Sentenza 27 settembre 2013
Massime • 1
In tema di sospensione del processo e messa alla prova dell'imputato minorenne, è illegittimo il provvedimento con cui il giudice, senza la consultazione delle parti e del servizio minorile competente, imponga prescrizioni ulteriori rispetto a quelle stabilite nel progetto di intervento.
Commentario • 1
- 1. Messa alla prova: giudice non può modificare programma senza consenso dell'imputatoAccesso limitatoAnna Larussa · https://www.altalex.com/ · 19 febbraio 2018
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 27/09/2013, n. 7429 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7429 |
| Data del deposito : | 27 settembre 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. OLDI Paolo - Presidente - del 27/09/2013
Dott. SABEONE Gerardo - Consigliere - SENTENZA
Dott. VESSICHELLI M. - rel. Consigliere - N. 1317
Dott. SETTEMBRE Antonio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DEMARCHI ALBENGO Paolo - Consigliere - N. 28725/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI CAGLIARI;
nei confronti di:
G.G. N. IL (OMISSIS) ;
avverso l'ordinanza n. 176/2011 GUP PRESSO TRIB.MINORI di CAGLIARI, del 05/04/2012;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARIA VESSICHELLI;
lette le conclusioni del PG Dott. Geraci V.: annullamento con rinvio. FATTO E DIRITTO
Propone ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Cagliari, avverso l'ordinanza in data 5 aprile 2012 con la quale il locale Gup, in esito al giudizio abbreviato, ha disposto la sospensione - per 12 mesi - del processo nei confronti di G.G. e la contestuale messa alla prova del medesimo.
Il G. era stato tratto giudizio per rispondere dei reati di partecipazione ad associazione per delinquere, frode informatica, accesso abusivo ad un sistema informatico, indebito utilizzo dei codici di carte poste-pay e di carte Si per acquisti on-line, fatti posti in essere fino a 3 aprile 2007.
Deduce l'inosservanza del D.Lgs. n. 272 del 1989, art. 27 e D.P.R. n. 448 del 1989, art. 28 nonché la violazione del contraddittorio e la violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. a). Il minore era stato messo alla prova sulla base di un progetto generico, sia in relazione ai tempi e i modi degli impegni richiesti all'imputato per l'attività di volontariato, sia in ragione del fatto che le attività programmate non sono nemmeno immediatamente attuabili.
A ciò il Procuratore aggiunge che il giudice ha, di ufficio, integrato il programma con la prescrizione che l'imputato svolga, come docente, dei corsi di alfabetizzazione informatica, senza, però, che tale attività rientrasse nel progetto d'intervento e, dunque eccedendo i propri poteri, per avere egli esercitato una facoltà riservata all'amministrazione minorile.
Il Procuratore generale presso questa Corte ha chiesto accogliersi il ricorso.
Il ricorso è fondato nei termini che si indicheranno. Occorre, invero, preliminarmente escludere che ricorra l'ipotesi dell'art. 606 c.p.p., lett. a), perché il potere che il giudice, nella specie, ha esercitato, deve ritenersi incluso nelle facoltà prescrittive che il D.P.R. n. 448 del 1988, art. 28 gli riconosce e che sono da porsi in relazione agli impegni che il minorenne assume ex D.Lgs. n. 272 del 1989, 27, comma 2, lett. b). È invece fondata la doglianza del ricorrente, a proposito della violazione di legge correlata al mancato rispetto del contraddittorio nella adozione del provvedimento impugnato.
Ha condivisibilmente osservato, la giurisprudenza di questa Corte (Sez. 6, sentenza n. 22126 del 17/03/2009 Cc. (dep. 27/05/2009) Rv. 244142), che non può dubitarsi che, nell'ambito degli "impegni specifici che il minorenne assume", ai sensi del citato art. 27 disp. att. c.p.p., comma 2, lett. b), le relative prescrizioni, da parte del giudice, possono e debbono riguardare ogni comportamento, diverso da quello che specificamente costituisce l'attuazione del "progetto di intervento" elaborato dai servizi minorili, ma comunque riguardante la ri-socializzazione del minorenne.
Si è evidenziato che il giudizio prognostico positivo sulla rieducazione e positiva evoluzione della personalità del minore verso modelli adeguati, comporta che tale giudizio non può che essere tratto, oltre che dallo specifico reato commesso, anche dalla possibilità di recupero della temporanea devianza dell'adolescente e dall'impegno a dimostrare la sua capacità di attivarsi positivamente in un diverso progetto di vita.
Per raggiungere le importanti e decisive finalità che il "progetto" in concreto si propone di raggiungere non è precluso condizionare la "messa alla prova" a qualunque tipo di "impegno": "impegno" il cui controllo può essere affidato ai genitori e/o agli organi dei servizi sociali per quali vi è l'obbligo, D.Lgs. n. 272 del 1989, ex art. 27, comma 5, di presentare la relazione sul comportamento del minore e sull'evoluzione della sua personalità. E tale relazione il giudice competente valuterà per il buon esito della messa alla prova e/o per l'adozione di provvedimenti di eventuale revoca della misura, come stabilito dal D.P.R. n. 448 del 1988, artt. 28 e 29. Legittima, dunque, in linea di principio, la prescrizione in esame che però, - al pari di ogni ulteriore impegno si chieda al minore di assumere affinché la "messa alla prova" si traduca nel modulo più adeguato in concreto al favorevole esito del percorso di rieducazione - non può che essere stabilita nell'ambito di una consultazione dei soggetti interessati all'esito favorevole della "prova". Senza la consultazione delle parti e del servizio minorile competente, espressamente richiesta dall'art. 28 cit., il giudice non solo non può adottare il provvedimento di sospensione del processo e messa alla prova dell'imputato minorenne (rv. 208838), ma non può neppure, a maggior ragione, imporre prescrizioni diverse da quelle stabilite nel progetto di intervento elaborato dal servizio minorile in collaborazione con i servizi socio-assistenziali degli enti locali.
Il contraddittorio e la consultazione, nella concreta vicenda processuale, sono però mancati, come osservato anche dal Procuratore Generale nella sua requisitoria scritta, notandosi che il provvedimento impugnato contiene la previsione di integrazioni prescrittive che si dicono specificate nel verbale di udienza ma per le quali non è ugualmente attestato - ed anzi è contestato dal PM - che si sia proceduto nel rispetto del principio della previa, apposita, consultazione delle parti.
Entro tali limiti il provvedimento impugnato deve essere annullato, con rinvio al Tribunale per i minorenni di Cagliari per una nuova deliberazione.
Merita, invece, di essere dichiarata inammissibile la restante doglianza del ricorrente, sulla genericità del programma, perché la congruenza del programma rispetto ai fini perseguiti dall'istituto regolato dal D.P.R. cit., art. 28, costituisce oggetto di valutazione riservata al giudice di merito e non risultano dedotti, dall'impugnante, il vizio della motivazione o una specifica violazione di legge, ad opera della autorità che ha emesso il provvedimento impugnato.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio, per nuovo esame, al Tribunale per i minorenni di Cagliari.
Si dispone l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi contenuti nel presente procedimento, ex D.Lgs. n. 196 del 2006, art. 52. Così deciso in Roma, il 27 settembre 2013.
Depositato in Cancelleria il 17 febbraio 2014