CASS
Sentenza 1 giugno 2026
Sentenza 1 giugno 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 01/06/2026, n. 20137 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20137 |
| Data del deposito : | 1 giugno 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da ON GI, nato a [...] il [...] avverso l’ordinanza del 09/12/2025 del Tribunale di AT visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere AR MO;
udito il Pubblico Ministero, in persona Sostituto Procuratore generale Tomaso Epidendio, che ha concluso chiedendo l’annullamento per incompetenza dell’ordinanza impugnata, con conseguente attribuzione della competenza territoriale al Tribunale di Vibo Valentia;
udito l’Avv. Francesco Gambardella, difensore di GI ON, anche in sostituzione dell’Avv. Antonio Larussa, che conclude per l’accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con il provvedimento in epigrafe indicato, il Tribunale per il riesame di AT ha confermato l’ordinanza emessa in data 17 novembre 2025 dal Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Crotone con la quale è stata applicata la misura degli arresti domiciliari nei confronti del ricorrente per i reati di cui agli artt. 110, 319, 321 cod. pen. per avere operato come intermediario nel reato di corruzione intercorso tra un pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio non identificato ed altri soggetti privati che operando come ulteriori intermediari gli avrebbero promesso o consegnato la somma di denaro di Penale Sent. Sez. 6 Num. 20137 Anno 2026 Presidente: APRILE ERCOLE Relatore: AMOROSO RICCARDO Data Udienza: 06/05/2026 2 cinquemila euro per favorire dei candidati di un concorso pubblico per TFA- sostegno (Tirocinio Formativo Attivo per il sostegno) bandito dall’Università “Link Campus University” di Roma per l’anno scolastico 2021/2022 per il conseguimento dell’abilitazione per la figura di insegnante di sostegno per le scuole secondarie di secondo grado, relativamente alle preselezioni svoltesi a Roma dal 24 al 27 maggio 2022. Più precisamente, ON avrebbe ricevuto da ID CA (preside dell’Istituto scolastico Pertini-Santoni di Crotone) e TT ST (genero della CA e socio occulto della Unicrotone s.r.l.s che gestiva corsi di formazione e servizi di istruzione) una offerta di denaro da versare al pubblico ufficiale, in cambio della rivelazione delle risposte dei quesiti per la preselezione che si sarebbe svolta presso detto centro universitario con sede in Roma, per conto e nell’interesse dei candidati RA, IN, con l’intermediazione di NO GI (docente di sostegno presso la scuola di cui la CA era la preside), nonché dai candidati RI e EN. Dalle intercettazioni emergeva che detto NO con l’aiuto di CA e TT chiedeva loro di intercedere presso funzionari del Ministero dell’Istruzione non individuati al fine di favorire alcuni candidati disposti a pagare per superare la prova preselettiva. Secondo la ricostruzione delle emergenze probatorie (in particolare delle conversazioni whatsapp del 3 maggio 2022 e del tracciato GPS dell’autovettura Tiguan VW del 21 maggio 2022 in uso a TT) operata nell’ordinanza impugnata, ON avrebbe verosimilmente ricevuto il giorno 21 maggio in località Sant’Onofrio l’offerta di cinquemila euro da TT, di cui metà per la propria mediazione illecita e l’altra metà come prezzo della corruzione necessaria per pagare il pubblico ufficiale non identificato. Dai messaggi scambiati tra ON e TT nei giorni 24 e 25 maggio è stata desunta la prova logica che l’accordo illecito corruttivo con il pubblico ufficiale si era concluso positivamente, atteso che i due predetti interlocutori (ovvero ON e TT) si accordavano per comunicare ad una candidata il numero di telefono della persona (“ZI”) che avrebbe poi effettivamente messo a loro disposizione le risposte dei quiz di preselezione. 2. Con atto a firma del difensore di fiducia, GI ON chiede l’annullamento del provvedimento, deducendo con il primo motivo violazione di legge e vizio della motivazione in relazione all’individuazione del locus commissi delicti ai fini della valutazione della sussistenza della competenza territoriale del giudice che ha emesso la misura cautelare. 3 In particolare, osserva che la sede in Roma dove si è svolta la prova preselettiva e dove poteva trovarsi il presunto pubblico ufficiale corrotto, costituisce un indice plausibile che in tale luogo si sia perfezionato l’accordo corruttivo. Si osserva che l’accordo non si è formato al telefono, ma attraverso l’incontro tra l’intermediario ON ed il pubblico ufficiale, e quindi il criterio da applicare non è quello del luogo in cui il proponente ha ricevuto comunicazione dell’accettazione da parte dell’acquirente, ma quello del luogo in cui il pubblico ufficiale ha accettato la promessa indebita del denaro da parte dell’intermediario, e, quindi, verosimilmente in Roma dove si trova l’Università nella quale si sono svolte le selezioni. In subordine, si osserva che tale luogo deve essere individuato nella località di Sant’Onofrio (Vibo Valentia) in cui sarebbe avvenuto l’incontro tra TT e ON per la presumibile consegna della busta contenente la somma di cinquemila euro. Si assume che tale luogo è determinante perché, non essendo stato possibile individuare il luogo in cui è si è perfezionato l’accordo, deve applicarsi il criterio residuale di cui all’art. 9, comma 1, cod. proc. pen. della competenza del giudice dell’ultimo luogo in cui è avvenuta una parte dell’azione, e quindi, dell’Autorità Giudiziaria di Vibo Valentia. In ultima istanza, ove non fosse ritenuta valida tale conclusione, si reputa che dovrebbe assumere rilevanza il criterio residuale di cui all’art. 9, comma 2, cod. proc. pen. del luogo di residenza o domicilio dell’indagato, con conseguente competenza del Tribunale di Palmi. 2.1. Con il secondo motivo denuncia vizio della motivazione circa la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, osservando che, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale non vi è certezza sulla partecipazione all’accordo di un pubblico ufficiale, non solo perché non identificato, ma perché la sua partecipazione è stata illogicamente inferita dal disvelamento delle risposte dei quiz, che non implica necessariamente l’intervento di un pubblico ufficiale. Si osserva che l’unico soggetto individuato nell’attività di disvelamento delle risposte è tale ZI GR che non ha alcuna veste pubblica, dovendosi perciò ritenere mancante in radice la prova dell’accordo con un pubblico ufficiale e non solo il dato della sua identificazione. 2.2. Con il secondo ordine di motivi, il ricorrente denuncia vizio di motivazione in punto di esigenze cautelari sotto il profilo della carente valutazione dei presupposti della concretezza ed attualità del pericolo di reiterazione, tenuto conto che i fatti risalgono al maggio 2022, e considerato che il ON non riveste 4 alcun ruolo nella Gea Training S.r.l. come anche ZI GR, che ha dismesso la carica prima rivestita di amministratore unico. Infine, si osserva che nulla è stato detto circa la inidoneità di misure meno afflittive di quella degli arresti domiciliari. 3. Deve darsi atto che il ricorrente ha depositato una memoria scritta con la quale ha riproposto e illustrato le dedotte carenze di motivazione in punto di gravi indizi e di valutazione delle esigenze cautelari. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso deve essere rigettato per infondatezza dei motivi sia con riferimento alla questione della competenza per territorio e sia con riferimento alla valutazione della gravità indiziaria e delle esigenze cautelari. 2. Va premesso che la questione in punto di valutazione dei gravi indizi assume una rilevanza imprescindibile perché il giudice dell’impugnazione che rilevi l’incompetenza deve comunque sempre verificare se l’ordinanza cautelare, anche se emessa da giudice incompetente, vada confermata o annullata ai sensi dell'art. 291, comma 2, cod. proc. pen., conservando il potere, nel caso in cui tale verifica abbia esito negativo, di annullare lo stesso, ovvero, nel caso contrario, di provvedere ai sensi dell'art. 27 cod. proc. pen., laddove ravvisi l'urgenza di anche solo una delle esigenze cautelari riscontrate (vedi, Sez. U, n.19214 del 23/04/2020, Giacobbe, Rv. 279092). In secondo luogo, va osservato che la valutazione della gravità indiziaria potrebbe incidere sulla questione della competenza per territorio perché la individuazione del locus commissi delicti è necessariamente condizionata dalla fattispecie di reato che si ritiene integrata, per la diversità dei relativi elementi fattuali che ne compongono la struttura e che devono essere presi in considerazione per la individuazione del giudice territorialmente competente. È, peraltro, discusso se nell'ipotesi di diversa qualificazione dei fatti contestati che incide sulla competenza del giudice che ha emesso il provvedimento genetico sussiste sempre la necessità che la misura limitativa della libertà personale sia apprezzata entro tempi brevi dal suo giudice naturale, secondo il meccanismo previsto dall’art. 27 cod. proc. pen. In linea di principio deve essere ricordato che la valutazione della competenza in tema di applicazione di misure cautelari conserva la propria autonomia rispetto alle decisioni sulla competenza del giudizio di merito, restando libero il pubblico ministero in sede di formulazione della richiesta di rinvio a giudizio di prescindere 5 dalle determinazioni dei giudici della cautela, oltre a non essere neppure