Sentenza 27 marzo 2003
Massime • 1
Il fatto notorio, in deroga al principio dispositivo ed a quello del contraddittorio, generando, in seno al processo, materiale probatorio non offerto dalle parti e relativo a fatti da esse non vagliati e controllati, deve essere inteso ed apprezzato con il dovuto rigore, come fatto, cioè, acquisito con tale grado di certezza da apparire indubitabile ed incontestabile, e non quale evento o situazione oggetto di mera conoscenza individuale e soggettiva del singolo giudice. Non rientra, pertanto, nella categoria del fatto notorio il valore di un immobile, quando ne sia richiesta una precisa determinazione ai fini della corresponsione dell'indennità di espropriazione (nell'affermare il principio di diritto che precede, la S.C. ha così cassato la pronuncia del giudice di merito che aveva aumentato del 30 per cento i valori indicati dal CTU, sulla scorta di un non meglio specificato "notorio", con riferimento ad immobili destinati ad espropriazione).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 27/03/2003, n. 4556 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4556 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LOSAVIO Giovanni - Presidente -
Dott. ADAMO Mario - Consigliere -
Dott. CELENTANO Walter - Consigliere -
Dott. CECCHERINI Aldo - Consigliere -
Dott. FORTE Fabrizio - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 18813 del Ruolo Generale degli affari civili dell'anno 2000, proposto da:
COMUNE DI RAGUSA, in persona del sindaco, autorizzato al ricorso con delibera della G.M. n. 686 dell'11 luglio 1999 e elettivamente domiciliato in Roma, V. Gavorrano n. 12, sc. B, int. 4, presso l'avv. Mario Giannarini, rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni Gurrieri, giusta procura a margine del ricorso.
- ricorrente -
contro
1) LT MA in ZZ, LT EP O PI ved. SOZZI, LT CI in GRANDE, LT NU, ZZ MANNINA in AREZZI, già domiciliati nel giudizio di merito in Catania, presso l'avv. M. Giunfrida.
2) CONSORZIO IBLEO EDILE (C.I.E.), in liquidazione, in persona dei liquidatori, già domiciliati nel merito in Catania, presso l'avv. S.
Garofalo.
- intimati -
avverso la sentenza della Corte di appello di Catania, n. 448 dell'8 febbraio - 30 giugno 1999. Udita, all'udienza del 5 dicembre 2002, la relazione del Cons. Dottor. Fabrizio Forte.
Udito il P.M. Dottor. Libertino Alberto Russo, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con distinte citazioni del 22 febbraio e 4 marzo 1991, IA, SE o IU, CI, AN TI e IAnnina ZZ convenivano in giudizio dinanzi alla Corte d'appello di Catania il Comune di Ragusa e il Consorzio Ibleo Edile s.r.l. (da ora C.I.E.) e dato che, con atti del sindaco del 17 febbraio 1988 e 23 aprile 1990, erano stati espropriati due terreni di loro proprietà in Ragusa di mq. 3325 e 2637, con indennità provvisoria per il primo di L.
9.500 a mq. e per l'altro di L. 22.500 a mq., s'opponevano a dette stime lontane dal valore venale di L. 150.000 a mq..
Nei due giudizi, successivamente riuniti, si costituivano il comune di Ragusa e il Consorzio che contestavano la domanda per essere giuste le indennità.
Dopo una nuova offerta d'indennità dal sindaco di Ragusa ex art. 5 bis L. 359/92, la Corte d'appello di Catania, con sentenza del 30 giugno 1999, ha respinto la domanda nei confronti del C.I.E. non legittimato e l'ha accolta nei confronti del comune di Ragusa, fissando nelle somme di L. 146.399.750 e L. 133.005.820 le indennità di espropriazione per i distinti terreni e liquidando quelle di occupazione negli interessi legali su dette somme per ogni anno d'occupazione dalla data dei provvedimenti che le disponevano a quella dei decreti ablatori che le concludevano, con gli interessi dalla data dei due decreti di esproprio sulle relative indennità e dalla scadenza di ogni annualità su quelle di occupazione. Respinta la domanda di rivalutazione monetaria, le spese di causa erano poste a carico del Comune, rispetto agli opponenti, e compensate tra questi e il C.I.E..
La Corte d'appello di Catania, ritenuto il solo Comune legittimato per essere le espropriazioni a suo favore, ha qualificato edificabili le aree legalmente in quanto inserite dal P.R.G. in zona omogenea C2, destinata a edilizia economica e popolare, e di fatto, per essere vicine al centro e a questo ben collegate.
