Sentenza 30 ottobre 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 30/10/2002, n. 15314 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15314 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2002 |
Testo completo
E N UC.c. 63Pp8 N O E I Z L A L B R A I T . 1 5 3 14/ 02 R R S . B I REPUBBLICA ITALIANA P T . A G D T A E I L 1 R E 3 R 1 D A E I . D T S N N A LA CORTE SUPREMA DICASSAZIONE E E S T Ogg M N A E S SEZIONE TRIBUTARIA Tributaria Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Bruno SACCUCCI Presidente R.G.N. 6579/99 Dott. Mario CICALA - Rel. Consigliere Cron. 35739 Consigliere Rep. Dott. Eugenio AMARI Dott. Vincenzo DI NUBILA Consigliere Ud. 22/04/02 ConsigliereDott. Salvatore DI PALMA C.C. CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente CAMPIONE CIVILE SENT E N ZA N. 63998 sul ricorso proposto da: MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
ricorrente
contro
LAMP SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA GENOVESI 3, presso lo studio dell'avvocato MERLINO EUGENIO, che la difende unitamente all'avvocato GAITO MASSIMO, giusta procura a margine;
2002 - controricorrente 1636 -1- avverso la sentenza n. 343/98 della Commissione regionale di MILANO, depositata il tributaria 14/12/98; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 22/04/02 dal Consigliere Dott. Mario CICALA;
ai sensi della legge 89/01; lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo GAMBARDELLA che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- 65795SVOLGIMENTO DEL PROCESSO La Amministrazione Finanziaria ricorre per cassazione deducendo un motivo avverso la sentenza 14 dicembre 1998, n. 343/14/98 con cui la Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia, rigettava l'appello dell'ufficio e confermava la spettanza alla LAMP spa degli interesssi anatocistici sugli interessi dovuti a seguito di rimborso IVA. La contribuente resiste con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE E' principio ormai consolidato nella giurisprudenza della Corte di Cassazione, dopo una oscillazione (v. sentenza 6310/1996) quello per cui il contribuente può conseguire, sotto condizione di verifica positiva dei presupposti configurati dall'art. 1283 cod. civ. e nei limiti consentiti da tale disposizione, la condanna dell'amministrazione al pagamento degli interessi anatocistici per il ritardato rimborso di un credito IVA, senza che l'applicabilità dell'istituto dell'anatocismo trovi ostacolo nel disposto dell'art. 38 bis del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633, né in linea generale, nelle disposizioni che regolano il rimborso delle imposte pagate in eccedenza rispetto al dovuto o nelle particolari caratteristiche strutturali del processo tributario. In tal senso, tra le altre, Cass. 9273/1999, 1850/2000, 2079/2000, 2397/2000, 4403/2000, 10628/2000, 5790/2001, 7408/2001. In applicazione del principio di cui sopra e rilevato che l'Amministrazione, nel suo ricorso, non deduce elementi nuovi che possano indurre ad un ripensamento della questione, ne consegue che il ricorso appare, come richiesto dal Procuratore Generale, manifestamente infondato. M Appare opportuno procedere a compensazione delle spese essendosi l'indirizzo giurisprudenziale consolidatosi solo di recente.
P.Q.M.
V. l'art. 375 c.p.c., come sostituito dall'art. 1 L. 24 marzo 2001, n. 89, la Corte respinge il ricorso. Compensa fra le parti le spese di causa. Così deciso nella camera di consiglio della sezione tributaria il 22 aprile 2002. Man Cal ч то weaver Арило снего Аринов снего 09 30 1 A I E N R 6 O A I 8 5 T 9 Z . 1 A U N / R 9 B - / T I S R S T C A7 E I R R 1 E A I 3 T D S 1 N A E . E S T N M I N A E S E