Cass. civ., sez. I, sentenza 27/03/2003, n. 4556
CASS
Sentenza 27 marzo 2003

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Il fatto notorio, in deroga al principio dispositivo ed a quello del contraddittorio, generando, in seno al processo, materiale probatorio non offerto dalle parti e relativo a fatti da esse non vagliati e controllati, deve essere inteso ed apprezzato con il dovuto rigore, come fatto, cioè, acquisito con tale grado di certezza da apparire indubitabile ed incontestabile, e non quale evento o situazione oggetto di mera conoscenza individuale e soggettiva del singolo giudice. Non rientra, pertanto, nella categoria del fatto notorio il valore di un immobile, quando ne sia richiesta una precisa determinazione ai fini della corresponsione dell'indennità di espropriazione (nell'affermare il principio di diritto che precede, la S.C. ha così cassato la pronuncia del giudice di merito che aveva aumentato del 30 per cento i valori indicati dal CTU, sulla scorta di un non meglio specificato "notorio", con riferimento ad immobili destinati ad espropriazione).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 27/03/2003, n. 4556
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 4556
    Data del deposito : 27 marzo 2003

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