I convenuti contestavano l'edificabilità legale e di fatto, ma l'inserimento dei suoli nei P.E.E.P. e le rilevazioni in fatto del c.t.u. superavano tali contestazioni;
con metodo sintetico comparativo il consulente aveva valutato l'area L. 68.500 a mq. e con metodo analitico deduttivo era giunto a L. 67.000/mq., ma il primo prezzo era ritenuto inattendibile dalla Corte in quanto basato su un solo atto di comparazione. Ridotti alcuni dei fattori incidenti sul valore venale nel metodo analitico, come le spese generali e l'utile di impresa, per essere notorio in zona che questi erano tra il 15 e il 16 e non il 18% come riferito dal c.t.u., e la percentuale di aree da cedere al comune per i servizi e i costi d'urbanizzazione dal 25 al 22%, la Corte territoriale ha così aumentato il prezzo unitario proposto dal c.t.u. a L. 88.000 a mq.. Negato che, come dedotto dal comune, il prezzo dovesse essere ridotto per la realizzazione con danaro pubblico delle infrastrutture e per la vicinanza di aree industriali con emissioni insalubri, la sentenza ha ritenuto che sul valore rilevasse soprattutto la classificazione urbanistica, escludendo che le aree espropriate potessero valere L. 30.000 a mq. per le immissioni insalubri da vicine zone industriali che il c.t. nella relazione espressamente aveva accertato non esservi nel caso, a differenza che in altri suoli nella medesima Contrada espropriati in passato. Ritenute astratte le altre censure mosse dal comune e quelle degli opponenti, che pervenivano a prezzi di L. 650.000 e 300.000 a mq. nel 1990 e nel 1988, la Corte ha applicato il coefficiente di rivalutazione dal 1988 al 1990, come variazione di prezzi del mercato immobiliare aumentando il valore di L. 88.000 della prima espropriazione a L. 100.800 per la seconda, e liquidando in rapporto a tali prezzi le indennità d'espropriazione ai sensi dell'art. 5 bis della L. 359/92, senza applicare la falcidia del 40% del 1^
comma della citata norma, data l'inadeguatezza dell'indennità offerta dal sindaco di L. 25.000 a mq..
La Corte ha poi disposto il pagamento degli interessi dalle date dei decreti d'espropriazione sulle relative indennità e quelli sulle singole annualità per quella di occupazione, negando la rivalutazione non provata. Per la cassazione di questa sentenza ha proposto ricorso il Comune di Ragusa con quattro motivi e non si sono difesi le TI e la ZZ ne' il C.I.E..
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il primo motivo di ricorso denuncia violazione dell'art. 5 bis del D.L. 11 luglio 1992 n. 333, convertito nella L. 8 agosto 1992 n. 359, in rapporto all'art. 360, n. 3 e 5 c.p.c., pure per insufficiente motivazione su punti decisivi della controversia. Il c.t.u. aveva fissato il valore venale delle aree espropriate nel 1988 e nel 1990, rispettivamente in L. 67.000 e in L. 76.500, pervenendo a un'indennità di L. 212.453.520 che i convenuti avevano chiesto di ridurre per l'incremento derivato ai valori dalla realizzazione con danaro pubblico delle infrastrutture e per la incidenza negativa d'impianti industriali con emissioni insalubri nelle vicinanze e tenuto conto che i costi di costruzione come i prezzi di vendita degli alloggi erano predeterminati e da essi solo poteva essere dedotto il valore venale delle aree.
Il C.I.E. aveva anche rilevato che, con altra sentenza del 1990, la stessa Corte aveva accertato in L. 30.000 a mq. il valore di altre aree nella stessa Contrada.
La Corte d'appello ha affermato che il valore dei terreni si determina soprattutto per la classificazione urbanistica, poco incidendo il costo delle opere d'urbanizzazione, pure per il profilo delle aree da cedere per infrastrutture, di cui la sentenza tiene conto in base ad astratte deduzioni.
Non risulta dalla sentenza che il c.t.u. non ha riferito a quali date facessero riferimento i suoi accertamenti ne' ha considerato gli aumenti di valore delle aree per le infrastrutture realizzate intorno ad esse.
Dalla consulenza emerge che alla data dell'occupazione le aree espropriate erano raggiungibili a mezzo di una strada interpoderale e che nelle vicinanze di esse vi erano stabilimenti con emissioni insalubri, ma la Corte non da rilievo a tali circostanze, supponendo che mai si sarebbe scelta, per un insediamento residenziale, una zona insalubre o nociva e chiarendo che il diverso valore di aree simili e vicine, nell'anno 1985 (L. 30.000 a mq.), era derivato proprio da immissioni insalubri non incidenti sulle aree oggetto di causa.
