Sentenza 23 febbraio 2004
Massime • 1
La prescritta comunicazione al difensore di fiducia dell'avviso di fissazione dell'udienza di discussione della richiesta di riesame del provvedimento cautelare personale - stante l'urgenza conseguente all'estrema ristrettezza ed alla perentorietà dei termini volute del legislatore in ragione della tempestiva tutela dello "status libertatis" - può essere effettuata anche a mezzo di telefono, fonogramma e telegramma; in tale ultimo caso, la prova della avvenuta comunicazione risulta sufficientemente raggiunta attraverso la produzione di copia dell'atto di spedizione rilasciata dall'ufficio postale trasmittente, ai sensi dell'art. 55 disp. att. cod. proc. pen., dalla quale risulti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 149 cod. proc. pen., la sussistenza degli elementi necessari a rendere idonea la comunicazione stessa in ordine agli atti giudiziari cui risulti preordinata, spettando d'altro lato al difensore che abbia accettato il mandato fiduciario l'onere di rendere attuabile la ricezione degli atti che lo riguardino nel rispetto del termine previsto dall'art. 309, comma ottavo, cod. proc. pen.(Nella specie la Corte ha ritenuto insufficiente la prova della spedizione dell'avviso telegrafico dell'udienza di riesame, operata dall'ufficio giudiziario all'ufficio postale).
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 23/02/2004, n. 18937 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18937 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. TROJANO Pasquale - Presidente - del 23/02/2004
Dott. OLIVA Bruno - Consigliere - SENTENZA
Dott. AGRÒ Antonio S. - Consigliere - N. 455
Dott. CORTESE Arturo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DI CASOLA Carlo - Consigliere - N. 34354/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ET FE;
CC OR;
avverso l'ordinanza del Tribunale di Firenze, pronunciata in data 9.6.2003;
letto il ricorso ed il provvedimento impugnato;
Udita la relazione fatta dal Consigliere Dr. Carlo Di Casola;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale, Dott. Delehaye Enrico, che ha concluso per il rigetto con riferimento alla posizione di ET FE e per l'inammissibilità con riferimento alla posizione di CC OR;
OSSERVA IN FATTO ED IN DIRITTO
Gli indagati, raggiunti da ordinanza di misura cautelare per i delitti di associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti e numerosi reati fine, ricorrono per inosservanza delle norme processuali, con riferimento alla comunicazione ai difensori dell'avviso di udienza di riesame ex art. 309 c.p.p.. 2. La difesa di ET FE eccepisce la violazione degli artt. 149, comma 5^, e 309 c.p.p. Lamenta, in primo luogo, di aver ricevuto avviso dell'udienza di riesame a mezzo telegramma in data 3.6.2003, e, quindi, nel mancato rispetto del termine di tre giorni liberi, previsto dall'art. 309, comma 8^, c.p.p. In secondo luogo, sostiene l'assenza del requisito dell'urgenza, che l'art. 149 assume a presupposto di quella procedura atipica.
3. Anche la difesa di CC OR lamenta di aver ricevuto avviso per telegramma, nel mancato rispetto dei termini di cui all'art. 309, comma 8^, c.p.p., ma i motivi portati a sostegno del ricorso sono in parte differenti. Viene, infatti, segnalata la violazione dell'art. 148, comma 2^ ter, non avendo il tribunale del riesame disposto che le notificazioni urgenti fossero eseguite dalla p.g., e degli artt. 171 e 178 lett. C), per non essere stata posta la difesa in condizione di esercitare il proprio mandato. Nello specificare tali due ultimi aspetti, la difesa rappresenta che la data della notificazione dell'avviso può dirsi perfezionata solo con la ricezione del telegramma di conferma, avvenuta in data 3.6.2003 e, pertanto, fuori termine. Rappresenta, inoltre, la difesa che la procedura atipica di notificazione eseguita nel presente caso, a cagione dell'urgenza, dovesse essere autorizzata dal giudice con atto scritto, contenente motivazione idonea circa le ragioni di opportunità ravvisate.
