroso a partire dal 30 novembre 1993 che, a quanto si desume dalla sentenza medesima, coincise con il termine dell'ultimo episodio morboso, sino al 1^ giugno 1992 (il calcolo del diciotto mesi non sarebbe stato ovviamente metodologicamente diverso e non avrebbe condotto a diverso risultato se fosse stato eseguito dall'inizio della prima assenza di malattia in avanti in quanto la sommatoria delle medesime assenze per malattia sarebbe risultata comunque iscritta in un arco di diciotto mesi) anche il secondo motivo di annullamento deve essere disatteso. Conclusivamente, assorbito ogni altro profilo di censura, il ricorso deve essere rigettato.
Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza (art.91 c.p.c.).
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese in Lire 32.000, oltre a Lire 2.500.000= per onorari.
Così deciso in Roma, il 15 ottobre 1998.
Depositato in Cancelleria il 1 febbraio 1999