vincolato a dare seguito alla trasmissione degli atti al giudice competente, optando per la perdita di efficacia della misura ove ritenga di mantenere ferma la propria competenza confidando nelle acquisizioni delle indagini utili a confermare la diversa qualificazione sostenta in sede di richiesta cautelare (cfr. Sez. U, n. 42030 del 17/07/2014, P.M. in proc. GI ed altri, Rv. 260242; Sez. 4, n. 20425 del 27/04/2021, Gjoni Edi, Rv. 281384). Salvo quanto affermato in tema di competenza distrettuale ex art. 328, commi 1-bis e 1-quater, cod. proc. pen. per la specificità della materia (vedi, Sez. U, n. 32584 del 26/06/2025, Cascino, Rv. 288516, che hanno affermato che la competenza del giudice per le indagini preliminari distrettuale sussiste fino a quando permane l'iscrizione ex art. 335 cod. proc. pen. per il reato o la circostanza "qualificante", anche qualora sia stata esclusa la gravità indiziaria per siffatti reati, con la conseguente inoperatività del meccanismo previsto dall’art. 27 cod. proc. pen.), resta aperta la questione se la valutazione della gravità indiziaria in ordine ai reati per i quali è stata avanzata la richiesta cautelare incida o meno sulla decisione sulla competenza del giudice che ha emesso la misura, per la necessità di salvaguardare il principio del giudice naturale con riferimento al diritto dell’imputato che la decisione sulla misura cautelare sia emessa dal giudice competente. Su tale questione con la sentenza emessa dalla Sez. 6, n. 5644 del 22/12/2023, dep. 2024, Orecchio, Rv. 286064 - 01, richiamata nella decisione assunta dalle Sezioni Unite “Cascino” sulla competenza del giudice distrettuale, era stato affermato il principio secondo cui la verifica sulla competenza «va eseguita sulla base della descrizione del fatto contenuta nell'imputazione che prescinde dall'esito della valutazione sulla fondatezza o meno dell'accusa», e da questo principio generale si era desunto come conseguenza applicativa in materiale cautelare che «l'aver ritenuto carente la gravità indiziaria rispetto all'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen., da cui discende la competenza del G.i.p. presso il capoluogo del distretto in cui si trova il giudice territorialmente competente, non comporta l'incompetenza c.d. distrettuale del predetto giudice». Il contrasto che si era registrato con altre pronunce (vedi, fra le altre, Sez. 1, n. 32956 del 14/07/2022, Fall, Rv. 283564) è stato affrontato dalle Sez. Unite con specifico riferimento alla questione della incidenza della valutazione della gravità indiziaria rispetto ai reati di competenza distrettuale, ed è stato risolto nel senso di escludere tale rilevanza con argomenti incentrati, tuttavia, principalmente sulla peculiarità della competenza distrettuale correlata alla pendenza del procedimento e, quindi, al presupposto dell’iscrizione del reato da parte del pubblico ministero 6 di una delle ipotesi criminose ricomprese nell'art. 51, comma 3- bis, cod. proc. pen. Tuttavia, sembra potersi evincere dalla decisione delle Sezioni Unite che l’orientamento espresso dalla sentenza “Orecchio” sopra citata non sia stato del tutto condiviso, non essendo stato affermato e ribadito il principio secondo cui la competenza in materia cautelare resta soggetta alla prospettazione formulata dal pubblico ministero nella richiesta cautelare con la conseguente irrilevanza della valutazione in punto di gravità indiziaria. Nella motivazione della sentenza delle Sez. U. citata si è affermato, infatti, che «la declaratoria d'incompetenza da parte del giudice per le indagini preliminari distrettuale o del tribunale in sede d'impugnazione - nel caso di esclusione della gravità indiziaria in ordine ai reati o alle circostanze aggravanti ricompresi nel catalogo di cui all'art. 51, commi 3-bis, 3-quater, 3-quinquies cod. proc. pen. - contrasterebbe con alcuni basilari principi del codice di rito che si sono in precedenza ricordati: la peculiare attribuzione al pubblico ministero della D.D.A. delle indagini per alcuni gravi delitti, con la conseguente speculare competenza del giudice per le indagini preliminari (e per l'udienza preliminare) distrettuale, determinata dalla sola pendenza del procedimento;
la naturale fluidità dell'imputazione e il fisiologico arricchimento del patrimonio conoscitivo nella fase delle indagini preliminari;
l'autonomia del procedimento cautelare rispetto al processo di cognizione». Il riferimento anche ai principii riferiti alla naturale fluidità dell'imputazione e al fisiologico arricchimento del patrimonio conoscitivo nella fase delle indagini preliminari e all'autonomia del procedimento cautelare rispetto al processo di cognizione, sembrano avvalorare la tesi che – al di fuori della specifica materia dei reati di competenza distrettuale - la valutazione della gravità indiziaria, quando incida sulla qualificazione giuridica e indirettamente sulla competenza, imponga comunque al giudice che decide sulla misura cautelare di tenere conto della diversa qualificazione ritenuta fondata sulla base della propria valutazione e non di quella formulata dal pubblico ministero nella propria richiesta ai fini anche dell’applicazione del meccanismo processuale previsto dall’art. 27 cod. proc. pen. Rispetto alla affermazione del principio della perpetuatio iurisdictionis, richiamato dalla Sez. 6, n. 5644 del 22/12/2023, dep. 2024, [...], cit., è stato all’opposto osservato nella sopracitata sentenza delle Sez. U. che esso, «inteso come immutabilità della competenza a fini di certezza ed economia processuale e di tutela della ragionevole durata del processo, non può che riferirsi alla determinazione della regiudicanda risultante dal complessivo vaglio del giudice dell'udienza preliminare sull'accusa formulata dal pubblico ministero e alla conseguente individuazione del giudice naturale operata sulla base dell'esito di 7 quel controllo e degli addebiti contestati nel decreto di rinvio a giudizio» (Sez. U, n. 48590 del 18/04/2019, Sacco, Rv. 277304 - 01), e non può, dunque, essere considerato quale limite del potere del giudice della decisione cautelare di riqualificare il fatto anche ai fini della decisione sulla propria competenza restando vincolato dalla prospettazione formulata dal pubblico ministero nella sua richiesta. Deve, quindi, ritenersi che il controllo sulla competenza da parte del giudice che decide sulla richiesta cautelare, presupponendo il controllo della correttezza della qualificazione operata dal pubblico ministero, finisca inevitabilmente con essere condizionato dalla verifica della sussistenza della gravità indiziaria, con conseguente incidenza di detta valutazione anche sull’applicazione del meccanismo previsto dall’art. 27 cod. proc. pen. che attribuisce alla misura cautelare disposta dal giudice che contestualmente si dichiara incompetente una efficacia solo provvisoria in attesa della decisione che dovrà eventualmente essere assunta dal giudice ritenuto competente, sempre che il pubblico ministero provveda alla trasmissione degli atti nei termini previsti da detta disposizione (in questo senso si veda Sez. 1, n. 974 del 16/12/2014, [...], Rv. 262939), spettando a quest'ultimo valutare se accettare la decisione del giudice in merito alla competenza e trasmettere gli atti al suo corrispondente presso il giudice ritenuto competente perché solleciti l'emissione di un nuovo titolo cautelare ovvero lasciare che quello originario perda efficacia allo spirare del termine dei venti giorni, conservando però la titolarità dell'indagine e la possibilità di sollecitare allo stesso giudice una nuova valutazione sul punto, ad esempio alla luce dell'acquisizione di nuovi elementi. Va, peraltro, ricordato che la sindacabilità, da parte del tribunale del riesame, della competenza territoriale del giudice che ha emesso il provvedimento, si esaurisce nella fase delle indagini preliminari, sicchè, una volta chiusa tale fase, ogni questione concernente detta competenza resta preclusa dal sopravvenuto radicarsi della competenza del giudice che procede, ed in tale quadro si comprende che è solo nella fase delle indagini preliminari che si pone il problema di verificare la competenza anche ai fini della decisione cautelare per il carattere fluido della imputazione che si stabilizza tendenzialmente solo dopo il rinvio a giudizio davanti al giudice della cognizione (Sez. 1, n. 39250 (del 16/07/2014, Rv. 260906; Sez. 3, n. 17840 del 05/12/2018, dep. 2019, Limetti, Rv. 275599). 3. Tornando al caso in esame, ove si dovesse ritenere integrata la fattispecie prevista dall’art. 346-bis cod.pen. (Traffico di influenze illecite), è evidente che la consumazione del reato andrebbe riferita al momento ed al luogo in cui si è verificata la dazione di denaro o altra utilità economica o si è formato l’accordo con l’accettazione della relativa promessa di futura dazione tra i soggetti che 8 hanno pianificato la corruzione di un pubblico ufficiale o di un incaricato di pubblico servizio, senza che assuma rilievo il comportamento del pubblico ufficiale o dell’incaricato di pubblico servizio, essendo presupposto del traffico di influenze che tale soggetto qualificato resti fuori dall’accordo illecito e che non vi abbia in alcun modo aderito, configurandosi altrimenti il concorso nei diversi reati di cui agli artt. 318 e 319 cod. pen. Nel caso in cui fosse, invece, configurabile il concorso nel reato di corruzione di cui agli artt. 318 e 319 cod. pen. assumerebbe rilievo decisivo ai fini della individuazione del luogo di consumazione del reato il comportamento del pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio, dovendosi tenere conto del luogo in cui è intervenuto l’accordo corruttivo, con l’accettazione da parte del soggetto con qualifica pubblicistica della promessa della futura dazione di denaro o di altra utilità, o, alternativamente, del luogo della consegna del denaro o di altra utilità, nel caso che la dazione fosse concretamente seguita alla promessa. È oramai consolidato, infatti, l’orientamento secondo cui il reato di corruzione si configura come una fattispecie a duplice schema, sicchè se alla promessa faccia seguito la dazione - ricezione, è solo in tale ultimo momento che, approfondendosi l'offesa tipica, il reato viene a consumazione» (Sez. U. n. 15208 del 25/2/2010, [...], Rv. 246583; in senso analogo Cass. Sez. 6, n. 4105, del 1/12/2016, dep. nel 2017, Ferroni, Rv. 269501). 