4. Preliminarmente occorre replicare alle obiezioni svolte da ambedue le difese in ordine alla sussistenza delle ragioni d'urgenza sottese alla procedura atipica di notificazione prescelta. Sul punto la giurisprudenza di legittimità è costante nel ritenere immanente in simile procedura "l'urgenza", in quanto essa è conseguente all'estrema ristrettezza ed alla perentorietà dei termini volute dal legislatore in ragione della tempestiva tutela dello "status libertatis". Nessuna importanza può essere, dunque, riconosciuta all'obiezione secondo cui l'urgenza dovrebbe essere dimostrata caso per caso, o dichiarata con provvedimento motivato dell'A.G. È idonea a rafforzare invece la già immanente condizione d'urgenza la presenza di festività intermedie fra il momento di fissazione dell'udienza camerale e la data dell'udienza stessa.
5. Ciò posto, le restanti questioni poste dalle due difese solo apparentemente sono fra loro sovrapponibili ed assimilabili ad un'unica questione di diritto procedurale.
6. In effetti, le difese partono da situazioni di fatto differenti. La difesa di ET risulta essere stata informata del giorno di celebrazione dell'udienza camerale soltanto a mezzo telegramma, non essendo stata possibile alcuna previa comunicazione telefonica. L'A.G. ha, dunque, ritenuto di procedere ai sensi dell'art. 149, comma 5^, c.p.p. (comunicazione per estratto a mezzo telegramma). La
difesa di CC risulta invece raggiunta telefonicamente dall'A.G., che, ai sensi dell'art. 149, comma 4^, ha proceduto all'inoltro del telegramma per conferma.
7. Le questioni poste vanno, dunque, esaminate separatamente.
8. Quanto alla comunicazione data alla difesa del ET, risulta incontestato in atti che l'A.G. tentò di eseguire regolare comunicazione telefonica presso il domicilio del difensore, ma a seguito di mancata risposta, trasmise avviso da inoltrare a mezzo telegramma alle ore 10,45 del 31.5.2003. Della ricezione di tale atto da parte dell'ufficio postale risulta documentazione in atti. La disciplina dell'art. 149, comma 5^, è soggetta alla duplice condizione dell'esistenza dell'urgenza e del mancato reperimento telefonico del destinatario. In presenza di tali due condizioni, sussistenti nel caso di specie, il ricorso a tale procedura si palesa affatto regolare. Quanto al rispetto del termine di tre giorni liberi fra l'avviso e la data d'udienza, la giurisprudenza di legittimità è costante nel ritenere che "La prescritta comunicazione al difensore di fiducia dell'avviso di fissazione dell'udienza di discussione della richiesta di riesame del provvedimento cautelare personale - stante l'urgenza conseguente all'estrema ristrettezza ed alla perentorietà dei termini volute del legislatore in ragione della tempestiva tutela dello "status libertatis" - può essere effettuata anche a mezzo di telefono, fonogramma e telegramma;
in tale ultimo caso la prova della avvenuta comunicazione risulta sufficientemente raggiunta attraverso la produzione di copia dell'atto di spedizione rilasciata dall'ufficio postale trasmittente, ai sensi dell'art. 55 disp. att. cod. proc. pen., dalla quale risulti, ai sensi e per gli effetti dell'art., 149 cod. proc. pen., la sussistenza degli elementi necessari a rendere idonea la comunicazione stessa in ordine agli atti giudiziari cui risulti preordinata, spettando d'altro lato al difensore che abbia accettato il mandato fiduciario l'onere di rendere attuabile la ricezione degli atti che lo riguardino nel rispetto del termine previsto dall'art. 309, comma ottavo, c.p.p. ". (Nella specie la Corte ha ritenuto inidonea ad invalidare l'avviso telegrafico dell'udienza di riesame, ritualmente trasmesso, la circostanza che non fosse stato possibile recapitare tempestivamente il telegramma a causa della "chiusura" dello studio del difensore di fiducia, sul quale incombeva l'onere di tenere a disposizione presso il proprio recapito persona idonea a ricevere gli avvisi e le notifiche di cui la legge prevede l'urgenza) (Cass. 5617, RIVISTA 200983, 19/12/1994 - 15/03/1995, Di Domenico).
