Sentenza 21 aprile 2010
Massime • 1
Non sussiste obbligo di traduzione in lingua nota allo straniero alloglotta che non comprenda la lingua italiana dell'estratto contumaciale di sentenza.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 21/04/2010, n. 16807 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16807 |
| Data del deposito : | 21 aprile 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SILVESTRI Giovanni - Presidente - del 21/04/2010
Dott. SIOTTO Maria C. - Consigliere - SENTENZA
Dott. ROMBOLÀ Marcello - Consigliere - N. 1151
Dott. CAPOZZI Raffaele - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CASSANO Margherita - rel. Consigliere - N. 35301/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) LI FT N. IL 02/09/1977;
avverso l'ordinanza n. 578/2009 CORTE ASSISE di VERONA, del 26/06/2009;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARGHERITA CASSANO;
lette le conclusioni del PG Dott. GALASSO A., che ha chiesto il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Il 26 giugno 2009 la Corte d'assise di Verona, in funzione di giudice dell'esecuzione, rigettava l'incidente proposto da LI Lefter, volto ad ottenere la declaratoria di nullità dell'avviso di deposito dell'estratto contumaciale della sentenza emessa il 3 aprile 2000 dalla Corte d'assise di Verona, notificato al difensore d'ufficio nella latitanza dell'imputato, per omessa traduzione dell'atto in lingua albanese e, in subordine, l'estensione a LI, ai sensi dell'art. 587 c.p.p., dell'attenuante di cui all'art. 114 c.p., riconosciuta nei confronti del coimputato BU Lulzim.
2. Avverso il citato provvedimento ha proposto ricorso per cassazione personalmente LI, il quale lamenta:
a) violazione ed erronea applicazione della legge penale con riferimento all'omessa traduzione in lingua albanese dell'estratto contumaciale della sentenza pronunziata dalla Corte d'assise di Verona il 3 aprile 2000;
b) violazione ed erronea applicazione della legge penale con riguardo all'omessa estensione, in sede esecutiva, della circostanza attenuante prevista dall'art. 114 c.p.. OSSERVA IN DIRITTO
Il ricorso non è fondato.
1. Relativamente al primo motivo di censura il Collegio osserva che, secondo il consolidato orientamento interpretativo di questa Corte, in materia di traduzione degli atti processuali agli imputati alloglotti, sussiste la necessità di offrire detta traduzione solo per gli atti cui lo straniero, che non comprende la lingua italiana, partecipi direttamente, e non per quelli - come, nel caso di specie, l'estratto contumaciale della sentenza - che, essendo preordinati a dare impulso alla fase successiva solo eventuale, sono rimessi all'iniziativa ed alla valutazione della parte interessata (Cass., sez. 1^, 2 aprile 2002, n. 15745 in data 02.04.2002, Corasciuc;
Cass., sez. 6^, 12 aprile 2000, n. 8722, Carvajol). Tanto premesso, è di tutta evidenza che non è fondato il ricorso laddove lamenta la mancata traduzione in lingua albanese dell'estratto contumaciale che, essendo atto processuale cui l'interessato non partecipa direttamente ed è destinato a consentire l'eventuale proposizione di impugnazione, non rientra tra quelli per i quali è prescritta la traduzione all'imputato che non comprende la lingua italiana (Cass., sez. 2^, 21 febbraio 2007, n. 5572, rv. 239495, Cass., sez. 1^, 3 luglio 2008, n. 28595, rv. 240813; Cass., sez. 6^, 21 ottobre 2008, n. 44101, rv. 242227; Cass., sez. 2^, 9 gennaio 2009, n. 6084, rv. 243281). Nel caso in esame, quindi, non si è verificata alcuna lesione dei diritti di difesa di LI Lefter, nei cui confronti, atteso che si trattava di soggetto latitante, la notifica dell'estratto contumaciale è stata regolarmente effettuata al difensore di fiducia.
2. Parimenti privo di pregio è il secondo motivo di ricorso. In sede esecutiva, gli effetti favorevoli della sentenza d'appello fondati su motivi esclusivamente personali, quali, nel caso di specie, il riconoscimento dell'attenuante della minima importanza nella preparazione o nell'esecuzione del reato (art. 114 c.p.)., non possono automaticamente estendersi al coimputato, quando siano fondati su motivi esclusivamente personali, dovendosi valutare, per ciascuna posizione, se la condotta del correo abbia inciso sul risultato finale della impresa criminosa in maniera del tutto marginale, sì da poter essere avulsa, senza apprezzabili conseguenze pratiche, dalla serie causale produttiva dell'evento. L'ordinanza impugnata appare conforme ai principi giuridici in precedenza illustrati, laddove, con puntuale richiamo alle emergenze processuali, ha evidenziato la diversità delle condotte poste in essere da LI e da BU, espressa anche dalla differente trattamento sanzionatorio riservato a ciascuno di essi. Al rigetto del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 21 aprile 2010. Depositato in Cancelleria il 3 maggio 2010