Cass. pen., sez. VI, sentenza 30/11/2016, n. 52577
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Sentenza 30 novembre 2016

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Non viola il divieto di "reformatio in peius" la sentenza di appello che, in caso di impugnazione proposta dal solo imputato, nell'applicare la norma più favorevole, sopravvenuta dopo la sentenza di primo grado, in relazione alla fattispecie prevista dall'art. 73, comma quinto, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, operi, nella rideterminazione della pena, l'aumento per la recidiva, ritenuta dal primo giudice soccombente rispetto alla circostanza attenuante del fatto di lieve entità divenuta ipotesi autonoma di reato.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 30/11/2016, n. 52577
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 52577
    Data del deposito : 30 novembre 2016

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