9. Tale interpretazione va senz'altro confermata. Deve essere, però, segnalato che i giudici di merito non hanno fatto buon governo di tale principio, in quanto non hanno acquisito la prova della spedizione, o del tentativo vano di spedizione,operato dall'ufficio postale, ma soltanto la prova della spedizione operata dall'ufficio giudiziario all'ufficio postale e sulla base di tale insufficiente prova hanno ritenuto di poter attribuire all'onere del difensore la dimostrazione che la mancata ricezione nei termini non fosse dovuta a cause ascrivibili al destinatario.
10. Consegue l'annullamento dell'ordinanza impugnata nell'interesse di ET FE, con rinvio al tribunale di Firenze per nuovo esame.
11. Con riguardo, invece alla posizione del CC, la verifica in fatto operata i chiarisce che la notifica è stata eseguita col mezzo del telefono ed è stata poi confermata a mezzo telegramma. D'altronde, la stessa difesa parte da tale presupposto, per sviluppare le sue argomentazioni, che, in sostanza, intendono riflettere la necessità che per le notificazioni urgenti occorra un provvedimento del giudice, sindacabile, e sia obbligatorio officiare la polizia giudiziaria.
12. Gli assunti difensivi sono privi di pregio.
13. Pur nella condivisione degli orientamenti giurisprudenziali ampiamente citati dalla difesa, questa corte non comprende da quali disposizioni la difesa tragga il convincimento che per azionare la procedura d'urgenza delle;
notificazioni di cui all'art. 149 occorra un atto scritto, motivato in ordine alle ragioni di opportunità valutate dal giudice. La sentenza citata dalla difesa (Sez. Un. 30.10.2002, n. 39414, pres. Marvulli) a riprova dell'assunto, si limita, invero, ad ammettere le notificazioni in forma atipica solo in presenza di alcune situazioni indicate dalla legge. Orbene, è giurisprudenza costantemente affermata quella che riconosce carattere d'urgenza alla procedura del riesame, tanto più se fra la data di fissazione dell'udienza e quella di trattazione della procedura si annoverano giorni festivi. Non è reperibile, poi, alcuna disposizione, ne' alcuna interpretazione normativa, che imponga in tali casi l'emissione di un provvedimento giudiziale ad hoc, impugnabile. Nè la difesa, pur così ricca di riferimenti normativi e giurisprudenziali nel suo argomentare, offre spunti al riguardo. L'unico riferimento, operato all'attuale formulazione dell'art. 148, comma 2^ ter, appare inconsistente, conferendo quella disposizione soltanto la facoltà al giudice, non l'obbligo, di ordinare che le notificazioni urgenti siano affidate i al personale della p.g. Si tratta, all'evidenza, di disposizione tesa a rafforzare i poteri del giudice del riesame in materia di notificazioni urgenti, non già a, limitarne le facoltà riconosciute in linea generale dalla disciplina vigente.
14. Occorre, dunque, concludere, da quanto sin qui scritto, che il caso concreto risulta soggetto all'applicazione della disposizione dell'art. 149, comma 4^, c.p.p., che non lascia adito a dubbi interpretativi: la comunicazione telefonica ha valore di notificazione con effetto dal momento in cui è avvenuta. L'invio del telegramma ha solo valore di conferma e la data della sua trasmissione non incide in alcun modo sulla data della notifica. 15. Consegue il rigetto del ricorso proposto nell'interesse di CC OR e la condanna al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata nei confronti di ET FE e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Firenze.
Rigetta il ricorso di CC OR e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94-1/ter disp. att. c.p.p..
Così deciso in Roma, il 23 febbraio 2004.
Depositato in Cancelleria il 22 aprile 2004