Sentenza 30 novembre 2016
Massime • 1
Non viola il divieto di "reformatio in peius" la sentenza di appello che, in caso di impugnazione proposta dal solo imputato, nell'applicare la norma più favorevole, sopravvenuta dopo la sentenza di primo grado, in relazione alla fattispecie prevista dall'art. 73, comma quinto, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, operi, nella rideterminazione della pena, l'aumento per la recidiva, ritenuta dal primo giudice soccombente rispetto alla circostanza attenuante del fatto di lieve entità divenuta ipotesi autonoma di reato.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 30/11/2016, n. 52577 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 52577 |
| Data del deposito : | 30 novembre 2016 |
Testo completo
: 52577 /16 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE Composta da - Presidente - Sent. n. sez.1893 Giacomo Paoloni Maurizio Gianesini UP 30/11/2016 Andrea Tronci R.G.N. 29111/15 EL Costanzo Anna Criscuolo Relatore - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da NO EL, nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 19/09/2014 della Corte di appello di Salerno visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Anna Criscuolo;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Paolo Canevelli, che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio con esclusione della recidiva e rideterminazione della pena in mesi 5 e giorni 10 di reclusione ed euro 735 di multa;
udito difensore avv. Gennaro Iovino, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. In parziale riforma della sentenza emessa all'esito di giudizio abbreviato dal G.u.p. del Tribunale di Salerno nei confronti di NO EL, ritenuto colpevole del reato di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309/90, la Corte di appello di Salerno ha rideterminato la pena in mesi 8 di reclusione ed euro 1.000 di multa, confermando nel resto la sentenza impugnata. L'imputato è stato ritenuto colpevole della detenzione a fini di cessione di due bussolotti di cocaina e di quattro bussolotti di eroina del peso di un grammo ciascuno e, ritenuta la lieve entità del fatto ed il regime sanzionatorio più favorevole, introdotto dalla legge n. 79/2014, confermato il diniego delle attenuanti generiche in ragione dei precedenti, anche specifici, è stata rideterminata la pena, apportando sulla pena base l'aumento per la recidiva contestata, specifica e reiterata, ed operata la riduzione per il rito.
2. Avverso la sentenza propone ricorso il difensore dell'NO, che con unico motivo deduce violazione di legge nonché carenza e manifesta illogicità della motivazione, in quanto la Corte di appello ha violato il divieto di reformatio in peius, applicando l'aumento per la recidiva, esclusa dal G.u.p., senza motivare l'aumento di pena. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato. giudice di primo gradoA differenza di quanto prospettato dal ricorrente, aveva già ritenuto inquadrabile il fatto nell'ipotesi attenuata di cui al comma quinto dell'art. 73 d.P.R. 309/90, in ragione del numero limitato di bussolotti detenuti dall'NO, destinati almeno in parte ad uso personale, trattandosi di tossicodipendente, ed aveva bilanciato l'attenuante, trattandosi di circostanza all'epoca della decisione, in termini di prevalenza rispetto alla recidiva specifica e reiterata contestata, avuto riguardo al risalente precedente specifico: fissata conseguentemente la pena base in un anno e sei mesi di reclusione e 4.500 euro di multa, operata la riduzione di rito, aveva inflitto la pena di un anno di reclusione e 3 mila euro di multa. Modificata la natura dell'art. 73, comma quinto, d.P.R. 309/90 per effetto degli interventi normativi successivi art. 2 D.L. 23 dicembre 2013, n. 146, convertito con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2014, n. 10 e successivamente modificato dalla legge 16 maggio 2014 n.79 - in fattispecie autonoma di reato, il cui regime sanzionatorio risulta per le cosiddette "droghe pesanti" di maggior favore per il reo e non consente più il giudizio di bilanciamento con le circostanze aggravanti, correttamente la Corte di appello ha rideterminato la pena in base ai nuovi parametri edittali, apportando alla pena base, determinata in mesi 8 di reclusione ed euro 1.100 di multa, l'aumento per la recidiva, già ritenuta dal primo giudice nel giudizio di bilanciamento, 2 Я apportando l'aumento sino ad un anno di reclusione ed euro 1.500 di multa, pervenendo ad irrogare, operata la riduzione per il rito, una pena inferiore a quella inflitta in primo grado, il che esclude la violazione del divieto di reformatio in peius. Considerato, infatti, che il giudizio di equivalenza tra recidiva e circostanze attenuanti generiche comporta l'applicazione della recidiva, in quanto la circostanza aggravante deve ritenersi, oltre che riconosciuta, applicata, non solo quando esplica il suo effetto tipico di aggravamento della pena, ma anche quando produca, nel bilanciamento tra aggravanti e attenuanti di cui all'art. 69 cod. pen. un altro degli effetti che le sono propri, cioè quello di paralizzare un'attenuante, impedendo a questa di svolgere la sua funzione di concreto alleviamento della pena da irrogare (Sez. 2, n. 2731 del 02/12/2015, dep. 2016, Conti, Rv. 265729), la Corte di appello ha correttamente operato l'aumento per la recidiva. La decisione è in linea con la giurisprudenza di questa Corte, che ha ritenuto che non viola il divieto di "reformatio in peius" la sentenza di appello che, in caso di impugnazione proposta dal solo imputato, nell'applicare la norma più favorevole, sopravvenuta dopo la sentenza di primo grado, in relazione alla fattispecie prevista dall'art. 73, comma quinto, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, operi, nella rideterminazione della pena, l'aumento per la recidiva, ritenuta dal primo giudice soccombente rispetto alla circostanza attenuante del fatto di lieve entità, divenuta ipotesi autonoma di reato (Sez. 3, n. 23882 del 23/02/2016, Lamine, Rv. 267064). Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso, il 30/11/2016. Il Presidente Il Consigliere estensore Giacomo Paoloni Anna Criscuolo Flick DEPOSITATO IN CANCELLERIA 12 DIC 2016 EMA DI C A IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO R P U Pera Esposito S T O N R E O C