4. Ciò premesso, con riferimento ai motivi dedotti in punto di gravità indiziaria, si deve rilevare che si tratta di censure in parte generiche ed in parte infondate. Sulla base della ricostruzione dei fatti operata dal Tribunale l’odierno ricorrente si sarebbe prestato a svolgere la funzione di intermediario per la dazione o la promessa di una dazione di denaro dell’importo di 2.500 euro (pari alla metà dell’importo offertogli dai corruttori CA e TT) al fine di corrompere un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, funzionario del Ministero della Istruzione, non identificato, che in cambio di tale somma di denaro si sarebbe prestato a fornire le risposte dei quesiti delle prove di preselezione alle quali erano interessati alcuni candidati, i quali si erano a loro volta dichiarati disponibili a pagare per conseguire il superamento della prova di preselezione. Il ricorrente ha censurato questa ricostruzione, per un verso negando che vi sarebbero elementi indiziari gravi del coinvolgimento di ON negli accordi corruttivi, intercorsi in ultima analisi tra la coppia CA-TT e l’ignoto funzionario pubblico, essendo la sua partecipazione desunta da intercettazioni di conversazioni intercorse tra i predetti soggetti (CA e TT), senza una sua diretta interlocuzione. 9 Per altro verso, ha censurato la ricostruzione del fatto anche con riguardo alla prova della partecipazione all’accordo del pubblico funzionario, evidenziando che oltre a non essere identificato, risulterebbe carente la dimostrazione che per il disvelamento dei quiz delle prove di preselezione sarebbe stato necessario l’intervento di un pubblico funzionario, e comunque, anche ove vi fosse stato tale intervento, non sarebbe stato provato che il predetto concorrente necessario abbia posto in essere l’atto contrario per dare seguito ad un accordo corruttivo, accettando la promessa della dazione del denaro o comunque ricevendone il pagamento. 5. Con riguardo al primo profilo, il Tribunale ha fornito adeguata motivazione facendo riferimento sia alle conversazioni intercorse tra i predetti corruttori (CA e TT), ritenute preparatorie della consegna della “busta” contenente la somma di cinquemila euro destinata a tale “Gianni”, poi identificato con assoluta certezza nell’odierno ricorrente grazie alle risultanze del tracciato GPS estrapolato dal sistema di localizzazione dell’autovettura Volkswagen Tiguan in uso al TT, che hanno riscontrato l’incontro avvenuto tra quest’ultimo e ON il 21 maggio 2022 in località Sant’Onofrio, e sia facendo riferimento alle chat whatsapp tra il TT ed il ON che dimostrerebbero la fissazione del predetto appuntamento. Con riguardo al secondo profilo, relativo alla partecipazione all’accordo corruttivo del pubblico funzionario non identificato, va evidenziata innanzitutto la genericità delle censure che non si confrontano con la incontestata acquisizione dei quiz di preselezione messi a disposizione dei candidati coinvolti nella vicenda e che sono stati preannunciati dalle chat del 24 e 25 maggio 2022 intercorse tra ON e TT, con le quali si dava larvatamente notizia del conseguimento dei quiz, attraverso la persona di ZI GR, individuata come colei che avrebbe poi effettivamente messo a disposizione dei candidati le domande di esame oggetto della prova preliminare. Conseguentemente, con riferimento ad entrambi i profili oggetto delle censure, si deve ritenere che la motivazione resa dal Tribunale risulta non inficiata da carenze logiche o da travisamenti degli elementi di prova valorizzati. Non può assumere rilevanza, in sede di valutazione della gravità indiziaria, la circostanza che non siano stati oggetto di diretto accertamento gli accordi intercorsi con la persona non identificata, in servizio presso la commissione delle prove di esame gestite dalla Università Link Campus di Roma, la cui veste pubblica neppure è stata oggetto di censure, trattandosi evidentemente di un soggetto avente accesso alla predisposizione delle domande e, quindi, inserito nell’organico della Commissione ministeriale incaricata di redigere i quiz. 10 Peraltro, la ritenuta conclusione dell’accordo corruttivo sia pure nella forma della mera accettazione della promessa della dazione di denaro da parte del predetto ignoto pubblico funzionario è stata supportata dalla circostanza del conseguimento dei quiz di preselezione da parte dei candidati favoriti, rispetto alla quale il ricorrente neppure ha fornito una spiegazione plausibile alternativa sulle concrete modalità con le quali un soggetto estraneo alla Commissione di esami avrebbe potuto avere accesso a tali atti riservati della procedura amministrativa. Quanto, poi, alla partecipazione all’accordo è stata valorizzata coerentemente sul piano della prova indiziaria la predisposizione da parte degli indagati di un sistema collaudato per favorire i candidati delle prove di esame per il conseguimento dell’abilitazione di insegnante di sostegno, che rende del tutto plausibile la partecipazione di funzionari pubblici in grado di fornire le informazioni necessarie agli scopi illeciti perseguiti. Correttamente il Tribunale ha fatto applicazione della giurisprudenza di legittimità consolidata secondo cui ai fini dell'integrazione del delitto di corruzione non ha rilevanza il fatto che il funzionario corrotto resti ignoto, a condizione che non sussistono dubbi in ordine all'effettivo concorso di un pubblico ufficiale o di un incaricato di pubblico servizio nella realizzazione del fatto (Sez. 6, n. 28430 del 15/05/2024, non mass.; Sez. 6, n. 34929 del 17/4/2018, [...], Rv. 273787; Sez. 6, n. 3523 del 07/11/2011, dep. 2012, [...], Rv. 251651). 6. Tanto ciò premesso in punto di gravità indiziaria, ed escluso l’inquadramento dei fatti nel reato di cui all’art. 346-bis cod. pen., con riguardo alla questione della competenza territoriale va osservato quanto segue. Una volta ricostruita come corruzione per atto contrario ex art. 319 cod. pen. la fattispecie di reato per la quale sono stati ritenuti sussistenti i gravi indizi, deve tenersi conto ai fini della determinazione della competenza per territorio della peculiare struttura del reato di corruzione, la cui consumazione si perfeziona nel momento e nel luogo in cui interviene l'accordo, che può concretizzarsi o con la contestuale ricezione della "retribuzione" da parte del pubblico ufficiale o con l'accettazione della promessa, non richiedendosi in quest'ultimo caso che questa sia eseguita o che il denaro sia consegnato. Quanto alla corruzione antecedente il compimento dell'atto è estraneo alla struttura della fattispecie, con l'effetto che esso non va ad influire sull'individuazione del momento e del luogo di consumazione del reato, ma assume rilievo solo sul terreno del dolo, come specifica finalità che deve animare i protagonisti della pattuizione illecita (cfr. Sez. U. n. 15208 del 25/2/2010, [...], Rv. 246583). 11 Sebbene deve ritenersi erroneo il criterio di attribuzione della competenza seguito dal Tribunale del riesame di AT per affermare la competenza del Tribunale di Crotone, deve comunque ritenersi corretta l’individuazione della competenza di detta autorità giudiziaria in base all’applicazione della regola suppletiva di cui all’art. 9, comma 3, cod. proc. pen. del giudice del luogo in cui ha sede l’ufficio del pubblico ministero che per primo ha provveduto ad iscrivere la notizia di reato, e, quindi, del giudice del Tribunale di Crotone. Deve, infatti, rilevarsi che non essendo stato accertato il luogo di consumazione del reato, non possono neppure applicarsi le altre regole suppletive previste dall’art. 9 cod. proc. pen. in ordine successivo di preferenza rispetto all’ultimo criterio che radica la competenza in base all’iniziativa assunta dal pubblico ministero nella iscrizione della notizia di reato. 