Sentenza 5 giugno 1999
Massime • 2
La sentenza redatta e letta unitamente al dispositivo all'esito della discussione della causa a norma dell'art. 23, comma ottavo, legge n. 689 del 1981, non è nulla quando non contenga la trascrizione delle conclusioni delle parti e la concisa esposizione dello svolgimento del processo e dei fatti rilevanti della causa.
L'efficacia probatoria dello strumento rivelatore di velocità dei Veicoli (autovelox) perdura sino a quando risulti accertata nel caso concreto sulla base di circostanze allegate dall'opponente e debitamente provate il difetto di costruzione, installazione e funzionamento del dispositivo elettronico. Nè può ritenersi pregiudizievole ad un corretto funzionamento dell'apparecchiatura, la assenza di una revisione periodica, necessitando all'uopo accertamenti tecnici e specifici che non possono ricondursi al fatto notorio di cui all'art. 115 cod. proc. civ., nel quale vanno comprese le nozioni tecniche solo quando siano certe, incontestabili e acquisite al patrimonio dell'uomo di media cultura.
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Tutte le apparecchiature impiegate nell'accertamento delle violazioni dei limiti di velocità devono essere sottoposte a verifiche periodiche di funzionalità e di taratura, e non solo quelli lasciati sulla strada a funzionare in automatico (e non invece gli strumenti impiegati sotto il controllo costante degli operatori di polizia stradale). Infatti qualsiasi strumento di misura, specie se elettronico, è soggetto a variazioni delle sue caratteristiche e quindi a variazioni dei valori misurati dovute ad invecchiamento delle proprie componenti e ad eventi quali urti, vibrazioni, shock meccanici e termici, variazioni della tensione di alimentazione e va quindi verificato periodicamente. …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 05/06/1999, n. 5542 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5542 |
| Data del deposito : | 5 giugno 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Pellegrino SENOFONTE - Presidente -
Dott. Pasquale REALE - Consigliere -
Dott. Ugo VITRONE - Consigliere -
Dott. Antonio GISOTTI - Consigliere -
Dott. Francesco Paolo FIORE - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
PREFETTO pro tempore di PESARO E URBINO, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- ricorrente -
contro
LA RA;
- intimato -
avverso la sentenza n. 225/96 della Pretura di PESARO, depositata il 17/06/96;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22/03/99 dal Consigliere Dott. Francesco Paolo FIORE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Umberto APICE che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. Svolgimento del processo
In data 27.8.1994, veniva notificato a TI FF, proprietario dell'autovettura Maserati tg FO 633776, verbale di accertamento della violazione all'art. 142, comma 9, nuovo codice della strada, rilevata tramite apparecchiatura "velomatica" dal Comando di Polizia municipale di Tavullia il 18.8.1994. L'accertamento della violazione era contestato dal TI con apposito ricorso, che il Prefetto di Pesaro e Urbino dichiarava improcedibile con provvedimento 5.12.1994.
Il TI, quindi, con successivo ricorso, depositato il 7.3.1995, proponeva opposizione avverso il verbale di accertamento della violazione ed il provvedimento ultimo del Prefetto. Il Prefetto di Pesaro e Urbino resisteva all'opposizione. All'udienza del 17.6.1996, dopo la discussione della causa, l'adito RE di Pesaro pronunciava sentenza ex art. 23, legge n.689/81, dando immediata lettura del dispositivo, nonché della motivazione contestualmente redatta e subito dopo depositata in cancelleria.
Il RE annullava il provvedimento opposto in ragione del dubbio sull'attendibilità della rilevazione dell'infrazione tramite apparecchiatura priva della prescritta revisione annuale, dubbio che si traduceva nella mancanza di prove sufficienti della responsabilità dell'opponente ex art. 23, penultimo comma, legge n.689/81; e ciò, dopo aver rilevato che la mancata contestazione immediata della violazione non determinava la nullità del relativo accertamento e della successiva sanzione.
