Cass. pen., sez. VI, sentenza 23/02/2004, n. 18937
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Sentenza 23 febbraio 2004

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La prescritta comunicazione al difensore di fiducia dell'avviso di fissazione dell'udienza di discussione della richiesta di riesame del provvedimento cautelare personale - stante l'urgenza conseguente all'estrema ristrettezza ed alla perentorietà dei termini volute del legislatore in ragione della tempestiva tutela dello "status libertatis" - può essere effettuata anche a mezzo di telefono, fonogramma e telegramma; in tale ultimo caso, la prova della avvenuta comunicazione risulta sufficientemente raggiunta attraverso la produzione di copia dell'atto di spedizione rilasciata dall'ufficio postale trasmittente, ai sensi dell'art. 55 disp. att. cod. proc. pen., dalla quale risulti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 149 cod. proc. pen., la sussistenza degli elementi necessari a rendere idonea la comunicazione stessa in ordine agli atti giudiziari cui risulti preordinata, spettando d'altro lato al difensore che abbia accettato il mandato fiduciario l'onere di rendere attuabile la ricezione degli atti che lo riguardino nel rispetto del termine previsto dall'art. 309, comma ottavo, cod. proc. pen.(Nella specie la Corte ha ritenuto insufficiente la prova della spedizione dell'avviso telegrafico dell'udienza di riesame, operata dall'ufficio giudiziario all'ufficio postale).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 23/02/2004, n. 18937
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 18937
    Data del deposito : 23 febbraio 2004

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