Sentenza 25 luglio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 25/07/2001, n. 10166 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10166 |
| Data del deposito : | 25 luglio 2001 |
Testo completo
Aula 'B' LA CO 1 1 0 16 6 REPUBBLICA x 0 1 ME EL P ALO LIANO E SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Fernando LUPI Presidente R.G. N. 602/99 Consigliere Cron.22474 Dott. Pietro CUOCO Rel. Consigliere Rep. Dott. UI VIDIRI Dott. Camillo FILADORO Consigliere Ud. 22/05/01 Consigliere Dott. Florindo MINICHIELLO ha pronunciato la seguente SENT ENZA sul ricorso proposto da: ER AL AR, GO NA IA, CIRRI PIERO EREDI DI AN IO, DI SA ON, AN ZO, AN IA, MB BE, PE IZ, DI SA, elettivamente domiciliati in ROMA V.LE PARIOLI 87, presso lo studio dell'avvocato TOSCANO ISIDORO, che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato SERRA MARINO, giusta delega in atti;
ricorrenti contro 2001 FFSS SPA - FERROVIE DELLO STATO SOCIETA' DI TRASPORTI 2456 E SERVIZI PER AZIONI, in persona del legale -1- rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA C.So V EMANUELE II 326, presso lo studio dell'avvocato SCOGNAMIGLIO RENATO, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
controricorrente di avverso la sentenza n. 555/97 del Tribunale FIRENZE, depositata il 23/12/97 R.G.N. 409/97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22/05/01 dal Consigliere Dott. UI VIDIRI;
udito l'Avvocato PORCELLI per delega SCOGNAMIGLIO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio BUONAJUTO che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO Con sentenza del 23 luglio 1997 il Pretore del lavoro di Firenze rigettava la domanda proposta da IO TO AL e dagli altri numerosi litisconsorti in epigrafe, dipendenti tutti delle Ferrovie dello Stato, volta ad ottenere la riliquidazione del compenso per lavoro a cottimo misto sulla base delle vicende rivalutative del compenso per lavoro straordinario. Su gravame dei lavoratori il Tribunale di Firenze con sentenza del 23 dicembre 1997 rigettava l'appello e condannava gli appellanti al pagamento delle spese del quisto LU giudizio. Nel pervenire a tale conclusione il Tribunale premetteva che, alla stregua del disposto dell'art. 35 1. 11 febbraio 1970 n. 34, i compensi di cottimo erano stati costantemente stabiliti via via nel tempo con provvedimenti del Direttore Generale delle Ferrovie, sentite le organizzazioni sindacali. In concreto, quindi, il criterio di determinazione del compenso era costituito da un raccordo percentuale al compenso per lavoro straordinario ma tale criterio non integrava una norma ( derivata da un uso aziendale inequivoco a valore negoziale o normativo, di rinvio formale o dinamico alla misura del compenso per lavoro straordinario) comportante automaticamente al variare 1 del suddetto compenso per straordinario la corrispondente variazione del compenso di cottimo. Al contrario ogni variazione del compenso di cottimo comportava una apposita trattativa tra le organizzazioni sindacali e l'Ente, nella quale il raccordo percentuale al compenso dello straordinario, costituiva il punto di partenza della trattativa stessa e non il criterio indiscusso di determinazione del compenso. In altri termini, non era dato riscontrare nessuna norma legale o contrattuale che determinasse la misura del compenso di cottimo nè i criteri per addivenire a tale determinazione, TO Viber ma del detta determinazione era rimessa al potere Direttore Generale sicchè la utilizzazione da parte quest'ultimo di raccordi percentuali con il di compenso per il lavoro straordinario, di volta in volta negoziati, non faceva sorgere un uso normativo. Avverso tale sentenza IO TO AL, NA IA BA e gli altri litisconsorti propongono ricorso per cassazione, affidato ad un unico articolato motivo. Resiste con controricorso la s.p.a. Ferrovie dello Società di TrasportiStato - e Servizi - che ha depositato anche memoria difensiva ex art. 378 c.p.c. MOTIVI DELLA DECISIONE 2 Con l'unico motivo di ricorso, IO TO AL e gli altri litisconsorti denunziano violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 115, 277 c.p.c., dell'art. 36 Cost. e degli artt. 2099,2100, 2101 C.C. nonchè degli art. 35 1. 11 febbraio 1974 n. 34, 5 d.p.d. n. 1188/77 e 17 1. n. 42/79, nonchè omessa e/o contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia (art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c.). In particolare lamentano i ricorrenti che il Tribunale non ha dato il dovuto rilievo alla circostanza che il cottimo utilizzato per essi era di UI VI natura diversa da quello praticato per altre categorie di lavoratori delle Ferrovie. Per essi ricorrenti, addetti all'Ufficio Controllo Viaggiatori e Bagagli, tale cottimo prevedeva che, a fronte di una prestazione lavorativa ordinaria giornaliera di sei ore (8-14) per ognuna delle quali era stabilita una resa, il dipendente dovesse intensificare tale resa fino ad un massimo di lavoro (rapportato a ore) di due ore per ogni giornata di presenza, sicchè la retribuzione risultava per una parte a tempo commisurata a sei ore di lavoro e per una parte a cottimo commisurata a dure ore di lavoro. Orbene, il sistema di lavoro a cottimo trovava la sua fonte legislativa nell'art. 35 della 1. 