7. In primo luogo, non può trovare applicazione la regola suppletiva del comma 1 dell’art. 9 cit. del luogo in cui è avvenuta parte dell’azione, perché l’accordo per la consegna del denaro tra TT e ON presso la località di Sant’Onofrio nel circondario di Vibo Valentia è solo un antefatto che esula dalla struttura del reato di corruzione e non integra nemmeno in parte la fattispecie corruttiva. Quindi, tale luogo non rileva ai fini della competenza territoriale allo stesso modo del luogo del compimento dell’atto contrario, trattandosi di elementi che restano al di fuori della struttura della fattispecie del reato di corruzione. Gli unici elementi di fatto che possono assumere rilievo ai fini della competenza territoriale sono quelli che integrano “una parte dell’azione o dell’omissione”, da intendersi riferita alla condotta tipica descritta dalla norma incriminatrice. La condotta tipica che integra l’accordo corruttivo si sostanzia nella offerta di denaro o di altra utilità o nella promessa della loro futura dazione dal lato del corruttore, e nell’accettazione della promessa o nella ricezione del denaro o di altra retribuzione dal lato del pubblico funzionario corrotto. Pertanto, contrariamente a quanto dedotto dal ricorrente, l’incontro intervenuto a Sant’Onofrio tra il corruttore TT e l’intermediario ON non integra una parte dell’azione tipica, essendo riferito solo ad una attività preordinata alla conclusione dell’accordo corruttivo che presuppone, invece, necessariamente l’adesione e la partecipazione del pubblico ufficiale, essendo tale incontro risultato soltanto finalizzato a definire le modalità per la futura conclusione dell’accordo corruttivo con il pubblico ufficiale. Mentre ove si ritenesse che in tale luogo è avvenuta la consegna del denaro da destinare alla futura dazione al pubblico funzionario, si tratta comunque di una 12 condotta preparatoria che esula dalla struttura del reato che richiede che la dazione sia eseguita in favore del pubblico ufficiale. Se è pur vero che la consegna del denaro può avvenire anche materialmente nelle mani di un terzo per conto del corrotto, perché possa ritenersi integrata la dazione corruttiva è necessario che l’accordo con il pubblico ufficiale sia intervenuto prima o che comunque l’intermediario abbia agito per conto del pubblico ufficiale già a conoscenza della dazione operata nelle mani del terzo. Ma nel caso in esame, non essendo stati acquisiti elementi di fatto necessari a definire tempi e modalità dell’accordo corruttivo con il pubblico funzionario non identificato, risulta erroneo il riferimento all’incontro di Sant’Onofrio come integrante una frazione della fattispecie corruttiva, mancando la prova che l’incontro tra TT e ON sia avvenuto dopo che l’ignoto funzionario pubblico era stato già stato interpellato e fosse perciò già stato coinvolto nell’accordo. Altrettanto erroneo è il riferimento al luogo in cui il proponente l’offerta corruttiva abbia ricevuto la comunicazione dell’accettazione da parte del pubblico ufficiale corrotto, apprezzato come determinate dal Tribunale per individuare il luogo di consumazione del reato in Crotone. In applicazione della natura del reato a duplice schema, ove il reato di corruzione si fosse ipoteticamente consumato con la dazione del denaro, sarebbe rilevante il luogo ed il tempo in cui è avvenuta tale consegna per determinare la competenza in base al luogo di consumazione del reato (vedi, Sez. U, Mills). Ma neppure è possibile fare riferimento ai sensi dell’art. 9, comma 1 cod. proc. pen. al preliminare accordo, come frazione della condotta che precede la dazione del denaro, mancando elementi di fatto per ritenere che il corruttore (TT) si fosse accordato direttamente con l’ignoto pubblico funzionario prima di procedere alla dazione del denaro, essendosi piuttosto individuato nel ON, come intermediario, l’unico soggetto ad avere contatti diretti con tale concorrente necessario in luogo e tempi non definiti allo stato delle attuali risultanze. Sulla base delle emergenze in atti valorizzate dalla ordinanza impugnata per la ricostruzione della fattispecie di reato in termini di corruzione, alternativamente realizzata nelle forme dello scambio di promesse o della dazione di denaro, non è possibile individuare il momento preciso in cui si è concluso l’accordo corruttivo, dato che la comunicazione via chat con la quale ON ha informato TT dell’indebito conseguimento delle domande della preselezione, può solo dimostrare indirettamente per logica inferenziale che l’accordo si è concluso ma non consente di definire tempi e luogo di consumazione, atteso che il reato si 13 perfeziona attraverso la dazione di denaro o, in alternativa, con lo scambio di promesse intervenute tra l’intermediario ON e l’ignoto funzionario pubblico. Peraltro, non può neppure condividersi la tesi che ove l’accordo corruttivo si concluda attraverso un delegato-intermediario, il reato di corruzione deve intendersi consumato nel luogo e nel momento in cui il delegante riceve la notizia della conclusione dell’accordo. La tesi della rilevanza in sede penale del principio della efficacia dell’atto recettizio ex art. 1334 cod. civ. secondo cui tali atti unilaterali producono effetto nel momento in cui pervengono a conoscenza della persona alla quale sono destinati e, quindi, con riferimento alla dichiarazione di accettazione nel momento in cui questa perviene al proponente (art. 1326 cod. civ.), potrebbe assumere rilevanza nel caso in cui l’accettazione dell’offerta di denaro o di altra utilità da parte del pubblico ufficiale venga comunicata al privato corruttore ad esempio per telefono tra soggetti che si trovano in luoghi diversi rientranti in differenti distretti di competenza territoriale, ma non anche nel caso in esame in cui si assume che l’accordo corruttivo si è perfezionato tramite un delegato. In tale caso, ai fini della consumazione del reato di corruzione non assume alcuna rilevanza il momento in cui il delegato abbia comunicato al delegante l’accettazione dell’offerta corruttiva (post factum), ma il momento ed il luogo in cui il pubblico funzionario corrotto ha manifestato personalmente al delegato la propria volontà di accettare la promessa di denaro o ne abbia conseguito il pagamento, perché è in questo momento e luogo (ignoto) che si è perfezionato l’accordo corruttivo, in applicazione delle regole del concorso di persona nel reato ex art. 110 cod. pen. Deve tenersi conto che nel caso in esame non vi sono elementi di fatto per stabilire quando, dove e come si sia perfezionato l’accordo corruttivo, né se allo scambio di promesse sia seguita l’effettiva dazione dell’utilità o del denaro offerto in cambio del compimento dell’atto contrario. Va ricordato, inoltre, che la corruzione si distingue in susseguente ed antecedente a seconda che l’accordo o la dazione/ricezione precedano o seguano il compimento dell’atto che rappresenta la finalità dell’accordo o la giustificazione della dazione o dell’accordo che siano seguiti al compimento dell’atto (l’art. 319 cod. pen. espressamente prevede che la promessa o la dazione possano essere intervenute indifferentemente “per compiere” o “per aver compiuto un atto contrario”). Ciò che rileva ai fini della competenza non è perciò mai il compimento dell’atto, ma l’accordo o la dazione del denaro o di altra utilità che hanno comportato il mercimonio della funzione, con la conseguenza che non deve essere confusa la prova della consumazione del reato, che si ricava da indizi e quindi anche dal 14 complimento dell’atto contrario - come nel caso di specie – con la determinazione del momento consumativo del reato che viene integrato alternativamente dall’accordo o dalla dazione/ricezione, elementi della fattispecie che non necessariamente intervengono prima del compimento dell’atto contrario e che comunque anche nel caso di corruzione antecedente non coincidono con tale evento. 8. In conclusione, non potendosi neppure applicare il criterio suppletivo del luogo di residenza di cui all’art. 9, comma 2, cod. proc. pen. essendovi plurimi concorrenti nel reato con diversa residenza, il motivo di ricorso va rigettato perché la competenza territoriale è del luogo in cui si consuma il reato di corruzione, e, ove non vi sia stata consegna del denaro ma solo accettazione della promessa da parte del pubblico ufficiale, si deve ritenersi consumato nel luogo non individuato in cui il funzionario corrotto si è incontrato con ON. Non si è trattato, infatti, di un accordo corruttivo perfezionatosi per telefono, ma attraverso un intermediario (ON) che si è accordato con il soggetto pubblico (ignoto), in un luogo e con modalità e tempi che non sono stati oggetto di alcuno specifico accertamento, in coerenza con l’imputazione provvisoria descritta nella richiesta cautelare in cui si fa riferimento ad un “luogo sconosciuto” e ad una data incerta di consumazione, “antecedente e prossima al 26 maggio 2022”. 9. In ultima analisi, con riferimento al motivo in punto di esigenze cautelari, deve essere rilevata la genericità delle censure motivatamente respinte dal Tribunale in relazione alla dismissione delle cariche nella Gea Training S.r.l. da parte del ricorrente e della coindagata ZI GR che appaiono avulse dalle argomentazioni utilizzate nell’ordinanza impugnata per ribadire la sussistenza del pericolo di reiterazione, incentrate sulla stabilità dei legami con i soggetti maggiormente implicati nella vicenda giudiziaria per cui si procede ed inseriti stabilmente nel settore della formazione e della gestione di corsi di preparazione in rapporto alla loro strumentalizzazione per la commissione di reati della stessa specie di quello per cui si procede. Le valutazioni sul tempo - pari a circa tre anni - decorso dai fatti contestati, sono coerenti a quanto evidenziato sul grado di pericolosità correlato al ritenuto sistema di collusioni finalizzato ad alterare l’esito di concorsi pubblici a favore di un numero elevato di candidati. Si tratta, quindi, di una motivazione che non presenta vizi logici manifesti e decisivi, che risulta coerente con le emergenze processuali e non risulta incrinata 15 dalle doglianze difensive che si limitano ad invocare una diversa e più favorevole valutazione delle esigenze cautelari, inammissibile in questa sede. 10. Al rigetto del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 6 maggio 2026 Il Consigliere estensore Il Presidente AR MO Ercole PR
