Sentenza 24 giugno 2016
Massime • 1
La nozione di "delitti commessi con violenza alla persona", di cui all'art. 299, comma secondo bis, cod. proc. pen. - per i quali sussiste l'obbligo di notifica, al difensore della persona offesa o a quest'ultima, dell'istanza di revoca o sostituzione della misura cautelare in atto - include tutti quei delitti, consumati o tentati, che si sono manifestati in concreto con atti di violenza fisica, ovvero morale o psicologica, in danno della vittima del reato. (Fattispecie in tema di estorsione posta in essere con minaccia).
Commentario • 1
- 1. Osservatorio nazionale sul diritto di famigliahttps://www.osservatoriofamiglia.it/ · 17 febbraio 2020
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 24/06/2016, n. 30302 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 30302 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2016 |
Testo completo
2 30302/ 1 6 و ق REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Sezione II penale Udienza in camera di consiglio del 24/06/2016 Sentenza n. 1178 Reg. gen. n.019824/2016 Composta da: Piercamillo Davigo Presidente Consigliere relatore Adriano Iasillo Geppino Rago Consigliere Sergio Beltrani Consigliere Ignazio Pardo Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto dall'Avvocato Francesco Liguori, quale difensore di OPERA - LF (n. il 17/05/1992), avverso l'ordinanza del Tribunale di Napoli, in data 28/04/2016. Sentita la relazione della causa fatta dal Consigliere Adriano Iasillo. Udita la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale, dottoressa Delia Cardia, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso. Osserva: Con ordinanza del 28/04/2016, il Tribunale di Napoli dichiarò inammissibile, ex art. 299 del c.p.p., l'impugnazione avverso l'ordinanza del G.I.P. del medesimo Tribunale in quanto non era stata notificata alla persona offesa. Ricorre per cassazione il difensore dell'indagato deducendo l'erronea applicazione dell'art. 299 c.p.p. in quanto nel caso di specie il reato di estorsione contestato al ricorrente era stato posto in essere con minaccia e non già con violenza alla persona. Pertanto non doveva essere effettuata alcuna notifica alla persona offesa, notifica richiesta dall'art. 299, comma 2 bis, del c.p.p. - solo -> per i reati commessi con violenza sulla persona. ricorrente conclude, quindi, per l'annullamento Il difensore del dell'impugnata ordinanza. motivi della decisione Il ricorso è manifestamente infondato.
1. Infatti, nella stessa sentenza richiamata dal difensore del ricorrente 2. si legge che la nozione di "delitti commessi con violenza alla persona", utilizzata dal legislatore nel comma secondo bis dell'art. 299 cod. proc. pen., al fine di individuare l'ambito di applicabilità dell'obbligo di notifica alla persona offesa della richiesta di revoca o sostituzione della misura cautelare, ai sensi del successivo comma terzo, evoca non già una categoria di reati le cui fattispecie astratte siano connotate dall'elemento della violenza (sia essa fisica, psicologica o morale) alla persona, bensì tutti quei delitti, consumati o tentati, che, in concreto, si sono manifestati con atti di violenza in danno della persona offesa (fattispecie in tema di tentato sequestro di persona a scopo di estorsione, in cui la Corte ha ritenuto insussistente l'obbligo di notifica in quanto la condotta criminosa si era interrotta per l'intervento delle forze di polizia prima che J qualsiasi forma di violenza, anche solo morale, potesse essere percepita dall'ignara vittima;
Sez. 1, Sentenza n. 49339 del 29/10/2015 Cc. dep. 15/12/2015 - Rv. 265732).
3. Orbene non vi è dubbio che la violenza psicologica o morale consiste in una minaccia, esplicita o implicita, di un male ingiusto, recante alla vittima una lesione patrimoniale o non patrimoniale.
4. Invero questa Corte Suprema ha affermato più volte che, ad esempio, in tema di concussione, la costrizione, che costituisce l'elemento oggettivo della fattispecie, così come modificata dall'art. 1, comma 75, legge 6 novembre 2012, n. 190, implica l'impiego da parte del pubblico ufficiale della sola violenza morale, che consiste in una minaccia, esplicita o implicita, di un male ingiusto, recante alla vittima una lesione patrimoniale o non patrimoniale (in motivazione la Corte ha precisato che il concetto di costrizione non ricomprende l'utilizzo della violenza fisica, incompatibile con l'abuso di qualità o 2 di funzioni;
Sez. 6, Sentenza n. 3251 del 03/12/2012 Ud. - dep. 22/01/2013 - Rv. 253936).
5. Dunque nella nozione di "delitti commessi con violenza alla persona", utilizzata dal legislatore nel comma secondo bis dell'art. 299 cod. proc. pen., al fine di individuare l'ambito di applicabilità dell'obbligo di notifica alla persona offesa della richiesta di revoca o sostituzione della misura cautelare, ai sensi del successivo comma terzo, rientrano tutti quei delitti, consumati o tentati, che, in concreto, si sono manifestati o con atti di violenza fisica o con atti di violenza morale o psicologica in danno della persona offesa.
6. Il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile. Ai sensi dell'articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché ravvisandosi profili di colpa nella - determinazione della causa di inammissibilità al pagamento a favore della - cassa delle ammende della somma di 1.500,00 euro, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
7. Inoltre, poiché dalla presente decisione non consegue la rimessione in libertà del ricorrente, deve disporsi ai sensi dell'articolo 94, comma 1 ter, - delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale - che copia della stessa sia trasmessa al direttore dell'istituto penitenziario in cui l'indagato trovasi ristretto perché provveda a quanto stabilito dal comma 1 bis del citato articolo 94.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di 1.500,00 euro alla cassa delle ammende. Si provveda a norma dell'articolo 94, comma 1 ter, del c.p.p. delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale. Così deliberato in Roma, il 24/06/2016. Il Presidente Il Consigliere estensore Dottor Piercamillo Davigo Dottor Adriano Iasillo سامه DanyDEPOSITATO IN CANCELLERIA SECONDA SEZIONE PENALE IL 15 LUG. 2016 Il Cancelliere CANCELLIERE A Z O I N E Claudia Pianelli 3