34/1970("Previa 3 autorizzazione del Direttore Generale può essere adottato il sistema a cottimo quando la sua applicazione risulti possibile ed opportuna. Le norme particolari per l'esecuzione del lavoro a cottimo sono emanate dal Direttore Generale"), il cui ambito applicativo era stato colmato da numerose circolari della Direzione, dal cui contenuto emergeva che le Ferrovie avevano sempre parametrato la retribuzione del cottimo con quella prevista per lavoro straordinario. La scelta datoriale si era così mossa rapportando sin dall'inizio l'una forma retributiva GU LU all'altra, con la conseguenza che il sinallagma contrattale si era conformato su di una prestazione a cottimo fornita dietro compenso del tutto assimilabile a quello per lavoro straordinario. Per di più finiva per porsi in contrasto con il disposto dell'art. 36 cost. l'opinione diretta a retribuire in modo inferiore prestazioni, quali quelle a cottimo, che per la loro stessa natura nonchè per le loro particolarità risultavano del tutto equiparabili a quelle spiegate a seguito di lavoro straordinario. Il ricorso è infondato e, pertanto, va rigettato. In ragione dei diversi profili di censura contenuti in ricorso, è il caso di ricordare che, in linea di 4 principio, la esistenza di un sistema di retribuzione a cottimo non esclude che, nel caso di superamento dell'orario normale, al lavoratore debba essere corrisposta la maggiorazione per il lavoro straordinario sul compenso commisurato al risultato della lavorazione (tra le più recenti decisioni, Cass. 7 febbraio 1997 n. 1162) ma questo non può significare che, qualora sia stato convenuto un certo risultato nell'orario normale, il superamento di quel risultato comporti il diritto alla retribuzione come UI LU straordinario: ne deriva che se, come nella specie, G. sia stata convenzionalmente considerata come prestazione normale (c.d. franchigia) un certo risultato, con la previsione di un compenso a parte per quella parte di risultato eccedente la franchigia, il fatto che "statisticamente" questa parte viene a cadere fuori dell'orario normale non significa che, se resa entro l'orario normale, debba essere compensata come lavoro straordinario: in questi sensi la giurisprudenza della Corte, con specifico rifermento ai dipendenti delle Ferrovie alla liquidazione e/o dello Stato addetti spettanti al personale revisione delle competenze sistema del cottimo misto, e retribuiti con il 5 è assolutamente non controversa (cfr. in questi esatti termini Cass. 27 ottobre 1997 n. 10569 cui adde Cass. 17 marzo 1994 n. 2565; Cass. 28 aprile 1994 n. 4093; Cass. 7 luglio 1994 n. 6418; Cass. 27 ottobre 1994 n. 8823; Cass. 24 febbraio 1997 n. 1681). In particolare, come si è detto, i ricorrenti hanno richiamato, a sostegno delle loro ragioni, l'art. 36 Cost., per sollecitare l'adeguamento del compenso in questione, ma detto richiamo appare nel caso di specie erroneo perché, come ha osservato questa Corte, proprio in relazione ad una fattispecie wilo Vide simile a quella in esame, l'adeguamento della retribuzione al precetto costituzionale presuppone la valutazione circa il difetto di proporzionalità e di sufficienza della stessa rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato e le primarie esigenze del lavoratore e della sua famiglia, di vita dovendosi considerazione perciò prendere in l'importo complessivo del trattamento economico corrisposto e non già le singole componenti dello stesso, con la conseguenza che non può ravvisarsi la violazione del precetto per il solo fatto che un singolo elemento retributivo non sia stato aumentato nel tempo secondo una percentuale 6 rapportata ad altri emolumenti, come nella specie, il compenso per il lavoro straordinario(cfr. sul punto Cass. 27 ottobre 1997 n. 19569 cit.). Va poi evidenziato come nel caso di specie non sia stato addotto in alcun modo nè in alcun modo provato che i ricorrenti hanno svolto la loro attività oltre l'orario normale sicchè la loro pretesa non può trovare accoglimento neanche sotto tale profilo. Per concludere, va osservato che ogni valutazione sull'adeguatezza della retribuzione e sulla sua rispondenza ai canoni della norma costituzionale non è comunque consentita in questa sede di legittimità to Viewquilo passaggio obbligato di tale atteso che configura un valutazione l'esame di elementi che, oltre a non essere stati specificati in ricorso in violazione del principio dell'autosufficienza del ricorso stesso renderebbero necessari anche accertamenti di merito non consentiti nel giudizio di cassazione. Alla stregua di quanto sinora detto il ricorso va rigettato per avere il Tribunale di Firenze, con una motivazione adeguata e corretta sul piano logico- giuridico, escluso la sussistenza di norme legali capaci di determinare un contrattuali e diretto adeguamento del compenso per automatico cottimo a quello fissato per lo straordinario, e per 7 avere altresì escluso anche un uso normativo in tali sensi. Ricorrono giusti motivi per compensare interamente tra le parti le spese del presente giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Compensa interamente tra le parti le spese del presente giudizio di cassazione. Così deciso in Roma il 22 maggio 2001. IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE Gentothen Fernando out IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria 25 LUG 2001 oggi..... n N IL CANCELLIERE T R Z I O O C I D , O SA LL S BO A 0 T J 1 , D . A T G R I A 3 V 3 E 5 8