udita la relazione svolta dal Consigliere AR MO;
udito il Pubblico Ministero, in persona Sostituto Procuratore generale Tomaso Epidendio, che ha concluso chiedendo l’annullamento per incompetenza dell’ordinanza impugnata, con conseguente attribuzione della competenza territoriale al Tribunale di Vibo Valentia;
udito l’Avv. Francesco Gambardella, difensore di GI ON, anche in sostituzione dell’Avv. Antonio Larussa, che conclude per l’accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con il provvedimento in epigrafe indicato, il Tribunale per il riesame di AT ha confermato l’ordinanza emessa in data 17 novembre 2025 dal Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Crotone con la quale è stata applicata la misura degli arresti domiciliari nei confronti del ricorrente per i reati di cui agli artt. 110, 319, 321 cod. pen. per avere operato come intermediario nel reato di corruzione intercorso tra un pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio non identificato ed altri soggetti privati che operando come ulteriori intermediari gli avrebbero promesso o consegnato la somma di denaro di Penale Sent. Sez. 6 Num. 20137 Anno 2026 Presidente: APRILE ERCOLE Relatore: AMOROSO RICCARDO Data Udienza: 06/05/2026 2 cinquemila euro per favorire dei candidati di un concorso pubblico per TFA- sostegno (Tirocinio Formativo Attivo per il sostegno) bandito dall’Università “Link Campus University” di Roma per l’anno scolastico 2021/2022 per il conseguimento dell’abilitazione per la figura di insegnante di sostegno per le scuole secondarie di secondo grado, relativamente alle preselezioni svoltesi a Roma dal 24 al 27 maggio 2022. Più precisamente, ON avrebbe ricevuto da ID CA (preside dell’Istituto scolastico Pertini-Santoni di Crotone) e TT ST (genero della CA e socio occulto della Unicrotone s.r.l.s che gestiva corsi di formazione e servizi di istruzione) una offerta di denaro da versare al pubblico ufficiale, in cambio della rivelazione delle risposte dei quesiti per la preselezione che si sarebbe svolta presso detto centro universitario con sede in Roma, per conto e nell’interesse dei candidati RA, IN, con l’intermediazione di NO GI (docente di sostegno presso la scuola di cui la CA era la preside), nonché dai candidati RI e EN. Dalle intercettazioni emergeva che detto NO con l’aiuto di CA e TT chiedeva loro di intercedere presso funzionari del Ministero dell’Istruzione non individuati al fine di favorire alcuni candidati disposti a pagare per superare la prova preselettiva. Secondo la ricostruzione delle emergenze probatorie (in particolare delle conversazioni whatsapp del 3 maggio 2022 e del tracciato GPS dell’autovettura Tiguan VW del 21 maggio 2022 in uso a TT) operata nell’ordinanza impugnata, ON avrebbe verosimilmente ricevuto il giorno 21 maggio in località Sant’Onofrio l’offerta di cinquemila euro da TT, di cui metà per la propria mediazione illecita e l’altra metà come prezzo della corruzione necessaria per pagare il pubblico ufficiale non identificato. Dai messaggi scambiati tra ON e TT nei giorni 24 e 25 maggio è stata desunta la prova logica che l’accordo illecito corruttivo con il pubblico ufficiale si era concluso positivamente, atteso che i due predetti interlocutori (ovvero ON e TT) si accordavano per comunicare ad una candidata il numero di telefono della persona (“ZI”) che avrebbe poi effettivamente messo a loro disposizione le risposte dei quiz di preselezione. 2. Con atto a firma del difensore di fiducia, GI ON chiede l’annullamento del provvedimento, deducendo con il primo motivo violazione di legge e vizio della motivazione in relazione all’individuazione del locus commissi delicti ai fini della valutazione della sussistenza della competenza territoriale del giudice che ha emesso la misura cautelare. 3 In particolare, osserva che la sede in Roma dove si è svolta la prova preselettiva e dove poteva trovarsi il presunto pubblico ufficiale corrotto, costituisce un indice plausibile che in tale luogo si sia perfezionato l’accordo corruttivo. Si osserva che l’accordo non si è formato al telefono, ma attraverso l’incontro tra l’intermediario ON ed il pubblico ufficiale, e quindi il criterio da applicare non è quello del luogo in cui il proponente ha ricevuto comunicazione dell’accettazione da parte dell’acquirente, ma quello del luogo in cui il pubblico ufficiale ha accettato la promessa indebita del denaro da parte dell’intermediario, e, quindi, verosimilmente in Roma dove si trova l’Università nella quale si sono svolte le selezioni. In subordine, si osserva che tale luogo deve essere individuato nella località di Sant’Onofrio (Vibo Valentia) in cui sarebbe avvenuto l’incontro tra TT e ON per la presumibile consegna della busta contenente la somma di cinquemila euro. Si assume che tale luogo è determinante perché, non essendo stato possibile individuare il luogo in cui è si è perfezionato l’accordo, deve applicarsi il criterio residuale di cui all’art. 9, comma 1, cod. proc. pen. della competenza del giudice dell’ultimo luogo in cui è avvenuta una parte dell’azione, e quindi, dell’Autorità Giudiziaria di Vibo Valentia. In ultima istanza, ove non fosse ritenuta valida tale conclusione, si reputa che dovrebbe assumere rilevanza il criterio residuale di cui all’art. 9, comma 2, cod. proc. pen. del luogo di residenza o domicilio dell’indagato, con conseguente competenza del Tribunale di Palmi. 2.1. Con il secondo motivo denuncia vizio della motivazione circa la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, osservando che, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale non vi è certezza sulla partecipazione all’accordo di un pubblico ufficiale, non solo perché non identificato, ma perché la sua partecipazione è stata illogicamente inferita dal disvelamento delle risposte dei quiz, che non implica necessariamente l’intervento di un pubblico ufficiale. Si osserva che l’unico soggetto individuato nell’attività di disvelamento delle risposte è tale ZI GR che non ha alcuna veste pubblica, dovendosi perciò ritenere mancante in radice la prova dell’accordo con un pubblico ufficiale e non solo il dato della sua identificazione. 2.2. Con il secondo ordine di motivi, il ricorrente denuncia vizio di motivazione in punto di esigenze cautelari sotto il profilo della carente valutazione dei presupposti della concretezza ed attualità del pericolo di reiterazione, tenuto conto che i fatti risalgono al maggio 2022, e considerato che il ON non riveste 4 alcun ruolo nella Gea Training S.r.l. come anche ZI GR, che ha dismesso la carica prima rivestita di amministratore unico. Infine, si osserva che nulla è stato detto circa la inidoneità di misure meno afflittive di quella degli arresti domiciliari. 3. Deve darsi atto che il ricorrente ha depositato una memoria scritta con la quale ha riproposto e illustrato le dedotte carenze di motivazione in punto di gravi indizi e di valutazione delle esigenze cautelari. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso deve essere rigettato per infondatezza dei motivi sia con riferimento alla questione della competenza per territorio e sia con riferimento alla valutazione della gravità indiziaria e delle esigenze cautelari. 2. Va premesso che la questione in punto di valutazione dei gravi indizi assume una rilevanza imprescindibile perché il giudice dell’impugnazione che rilevi l’incompetenza deve comunque sempre verificare se l’ordinanza cautelare, anche se emessa da giudice incompetente, vada confermata o annullata ai sensi dell'art. 291, comma 2, cod. proc. pen., conservando il potere, nel caso in cui tale verifica abbia esito negativo, di annullare lo stesso, ovvero, nel caso contrario, di provvedere ai sensi dell'art. 27 cod. proc. pen., laddove ravvisi l'urgenza di anche solo una delle esigenze cautelari riscontrate (vedi, Sez. U, n.19214 del 23/04/2020, Giacobbe, Rv. 279092). In secondo luogo, va osservato che la valutazione della gravità indiziaria potrebbe incidere sulla questione della competenza per territorio perché la individuazione del locus commissi delicti è necessariamente condizionata dalla fattispecie di reato che si ritiene integrata, per la diversità dei relativi elementi fattuali che ne compongono la struttura e che devono essere presi in considerazione per la individuazione del giudice territorialmente competente. È, peraltro, discusso se nell'ipotesi di diversa qualificazione dei fatti contestati che incide sulla competenza del giudice che ha emesso il provvedimento genetico sussiste sempre la necessità che la misura limitativa della libertà personale sia apprezzata entro tempi brevi dal suo giudice naturale, secondo il meccanismo previsto dall’art. 27 cod. proc. pen. In linea di principio deve essere ricordato che la valutazione della competenza in tema di applicazione di misure cautelari conserva la propria autonomia rispetto alle decisioni sulla competenza del giudizio di merito, restando libero il pubblico ministero in sede di formulazione della richiesta di rinvio a giudizio di prescindere 5 dalle determinazioni dei giudici della cautela, oltre a non essere neppure vincolato a dare seguito alla trasmissione degli atti al giudice competente, optando per la perdita di efficacia della misura ove ritenga di mantenere ferma la propria competenza confidando