Sentenza 1 giugno 2002
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 01/06/2002, n. 7962 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7962 |
| Data del deposito : | 1 giugno 2002 |
Testo completo
Aula 'A' 0 7 962 /02 OME EL PO LO ITALIAN LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Massimo GENGHINI Presidente R.G.N. 14852/01 Cron. 21973 Dott. Corrado GUGLIELMUCCI Consigliere Dott. SS DE RENZIS Consigliere Rep. Dott. Grazia CATALDI Consigliere Ud. 02/04/02 Dott. Aldo DE MATTEIS Rel. Consigliere ha pronunciato la seguente SE N TENZA sul ricorso proposto da: TI LE, elettivamente domiciliato in PINCIANA 4, presso lo studio ROMA VIA PORTA ANDREA MAISANI, rappresentato e difeso dell'avvocato dall'avvocato RICCARDO CIRILLO, giusta procura speciale atto notar LEOPOLDO CHIARI di NAPOLI del 4/6/98 rep. 166784; ricorrente
contro
ITALIANA S.P.A., in BANCA INTESA BANCA COMMERCIALE del legale rappresentante pro tempore, persona elettivamente domiciliato in ROMA VIA VIRGILIO 8, 2002 presso lo studio dell'avvocato ENRICO CICCOTTI, che lo 1387 -1- rappresenta e difende unitamente all'avvocato PIETRO ICHINO, giusta delega in atti;
controricorrente avversO la sentenza n. 3664/00 del Tribunale di NAPOLI, depositata il 27/06/00 R.G.N. 43191/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 02/04/02 dal Consigliere Dott. Aldo DE MATTEIS;
udito l'Avvocato CICCOTTI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Carlo DESTRO che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. -2- Svolgimento del processo e Motivi della decisione Il sig. SS LI ha impugnato avanti a questa Corte la sentenza del Tribunale di Napoli 5/27 giugno 2000, la quale aveva rigettato il suo appello avverso la sentenza del locale Pretore che aveva respinto 1' impugnazione del licenziamento intimatogli dal datore di lavoro Banca Commerciale Italiana. Si è costituita la s.p.a. Banca Intesa Banca Commerciale Italiana, la quale ha eccepito la inammissibilità del ricorso per difetto di procura, in quanto rilasciata al difensore anteriormente alla sentenza impugnata. L'eccezione è fondata. Axuy A norma dell'art. 365 c.p.c., il ricorso per cassazione deve essere sottoscritto da un avvocato munito di procura speciale per tale giudizio. Tale requisito della specialità va inteso, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, distinguendo a seconda che detta procura sia apposta in calce o a margine del ricorso medesimo sia, invece, conferita con atto separato. Nel primo caso la procura, costituendo un "corpus" inscindibile con l'atto cui inerisce, esprime necessariamente il suo riferimento a questo;
nel secondo caso, invece, essendo esclusa la possibilità di integrazione della procura con il ricorso, la 3 rigorosità del concetto di specialità postula che la procura medesima debba necessariamente contenere l'indicazione delle parti e della sentenza impugnata, così da dover essere necessariamente a questa conseguenza che è inammissibile il posteriore, con la sottoscritto da avvocato che ricorso per Cassazione invochi una procura alle liti di data anteriore a di pubblicazione della sentenza impugnata,quella ancorché redatta in termini generali che si riferiscano ad ogni grado del giudizio, ivi compreso il giudizio di Cassazione (Cass. 10-7-1996 n. 6920; 29-5-1995 n. 6022; Cass. 4-11-1996 n. 9537; Cass. 19-5-1998 n. 4996; Cass. Азия 9-2-2001 n. 1861). Nel caso di specie, la procura al difensore risulta rilasciata per atto notaio Leopoldo Chiari in data 4 giugno 1998 per il giudizio di appello e per il successivo giudizio innanzi alla S.C di Cassazione", quindi in data anteriore alla sentenza impugnata, emessa il 5 giugno 2000 e pubblicata il successivo 27 giugno. Il ricorso va per tale ragione dichiarato inammissibile. Le spese processuali del presente giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
p.q.m.
4 dichiara il ricorso inammissibile € condanna il ricorrente alle spese del presente giudizio liquidate in Euro 00# oltre Euro millecinquecento per onorari di avvocato. Così deciso in Roma, nella camera di Consiglio della Sezione Lavoro il 2 aprile 2002. Il Presidente Лежитии рукий Il Consigliere Estensore Aldo de Manten AG handvalle IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria oggi, 1610.2002 Quzie A elle IL CANCELLIERE ت E عل I م R O I A T D S I , 3 S . O 5 A T L T . R L , O A N A ' B S L E I 3 L P E D 7 S - D I A 8 - I T N S 1 S G 1 N O O E P S E A M I I D G A E G A , E O D O L T E R T T T I A S R N I I L E G L D S E E E R O D Qp\proc-anteriore-si RG 14852/2001 5