Secondo il ricorrente il c.t.u. non ha accertato l'assenza di immissioni, come afferma la sentenza, ne' che esse non investano la contrada Pendente, risultando da precedente sentenza il contrario nè la Corte di merito ha basato le sue motivazioni su elementi concreti.
La sentenza di merito, pur usando il metodo analitico-deduttivo di valutazione delle aree, non ha considerato che il costo di realizzazione degli alloggi come il loro prezzo di vendita sono predeterminati dalla Regione e dalla legge (art. 35 L. 865/71); la deduzione del valore dell'area da un fabbricato, i cui costi di costruzione e prezzi di vendita sono "astratti" e non fondati sulla considerazione che il terreno era destinato a edilizia residenziale pubblica, deve ritenersi derivata da elementi irreali e non veritieri.
Il secondo motivo di ricorso, che denuncia le medesime violazioni di legge e lo stesso difetto di motivazione del primo, può esaminarsi con questo.
La Corte d'appello ha elevato i valori proposti dal c.t.u., riducendo immotivatamente spese generali e utili di impresa dal costo di costruzione dal 18 al 15,50% e la misura delle aree da cedere per opere di urbanizzazione dal 25 al 22%; per la prima riduzione la sentenza ricorre ad un "notorio" dedotto dalla modestia delle attività edilizie in Ragusa, mentre per l'altra si basa sulle cessioni di aree normalmente operate in altre espropriazioni, così non motivando in realtà sul maggior valore attribuito ai terreni.
1.1. La Corte di merito, a pag. 16 della sentenza, afferma sul prezzo di mercato della aree ablate che "il consulente tecnico di ufficio...
ha determinato il valore unitario in L. 68.500 con il metodo sintetico-comparativo e in L. 67.000 con il metodo analitico di trasformazione", e sceglie il prezzo più basso per essere unico l'atto di comparazione "non...affidabile..", essendo "notorio che .... i prezzi indicati nei rogiti sono, per ragioni fiscali, sensibilmente inferiori a quelli effettivi" (p. 11). La Corte fa propri gli indici di edificabilità e i costi di costruzione indicati dal c.t.u. sulla base dei prezzi praticati dal mercato locale ma non chiarisce se il consulente si sia attenuto ai prezzi di costruzione a di alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica ne' indica le eventuali ragioni per le quali s'è determinato su elementi diversi il valore di trasformazione da cui dedurre quello del suolo;
la motivazione già per tale profilo è incompleta.
Sostanzialmente immotivate sono poi le affermazioni di cui alla sentenza impugnata comportanti incrementi dei valori delle aree espropriate e relative all'utile di impresa, fondate sul "notorio", e quelle sulla misura delle aree da cedere per infrastrutture, dedotte dalle "nozioni di comune esperienza", desumibili da altre espropriazioni in zona genericamente indicate.
Il notorio è costituito da fatti rientranti nella sfera delle conoscenze dell'uomo di media cultura in un dato tempo e luogo (Cass. 5 maggio 2000 n. 5680, 11 marzo 1995 n. 2859), acquisiti alle conoscenze della collettività con tale grado di certezza da apparire incontestabili, comportando deroghe alla regola dell'onere probatorio ex art. 2697 c.c.. Il notorio quindi non può riguardare fatti il cui apprezzamento richiede un giudizio tecnico o la soluzione di questioni opinabili intrinsecamente;
gli utili di impresa derivanti da una pluralità di fattori, per la carenza di carattere obbiettivo, non possono rientrare nel notorio (Cass. 5 giugno 1999 n. 5542 e 11 maggio 1987 n. 330) e quindi la sentenza impugnata è sul punto apodittica e carente di motivazione.
Anche il riferimento alle massime di comune esperienza espressione pure esse del notorio per desumere la maggiore percentuale del terreno da cedere per realizzare servizi e infrastrutture e un ulteriore aumento di valore non può avere rilievo in assenza di più precise indicazioni sulle altre espropriazioni dalle quali si è dedotto il dato posto a base della statuizione che sul punto si fonda su motivazione generica.
Del resto la giurisprudenza è diffidente nel richiamo al notorio per la determinazione del valore degli immobili (Cass. 9 luglio 1999 n. 7181, 11 marzo 1995 n. 2859, 10 aprile 1986 n. 2505, ex plurimis) dato che se non esplicato, come nel caso, esso determina comunque l'insufficiente motivazione.