nelle acquisizioni delle indagini utili a confermare la diversa qualificazione sostenta in sede di richiesta cautelare (cfr. Sez. U, n. 42030 del 17/07/2014, P.M. in proc. GI ed altri, Rv. 260242; Sez. 4, n. 20425 del 27/04/2021, Gjoni Edi, Rv. 281384). Salvo quanto affermato in tema di competenza distrettuale ex art. 328, commi 1-bis e 1-quater, cod. proc. pen. per la specificità della materia (vedi, Sez. U, n. 32584 del 26/06/2025, Cascino, Rv. 288516, che hanno affermato che la competenza del giudice per le indagini preliminari distrettuale sussiste fino a quando permane l'iscrizione ex art. 335 cod. proc. pen. per il reato o la circostanza "qualificante", anche qualora sia stata esclusa la gravità indiziaria per siffatti reati, con la conseguente inoperatività del meccanismo previsto dall’art. 27 cod. proc. pen.), resta aperta la questione se la valutazione della gravità indiziaria in ordine ai reati per i quali è stata avanzata la richiesta cautelare incida o meno sulla decisione sulla competenza del giudice che ha emesso la misura, per la necessità di salvaguardare il principio del giudice naturale con riferimento al diritto dell’imputato che la decisione sulla misura cautelare sia emessa dal giudice competente. Su tale questione con la sentenza emessa dalla Sez. 6, n. 5644 del 22/12/2023, dep. 2024, Orecchio, Rv. 286064 - 01, richiamata nella decisione assunta dalle Sezioni Unite “Cascino” sulla competenza del giudice distrettuale, era stato affermato il principio secondo cui la verifica sulla competenza «va eseguita sulla base della descrizione del fatto contenuta nell'imputazione che prescinde dall'esito della valutazione sulla fondatezza o meno dell'accusa», e da questo principio generale si era desunto come conseguenza applicativa in materiale cautelare che «l'aver ritenuto carente la gravità indiziaria rispetto all'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen., da cui discende la competenza del G.i.p. presso il capoluogo del distretto in cui si trova il giudice territorialmente competente, non comporta l'incompetenza c.d. distrettuale del predetto giudice». Il contrasto che si era registrato con altre pronunce (vedi, fra le altre, Sez. 1, n. 32956 del 14/07/2022, Fall, Rv. 283564) è stato affrontato dalle Sez. Unite con specifico riferimento alla questione della incidenza della valutazione della gravità indiziaria rispetto ai reati di competenza distrettuale, ed è stato risolto nel senso di escludere tale rilevanza con argomenti incentrati, tuttavia, principalmente sulla peculiarità della competenza distrettuale correlata alla pendenza del procedimento e, quindi, al presupposto dell’iscrizione del reato da parte del pubblico ministero 6 di una delle ipotesi criminose ricomprese nell'art. 51, comma 3- bis, cod. proc. pen. Tuttavia, sembra potersi evincere dalla decisione delle Sezioni Unite che l’orientamento espresso dalla sentenza “Orecchio” sopra citata non sia stato del tutto condiviso, non essendo stato affermato e ribadito il principio secondo cui la competenza in materia cautelare resta soggetta alla prospettazione formulata dal pubblico ministero nella richiesta cautelare con la conseguente irrilevanza della valutazione in punto di gravità indiziaria. Nella motivazione della sentenza delle Sez. U. citata si è affermato, infatti, che «la declaratoria d'incompetenza da parte del giudice per le indagini preliminari distrettuale o del tribunale in sede d'impugnazione - nel caso di esclusione della gravità indiziaria in ordine ai reati o alle circostanze aggravanti ricompresi nel catalogo di cui all'art. 51, commi 3-bis, 3-quater, 3-quinquies cod. proc. pen. - contrasterebbe con alcuni basilari principi del codice di rito che si sono in precedenza ricordati: la peculiare attribuzione al pubblico ministero della D.D.A. delle indagini per alcuni gravi delitti, con la conseguente speculare competenza del giudice per le indagini preliminari (e per l'udienza preliminare) distrettuale, determinata dalla sola pendenza del procedimento;
la naturale fluidità dell'imputazione e il fisiologico arricchimento del patrimonio conoscitivo nella fase delle indagini preliminari;
l'autonomia del procedimento cautelare rispetto al processo di cognizione». Il riferimento anche ai principii riferiti alla naturale fluidità dell'imputazione e al fisiologico arricchimento del patrimonio conoscitivo nella fase delle indagini preliminari e all'autonomia del procedimento cautelare rispetto al processo di cognizione, sembrano avvalorare la tesi che – al di fuori della specifica materia dei reati di competenza distrettuale - la valutazione della gravità indiziaria, quando incida sulla qualificazione giuridica e indirettamente sulla competenza, imponga comunque al giudice che decide sulla misura cautelare di tenere conto della diversa qualificazione ritenuta fondata sulla base della propria valutazione e non di quella formulata dal pubblico ministero nella propria richiesta ai fini anche dell’applicazione del meccanismo processuale previsto dall’art. 27 cod. proc. pen. Rispetto alla affermazione del principio della perpetuatio iurisdictionis, richiamato dalla Sez. 6, n. 5644 del 22/12/2023, dep. 2024, [...], cit., è stato all’opposto osservato nella sopracitata sentenza delle Sez. U. che esso, «inteso come immutabilità della competenza a fini di certezza ed economia processuale e di tutela della ragionevole durata del processo, non può che riferirsi alla determinazione della regiudicanda risultante dal complessivo vaglio del giudice dell'udienza preliminare sull'accusa formulata dal pubblico ministero e alla conseguente individuazione del giudice naturale operata sulla base dell'esito di 7 quel controllo e degli addebiti contestati nel decreto di rinvio a giudizio» (Sez. U, n. 48590 del 18/04/2019, Sacco, Rv. 277304 - 01), e non può, dunque, essere considerato quale limite del potere del giudice della decisione cautelare di riqualificare il fatto anche ai fini della decisione sulla propria competenza restando vincolato dalla prospettazione formulata dal pubblico ministero nella sua richiesta. Deve, quindi, ritenersi che il controllo sulla competenza da parte del giudice che decide sulla richiesta cautelare, presupponendo il controllo della correttezza della qualificazione operata dal pubblico ministero, finisca inevitabilmente con essere condizionato dalla verifica della sussistenza della gravità indiziaria, con conseguente incidenza di detta valutazione anche sull’applicazione del meccanismo previsto dall’art. 27 cod. proc. pen. che attribuisce alla misura cautelare disposta dal giudice che contestualmente si dichiara incompetente una efficacia solo provvisoria in attesa della decisione che dovrà eventualmente essere assunta dal giudice ritenuto competente, sempre che il pubblico ministero provveda alla trasmissione degli atti nei termini previsti da detta disposizione (in questo senso si veda Sez. 1, n. 974 del 16/12/2014, [...], Rv. 262939), spettando a quest'ultimo valutare se accettare la decisione del giudice in merito alla competenza e trasmettere gli atti al suo corrispondente presso il giudice ritenuto competente perché solleciti l'emissione di un nuovo titolo cautelare ovvero lasciare che quello originario perda efficacia allo spirare del termine dei venti giorni, conservando però la titolarità dell'indagine e la possibilità di sollecitare allo stesso giudice una nuova valutazione sul punto, ad esempio alla luce dell'acquisizione di nuovi elementi. Va, peraltro, ricordato che la sindacabilità, da parte del tribunale del riesame, della competenza territoriale del giudice che ha emesso il provvedimento, si esaurisce nella fase delle indagini preliminari, sicchè, una volta chiusa tale fase, ogni questione concernente detta competenza resta preclusa dal sopravvenuto radicarsi della competenza del giudice che procede, ed in tale quadro si comprende che è solo nella fase delle indagini preliminari che si pone il problema di verificare la competenza anche ai fini della decisione cautelare per il carattere fluido della imputazione che si stabilizza tendenzialmente solo dopo il rinvio a giudizio davanti al giudice della cognizione (Sez. 1, n. 39250 (del 16/07/2014, Rv. 260906; Sez. 3, n. 17840 del 05/12/2018, dep. 2019, Limetti, Rv. 275599). 3. Tornando al caso in esame, ove si dovesse ritenere integrata la fattispecie prevista dall’art. 346-bis cod.pen. (Traffico di influenze illecite), è evidente che la consumazione del reato andrebbe riferita al momento ed al luogo in cui si è verificata la dazione di denaro o altra utilità economica o si è formato l’accordo con l’accettazione della relativa promessa di futura dazione tra i soggetti che 8 hanno pianificato la corruzione di un pubblico ufficiale o di un incaricato di pubblico servizio, senza che assuma rilievo il comportamento del pubblico ufficiale o dell’incaricato di pubblico servizio, essendo presupposto del traffico di influenze che tale soggetto qualificato resti fuori dall’accordo illecito e che non vi abbia in alcun modo aderito, configurandosi altrimenti il concorso nei diversi reati di cui agli artt. 318 e 319 cod. pen. Nel caso in cui fosse, invece, configurabile il concorso nel reato di corruzione di cui agli artt. 318 e 319 cod. pen. assumerebbe rilievo decisivo ai fini della individuazione del luogo di consumazione del reato il comportamento del pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio, dovendosi tenere conto del luogo in cui è intervenuto l’accordo corruttivo, con l’accettazione da parte del soggetto con qualifica pubblicistica della promessa della futura dazione di denaro o di altra utilità, o, alternativamente, del luogo della consegna del denaro o di altra utilità, nel caso che la dazione fosse concretamente seguita alla promessa. È oramai consolidato, infatti, l’orientamento secondo cui il reato di corruzione si configura come una fattispecie a duplice schema, sicchè se alla promessa faccia seguito la dazione - ricezione, è solo in tale ultimo momento che, approfondendosi l'offesa tipica, il reato viene a consumazione» (Sez. U. n. 15208 del 25/2/2010, [...], Rv. 246583; in senso analogo Cass. Sez. 6, n. 4105, del 1/12/2016, dep. nel 2017, Ferroni, Rv. 269501). 