Cass. pen., sez. VI, sentenza 01/06/2026, n. 20137
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Sentenza 1 giugno 2026

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  • Rigettato
    Individuazione del locus commissi delicti

    La Corte ha ritenuto che la competenza territoriale sia del Tribunale di Crotone, basandosi sull'applicazione della regola suppletiva di cui all'art. 9, comma 3, cod. proc. pen. (luogo in cui ha sede l'ufficio del pubblico ministero che per primo ha iscritto la notizia di reato), poiché non è stato possibile accertare il luogo di consumazione del reato. L'incontro a Sant'Onofrio è considerato un antefatto esulante dalla struttura del reato di corruzione.

  • Rigettato
    Individuazione del locus commissi delicti

    La Corte ha rigettato la richiesta del Pubblico Ministero, ritenendo corretta l'individuazione della competenza del Tribunale di Crotone.

  • Rigettato
    Sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza

    La Corte ha ritenuto che la motivazione del Tribunale sia adeguata, facendo riferimento alle conversazioni tra i corruttori, alle risultanze del tracciato GPS che hanno riscontrato l'incontro tra TT e ON, e alle chat che dimostrerebbero la fissazione dell'appuntamento e il conseguimento dei quiz. La Corte ha altresì sottolineato la genericità delle censure del ricorrente riguardo alla partecipazione del pubblico funzionario.

  • Rigettato
    Esigenze cautelari (pericolo di reiterazione)

    La Corte ha ritenuto la motivazione del Tribunale adeguata, incentrata sulla stabilità dei legami tra i soggetti implicati e sulla loro inserzione nel settore della formazione, nonché sulla pericolosità correlata al sistema di collusioni finalizzato ad alterare l'esito di concorsi pubblici. Le censure del ricorrente sono state definite generiche.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 01/06/2026, n. 20137
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 20137
    Data del deposito : 1 giugno 2026

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