La Corte, sul presupposto che i costi di urbanizzazione che incidono sul prezzo dei terreni "sotto il duplice profilo dell'area da cedere per la realizzazione delle opere e del costo di tali opere", hanno rilievo modesto sul valore di mercato che si fonda soprattutto sulla classificazione urbanistica delle aree, giunge contraddittoriamente ad aumentare del 30% i valori del c.t.u., utilizzando proprio detti costi e l'utile di impresa, con motivazione che, per tale profilo, appare non esente da censure sul piano logico. L'insufficienza e illogicità della motivazione comportano la cassazione della sentenza e assorbono le questioni dell'incidenza sul valore dell'area del difficile accesso ad essa e del rilievo dell'indennità liquidata per un terreno nella stessa Contrada al 1985 in L. 30.000 a mq. per le immissioni insalubri;
deve però rilevarsi che questi ultimi dati costituiscono giudizi e circostanze di fatto insuscettibili di valutazione in sede di legittimità. In conclusione, i primi due motivi di ricorso devono essere accolti per quanto di ragione, in rapporto ai vizi motivazionali evidenziati.
2. Il terzo motivo di ricorso, richiamando le medesime violazioni di legge di cui agli altri motivi di impugnazione, censura la sentenza impugnata per non aver proceduto alla riduzione del 40% dell'indennità, nonostante la nuova offerta, in data 11 aprile 1995, dell'indennità liquidata in L. 25.000 a mq. ai sensi dell'art. 5 bis della L. 359/92 da parte del comune di Ragusa a seguito della sentenza additiva della Corte Costituzionale 16 giugno 1993 n. 283.. Sarebbe quindi ingiustificata l'omessa falcidia, imposta comunque dal 1^ comma dell'art. 5 bis della L. 359 /92 in assenza di cessione volontaria, secondo il ricorrente che nega comunque l'incongruità dell'indennità offerta, base della decisione della Corte di merito.
3.1. Questo motivo resta assorbito dall'accoglimento dei primi due motivi attinenti al valore del terreno, in quanto solo all'esito della nuova valutazione sarà rilevabile l'eventuale incongruità della nuova offerta, che è presupposto logico giuridico della mancata riduzione del 40%, secondo la Corte e la giurisprudenza (Cass. 29 ottobre 1999 n. 12176, 29 settembre 1999 n. 10797, 15 marzo 1999 n. 2271, 2 giugno 1998 n. 5381), e solamente in sede di merito al giudice spetta accertare (Cass. 25 maggio 2001 n. 7107).
3. Con il quarto motivo di ricorso la sentenza è censurata perché, travalicando i limiti della domanda e in violazione dell'art. 112 c.p.c., ha disposto il pagamento degli interessi al tasso legale dalla scadenza di ogni annualità al saldo sull'indennità d'occupazione in assenza di ogni domanda di detti interessi. 3.1. "Fuori della ipotesi di interessi su una somma dovuta a titolo di risarcimento dei danni, che integrano una componente del danno nascente dallo stesso fatto generatore, gli interessi stessi, siano corrispettivi, compensativi o moratori hanno un fondamento autonomo rispetto a quello dell'obbligazione pecuniaria cui accedono, onde essi possono essere attribuiti solo su espressa domanda della parte, in applicazione dei principi previsti negli artt. 99 e 112 c.p.c.. Ne consegue che anche in tema di espropriazione per pubblica utilità, gli interessi da indennità di espropriazione e d'occupazione legittima non possono essere liquidati di ufficio in assenza di un'espressa domanda" (Cass. 19 febbraio 2000 n. 1913, 18 febbraio 2000 n. 1814). Questa giurisprudenza si collega alle molte sentenze che distinguono l'ipotesi di risarcimento dei danni, nel quale gli interessi compensativi sorgono dal medesimo fatto generatore e possono attribuirsi anche senza domanda da quelli accessori a ogni altro tipo di obbligazione, che devono sempre essere espressamente richiesti (Cass. 4 aprile 2001 n. 4970, 4 febbraio 1999 n. 977, 5 dicembre 1994 n. 10433). Nel caso gli interessi sull'indennità di occupazione sono stati riconosciuti di ufficio e senza domanda degli aventi diritto e sul punto il ricorso è fondato.
4. In conclusione, i primi due motivi del ricorso e il quarto devono accogliersi, con assorbimento del terzo motivo;
la sentenza impugnata deve essere cassata, con rinvio della causa alla Corte di appello di Catania in diversa composizione, per un nuovo e più adeguato accertamento del valore delle aree e perché si uniformi ai principi enunciati in ordine agli interessi e pronunci sulle spese anche del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo, secondo e quarto motivo di ricorso e dichiara assorbito il terzo. Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte d'appello di Catania in diversa composizione.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 5 dicembre 2002. Depositato in Cancelleria il 27 marzo 2003