4. Ciò premesso, con riferimento ai motivi dedotti in punto di gravità indiziaria, si deve rilevare che si tratta di censure in parte generiche ed in parte infondate. Sulla base della ricostruzione dei fatti operata dal Tribunale l’odierno ricorrente si sarebbe prestato a svolgere la funzione di intermediario per la dazione o la promessa di una dazione di denaro dell’importo di 2.500 euro (pari alla metà dell’importo offertogli dai corruttori CA e TT) al fine di corrompere un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, funzionario del Ministero della Istruzione, non identificato, che in cambio di tale somma di denaro si sarebbe prestato a fornire le risposte dei quesiti delle prove di preselezione alle quali erano interessati alcuni candidati, i quali si erano a loro volta dichiarati disponibili a pagare per conseguire il superamento della prova di preselezione. Il ricorrente ha censurato questa ricostruzione, per un verso negando che vi sarebbero elementi indiziari gravi del coinvolgimento di ON negli accordi corruttivi, intercorsi in ultima analisi tra la coppia CA-TT e l’ignoto funzionario pubblico, essendo la sua partecipazione desunta da intercettazioni di conversazioni intercorse tra i predetti soggetti (CA e TT), senza una sua diretta interlocuzione. 9 Per altro verso, ha censurato la ricostruzione del fatto anche con riguardo alla prova della partecipazione all’accordo del pubblico funzionario, evidenziando che oltre a non essere identificato, risulterebbe carente la dimostrazione che per il disvelamento dei quiz delle prove di preselezione sarebbe stato necessario l’intervento di un pubblico funzionario, e comunque, anche ove vi fosse stato tale intervento, non sarebbe stato provato che il predetto concorrente necessario abbia posto in essere l’atto contrario per dare seguito ad un accordo corruttivo, accettando la promessa della dazione del denaro o comunque ricevendone il pagamento. 5. Con riguardo al primo profilo, il Tribunale ha fornito adeguata motivazione facendo riferimento sia alle conversazioni intercorse tra i predetti corruttori (CA e TT), ritenute preparatorie della consegna della “busta” contenente la somma di cinquemila euro destinata a tale “Gianni”, poi identificato con assoluta certezza nell’odierno ricorrente grazie alle risultanze del tracciato GPS estrapolato dal sistema di localizzazione dell’autovettura Volkswagen Tiguan in uso al TT, che hanno riscontrato l’incontro avvenuto tra quest’ultimo e ON il 21 maggio 2022 in località Sant’Onofrio, e sia facendo riferimento alle chat whatsapp tra il TT ed il ON che dimostrerebbero la fissazione del predetto appuntamento. Con riguardo al secondo profilo, relativo alla partecipazione all’accordo corruttivo del pubblico funzionario non identificato, va evidenziata innanzitutto la genericità delle censure che non si confrontano con la incontestata acquisizione dei quiz di preselezione messi a disposizione dei candidati coinvolti nella vicenda e che sono stati preannunciati dalle chat del 24 e 25 maggio 2022 intercorse tra ON e TT, con le quali si dava larvatamente notizia del conseguimento dei quiz, attraverso la persona di ZI GR, individuata come colei che avrebbe poi effettivamente messo a disposizione dei candidati le domande di esame oggetto della prova preliminare. Conseguentemente, con riferimento ad entrambi i profili oggetto delle censure, si deve ritenere che la motivazione resa dal Tribunale risulta non inficiata da carenze logiche o da travisamenti degli elementi di prova valorizzati. Non può assumere rilevanza, in sede di valutazione della gravità indiziaria, la circostanza che non siano stati oggetto di diretto accertamento gli accordi intercorsi con la persona non identificata, in servizio presso la commissione delle prove di esame gestite dalla Università Link Campus di Roma, la cui veste pubblica neppure è stata oggetto di censure, trattandosi evidentemente di un soggetto avente accesso alla predisposizione delle domande e, quindi, inserito nell’organico della Commissione ministeriale incaricata di redigere i quiz. 10 Peraltro, la ritenuta conclusione dell’accordo corruttivo sia pure nella forma della mera accettazione della promessa della dazione di denaro da parte del predetto ignoto pubblico funzionario è stata supportata dalla circostanza del conseguimento dei quiz di preselezione da parte dei candidati favoriti, rispetto alla quale il ricorrente neppure ha fornito una spiegazione plausibile alternativa sulle concrete modalità con le quali un soggetto estraneo alla Commissione di esami avrebbe potuto avere accesso a tali atti riservati della procedura amministrativa. Quanto, poi, alla partecipazione all’accordo è stata valorizzata coerentemente sul piano della prova indiziaria la predisposizione da parte degli indagati di un sistema collaudato per favorire i candidati delle prove di esame per il conseguimento dell’abilitazione di insegnante di sostegno, che rende del tutto plausibile la partecipazione di funzionari pubblici in grado di fornire le informazioni necessarie agli scopi illeciti perseguiti. Correttamente il Tribunale ha fatto applicazione della giurisprudenza di legittimità consolidata secondo cui ai fini dell'integrazione del delitto di corruzione non ha rilevanza il fatto che il funzionario corrotto resti ignoto, a condizione che non sussistono dubbi in ordine all'effettivo concorso di un pubblico ufficiale o di un incaricato di pubblico servizio nella realizzazione del fatto (Sez. 6, n. 28430 del 15/05/2024, non mass.; Sez. 6, n. 34929 del 17/4/2018, [...], Rv. 273787; Sez. 6, n. 3523 del 07/11/2011, dep. 2012, [...], Rv. 251651). 6. Tanto ciò premesso in punto di gravità indiziaria, ed escluso l’inquadramento dei fatti nel reato di cui all’art. 346-bis cod. pen., con riguardo alla questione della competenza territoriale va osservato quanto segue. Una volta ricostruita come corruzione per atto contrario ex art. 319 cod. pen. la fattispecie di reato per la quale sono stati ritenuti sussistenti i gravi indizi, deve tenersi conto ai fini della determinazione della competenza per territorio della peculiare struttura del reato di corruzione, la cui consumazione si perfeziona nel momento e nel luogo in cui interviene l'accordo, che può concretizzarsi o con la contestuale ricezione della "retribuzione" da parte del pubblico ufficiale o con l'accettazione della promessa, non richiedendosi in quest'ultimo caso che questa sia eseguita o che il denaro sia consegnato. Quanto alla corruzione antecedente il compimento dell'atto è estraneo alla struttura della fattispecie, con l'effetto che esso non va ad influire sull'individuazione del momento e del luogo di consumazione del reato, ma assume rilievo solo sul terreno del dolo, come specifica finalità che deve animare i protagonisti della pattuizione illecita (cfr. Sez. U. n. 15208 del 25/2/2010, [...], Rv. 246583). 11 Sebbene deve ritenersi erroneo il criterio di attribuzione della competenza seguito dal Tribunale del riesame di AT per affermare la competenza del Tribunale di Crotone, deve comunque ritenersi corretta l’individuazione della competenza di detta autorità giudiziaria in base all’applicazione della regola suppletiva di cui all’art. 9, comma 3, cod. proc. pen. del giudice del luogo in cui ha sede l’ufficio del pubblico ministero che per primo ha provveduto ad iscrivere la notizia di reato, e, quindi, del giudice del Tribunale di Crotone. Deve, infatti, rilevarsi che non essendo stato accertato il luogo di consumazione del reato, non possono neppure applicarsi le altre regole suppletive previste dall’art. 9 cod. proc. pen. in ordine successivo di preferenza rispetto all’ultimo criterio che radica la competenza in base all’iniziativa assunta dal pubblico ministero nella iscrizione della notizia di reato. 