Per la cassazione di tale sentenza il Prefetto di Pesaro e Urbino ha proposto ricorso, notificato il 23.6.1997, formulando tre motivi.
L'intimato TI FF non si è costituito.
Motivi della decisione
Con il primo motivo, il ricorrente denuncia la nullità della sentenza impugnata per mancanza di ogni riferimento, anche in punto di fatto, all'"iter" processuale ed alle conclusioni delle parti. Il motivo è infondato.
Seppure priva della trascrizione delle conclusioni e mancante poi della concisa esposizione dello svolgimento del processo e dei fatti rilevanti della causa, la sentenza impugnata, che fu appunto redatta e letta unitamente al dispositivo all'esito della discussione della causa ex art. 23, comma 8^, legge n. 689/81, non si presenta nulla, alla stregua della giurisprudenza espressa in materia da questa Corte di Cassazione (v. ex plurimis sent. n. 10045/96 e n. 6143/96). Tali omissioni, in effetti, non impediscono di individuare gli elementi di fatto considerati o presupposti della decisione, che, come appunto evidenziato nella parte motiva della sentenza, sono segnatamente individuati nella mancanza di contestazione immediata dell'infrazione e nella validità del riscontro tramite apparecchiatura "velomatica" dell'eccesso di velocità contestato. Con il secondo motivo, il ricorrente denuncia l'erronea applicazione della legge, in relazione alla disposizione di cui all'art. 384/1, regol. esec. del nuovo codice della strada, avendo dubitato il RE dell'attendibilità dell'accertamento dell'infrazione "de qua" (superamento dei limiti di velocità) tramite "autovelox" per mancanza di revisione annuale di questa apparecchiatura, e così pervenendo all'accoglimento dell'opposizione per difetto di prove sufficienti sulla responsabilità dell'opponente.
Il motivo è fondato.
Questa Corte di Cassazione ha più volte, e anche recentemente, affermato che l'efficacia probatoria dello strumento rilevatore di velocità dei veicoli dura sino a quando risulti accertato nel caso concreto, sulla base di circostanze allegate dall'opponente e debitamente provate, il difetto di costruzione, installazione e funzionamento del dispositivo elettronico (v. sent. n. 10347/98, n. 1489/98, n. 8896/97, n. 7667/97, n. 6338/97, n. 71/97) . Di questo principio di diritto il RE non ha tenuto alcun conto, dubitando dell'attendibilità della rilevazione dell'infrazione tramite apparecchiatura elettronica siccome priva - quella apparecchiatura- di revisione annuale, che assume apoditticamente prescritta, ma che in realtà non risulta debba esserlo per specifica norma.
Del resto, la mancanza di una revisione periodica di un'apparecchiatura siffatta non può ritenersi di per sè pregiudizievole di suo funzionamento corretto, necessitando all'uopo accertamenti tecnici specifici, che non possono ricondursi al fatto notorio, di cui all'art. 115, comma 2^ cod. proc. civ., nel quale vanno comprese le nozioni tecniche solo quando siano certe, incontestabili e acquisite al patrimonio dell'uomo di media cultura Con il terzo motivo, il ricorrente denuncia che il RE "nulla ha detto in ordine alla richiesta fatta dalla P.A. di dichiarare inammissibile il ricorso in quanto prodotto oltre il termine di 60 giorni dalla notifica del verbale".
Il motivo è inammissibile perché generico, privo -com'è- di elementi utili alla stessa individuazione di quella richiesta. Conclusivamente, quindi, in accoglimento del secondo motivo, non essendosi il RE attenuto al principio di diritto sopra enunciato, deve disporsi la cassazione della sentenza impugnata con rinvio al RE di Pesaro, in persona di altro magistrato, il quale farà applicazione di quel principio, provvedendo anche alla regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte rigetta il primo motivo del ricorso;
accoglie il secondo;
dichiara inammissibile il terzo;
cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto con rinvio, anche per le spese, al RE di Pesaro, in persona di altro magistrato.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della prima sezione civile, il 22 marzo 1999. Depositato in Cancelleria il 5 giugno 1999