7. In primo luogo, non può trovare applicazione la regola suppletiva del comma 1 dell’art. 9 cit. del luogo in cui è avvenuta parte dell’azione, perché l’accordo per la consegna del denaro tra TT e ON presso la località di Sant’Onofrio nel circondario di Vibo Valentia è solo un antefatto che esula dalla struttura del reato di corruzione e non integra nemmeno in parte la fattispecie corruttiva. Quindi, tale luogo non rileva ai fini della competenza territoriale allo stesso modo del luogo del compimento dell’atto contrario, trattandosi di elementi che restano al di fuori della struttura della fattispecie del reato di corruzione. Gli unici elementi di fatto che possono assumere rilievo ai fini della competenza territoriale sono quelli che integrano “una parte dell’azione o dell’omissione”, da intendersi riferita alla condotta tipica descritta dalla norma incriminatrice. La condotta tipica che integra l’accordo corruttivo si sostanzia nella offerta di denaro o di altra utilità o nella promessa della loro futura dazione dal lato del corruttore, e nell’accettazione della promessa o nella ricezione del denaro o di altra retribuzione dal lato del pubblico funzionario corrotto. Pertanto, contrariamente a quanto dedotto dal ricorrente, l’incontro intervenuto a Sant’Onofrio tra il corruttore TT e l’intermediario ON non integra una parte dell’azione tipica, essendo riferito solo ad una attività preordinata alla conclusione dell’accordo corruttivo che presuppone, invece, necessariamente l’adesione e la partecipazione del pubblico ufficiale, essendo tale incontro risultato soltanto finalizzato a definire le modalità per la futura conclusione dell’accordo corruttivo con il pubblico ufficiale. Mentre ove si ritenesse che in tale luogo è avvenuta la consegna del denaro da destinare alla futura dazione al pubblico funzionario, si tratta comunque di una 12 condotta preparatoria che esula dalla struttura del reato che richiede che la dazione sia eseguita in favore del pubblico ufficiale. Se è pur vero che la consegna del denaro può avvenire anche materialmente nelle mani di un terzo per conto del corrotto, perché possa ritenersi integrata la dazione corruttiva è necessario che l’accordo con il pubblico ufficiale sia intervenuto prima o che comunque l’intermediario abbia agito per conto del pubblico ufficiale già a conoscenza della dazione operata nelle mani del terzo. Ma nel caso in esame, non essendo stati acquisiti elementi di fatto necessari a definire tempi e modalità dell’accordo corruttivo con il pubblico funzionario non identificato, risulta erroneo il riferimento all’incontro di Sant’Onofrio come integrante una frazione della fattispecie corruttiva, mancando la prova che l’incontro tra TT e ON sia avvenuto dopo che l’ignoto funzionario pubblico era stato già stato interpellato e fosse perciò già stato coinvolto nell’accordo. Altrettanto erroneo è il riferimento al luogo in cui il proponente l’offerta corruttiva abbia ricevuto la comunicazione dell’accettazione da parte del pubblico ufficiale corrotto, apprezzato come determinate dal Tribunale per individuare il luogo di consumazione del reato in Crotone. In applicazione della natura del reato a duplice schema, ove il reato di corruzione si fosse ipoteticamente consumato con la dazione del denaro, sarebbe rilevante il luogo ed il tempo in cui è avvenuta tale consegna per determinare la competenza in base al luogo di consumazione del reato (vedi, Sez. U, Mills). Ma neppure è possibile fare riferimento ai sensi dell’art. 9, comma 1 cod. proc. pen. al preliminare accordo, come frazione della condotta che precede la dazione del denaro, mancando elementi di fatto per ritenere che il corruttore (TT) si fosse accordato direttamente con l’ignoto pubblico funzionario prima di procedere alla dazione del denaro, essendosi piuttosto individuato nel ON, come intermediario, l’unico soggetto ad avere contatti diretti con tale concorrente necessario in luogo e tempi non definiti allo stato delle attuali risultanze. Sulla base delle emergenze in atti valorizzate dalla ordinanza impugnata per la ricostruzione della fattispecie di reato in termini di corruzione, alternativamente realizzata nelle forme dello scambio di promesse o della dazione di denaro, non è possibile individuare il momento preciso in cui si è concluso l’accordo corruttivo, dato che la comunicazione via chat con la quale ON ha informato TT dell’indebito conseguimento delle domande della preselezione, può solo dimostrare indirettamente per logica inferenziale che l’accordo si è concluso ma non consente di definire tempi e luogo di consumazione, atteso che il reato si 13 perfeziona attraverso la dazione di denaro o, in alternativa, con lo scambio di promesse intervenute tra l’intermediario ON e l’ignoto funzionario pubblico. Peraltro, non può neppure condividersi la tesi che ove l’accordo corruttivo si concluda attraverso un delegato-intermediario, il reato di corruzione deve intendersi consumato nel luogo e nel momento in cui il delegante riceve la notizia della conclusione dell’accordo. La tesi della rilevanza in sede penale del principio della efficacia dell’atto recettizio ex art. 1334 cod. civ. secondo cui tali atti unilaterali producono effetto nel momento in cui pervengono a conoscenza della persona alla quale sono destinati e, quindi, con riferimento alla dichiarazione di accettazione nel momento in cui questa perviene al proponente (art. 1326 cod. civ.), potrebbe assumere rilevanza nel caso in cui l’accettazione dell’offerta di denaro o di altra utilità da parte del pubblico ufficiale venga comunicata al privato corruttore ad esempio per telefono tra soggetti che si trovano in luoghi diversi rientranti in differenti distretti di competenza territoriale, ma non anche nel caso in esame in cui si assume che l’accordo corruttivo si è perfezionato tramite un delegato. In tale caso, ai fini della consumazione del reato di corruzione non assume alcuna rilevanza il momento in cui il delegato abbia comunicato al delegante l’accettazione dell’offerta corruttiva (post factum), ma il momento ed il luogo in cui il pubblico funzionario corrotto ha manifestato personalmente al delegato la propria volontà di accettare la promessa di denaro o ne abbia conseguito il pagamento, perché è in questo momento e luogo (ignoto) che si è perfezionato l’accordo corruttivo, in applicazione delle regole del concorso di persona nel reato ex art. 110 cod. pen. Deve tenersi conto che nel caso in esame non vi sono elementi di fatto per stabilire quando, dove e come si sia perfezionato l’accordo corruttivo, né se allo scambio di promesse sia seguita l’effettiva dazione dell’utilità o del denaro offerto in cambio del compimento dell’atto contrario. Va ricordato, inoltre, che la corruzione si distingue in susseguente ed antecedente a seconda che l’accordo o la dazione/ricezione precedano o seguano il compimento dell’atto che rappresenta la finalità dell’accordo o la giustificazione della dazione o dell’accordo che siano seguiti al compimento dell’atto (l’art. 319 cod. pen. espressamente prevede che la promessa o la dazione possano essere intervenute indifferentemente “per compiere” o “per aver compiuto un atto contrario”). Ciò che rileva ai fini della competenza non è perciò mai il compimento dell’atto, ma l’accordo o la dazione del denaro o di altra utilità che hanno comportato il mercimonio della funzione, con la conseguenza che non deve essere confusa la prova della consumazione del reato, che si ricava da indizi e quindi anche dal 14 complimento dell’atto contrario - come nel caso di specie – con la determinazione del momento consumativo del reato che viene integrato alternativamente dall’accordo o dalla dazione/ricezione, elementi della fattispecie che non necessariamente intervengono prima del compimento dell’atto contrario e che comunque anche nel caso di corruzione antecedente non coincidono con tale evento. 8. In conclusione, non potendosi neppure applicare il criterio suppletivo del luogo di residenza di cui all’art. 9, comma 2, cod. proc. pen. essendovi plurimi concorrenti nel reato con diversa residenza, il motivo di ricorso va rigettato perché la competenza territoriale è del luogo in cui si consuma il reato di corruzione, e, ove non vi sia stata consegna del denaro ma solo accettazione della promessa da parte del pubblico ufficiale, si deve ritenersi consumato nel luogo non individuato in cui il funzionario corrotto si è incontrato con ON. Non si è trattato, infatti, di un accordo corruttivo perfezionatosi per telefono, ma attraverso un intermediario (ON) che si è accordato con il soggetto pubblico (ignoto), in un luogo e con modalità e tempi che non sono stati oggetto di alcuno specifico accertamento, in coerenza con l’imputazione provvisoria descritta nella richiesta cautelare in cui si fa riferimento ad un “luogo sconosciuto” e ad una data incerta di consumazione, “antecedente e prossima al 26 maggio 2022”. 9. In ultima analisi, con riferimento al motivo in punto di esigenze cautelari, deve essere rilevata la genericità delle censure motivatamente respinte dal Tribunale in relazione alla dismissione delle cariche nella Gea Training S.r.l. da parte del ricorrente e della coindagata ZI GR che appaiono avulse dalle argomentazioni utilizzate nell’ordinanza impugnata per ribadire la sussistenza del pericolo di reiterazione, incentrate sulla stabilità dei legami con i soggetti maggiormente implicati nella vicenda giudiziaria per cui si procede ed inseriti stabilmente nel settore della formazione e della gestione di corsi di preparazione in rapporto alla loro strumentalizzazione per la commissione di reati della stessa specie di quello per cui si procede. Le valutazioni sul tempo - pari a circa tre anni - decorso dai fatti contestati, sono coerenti a quanto evidenziato sul grado di pericolosità correlato al ritenuto sistema di collusioni finalizzato ad alterare l’esito di concorsi pubblici a favore di un numero elevato di candidati. Si tratta, quindi, di una motivazione che non presenta vizi logici manifesti e decisivi, che risulta coerente con le emergenze processuali e non risulta incrinata 15 dalle doglianze difensive che si limitano ad invocare una diversa e più favorevole valutazione delle esigenze cautelari, inammissibile in questa sede. 10. Al rigetto del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 6 maggio 2026 Il Consigliere estensore Il Presidente AR MO Ercole PR